Notificazioni urgenti a mezzo del telefono del telegrafo o con altri mezzi tecnici

--- art. 149 ---

Competenza dell'atto:

--- Cancelleria o polizia giudiziaria su disposizione del giudice (art. 149-1°co.).

Adempimenti:

--- Annotare sull'originale dell'atto: il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata (art. 149-2° co.);

--- la comunicazione deve essere eseguita con chiamata sul numero telefonico della casa di abitazione della persona o del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa (art. 149-3° co.) - v.schema 60/a.

Soggetti legittimati:

--- Persone diverse dall'imputato (art. 149):

Organo destinatario dell'atto:

--- A.G. mandante.

Termini:

--- Immediatamente in quanto la cancelleria del giudice o la segreteria del P.M. devono dare immediata conferma al destinatario con telegramma.

Norme di riferimento:

--- Artt. 149, 150 c.p.p.; 55 D.L.vo 271/89.