Notificazioni urgenti a mezzo del telefono del telegrafo o con altri mezzi tecnici
--- art. 149 ---
Competenza dell'atto:
--- Cancelleria o polizia giudiziaria su disposizione del giudice (art. 149-1°co.).
Adempimenti:
--- Annotare sull'originale dell'atto: il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata (art. 149-2° co.);
--- la comunicazione deve essere eseguita con chiamata sul numero telefonico della casa di abitazione della persona o del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa (art. 149-3° co.) - v.schema 60/a.
Soggetti legittimati:
--- Persone diverse dall'imputato (art. 149):
Organo destinatario dell'atto:
--- A.G. mandante.
Termini:
--- Immediatamente in quanto la cancelleria del giudice o la segreteria del P.M. devono dare immediata conferma al destinatario con telegramma.
Norme di riferimento:
--- Artt. 149, 150 c.p.p.; 55 D.L.vo 271/89.