Querela

(artt. 120 – 126, 152 – 156 c.p. ; artt. 336 – 340 c.p.p.; 107 disp. att. .)

Funzione.

La querela è una notizia di reato qualificata ed assolve ad una duplice funzione:

1) da un lato assolve alla funzione di notizia di reato, in quanto è lo strumento con il quale la persona offesa dal reato porta a conoscenza del Pubblico Ministero l’esistenza di un fatto di reato perseguibile a querela di parte;

2) dall’altro lato assolve alla funzione di condizione di procedibilità, in quanto è l‘atto con il quale la persona offesa dal reato (o chi per essa) manifesta al Pubblico Ministero la propria volontà a che il P.M. proceda penalmente in ordine a quel fatto di reato che ha rappresentato in querela e che secondo la legge penale è punibile solo a seguito di presentazione di querela.

Persona legittimata a presentare la querela (art. 120 – 121 c.p.).

La querela può essere presentata dalla persona offesa dal reato, cioè dalla persona su cui sono ricaduti gli effetti materiali della condotta criminosa e che, a causa di ciò, ha subito la lesione (o la messa in pericolo) del bene giuridico tutelato dalla norma penale (es. l’ucciso nel reato di omicidio).

Se la persona offesa dal reato è un minore di 14 anni ovvero un interdetto per infermità mentale il diritto di querela viene esercitato dal suo legale rappresentante (genitore o tutore); in assenza del legale rappresentante ovvero in caso di conflitto di interessi del legale rappresentante rispetto al minore rappresentato, il giudice nomina un curatore speciale che provvede all’esercizio del diritto di querela.

Se la persona offesa è minore di 18 anni che ha già compiuto 14 anni ovvero se è un inabilitato, il diritto di querela può essere esercitato, indifferentemente, sia dalla stessa persona offesa che dal suo legale rappresentante (genitore o curatore) e ciò anche in presenza di una diversa volontà da parte del rappresentato.

Forma della querela (art. 336 c.p.p.).

La querela è un atto a forma libera, cioè un atto che non richiede l’adozione di formule particolari. Qualunque sia la formula usata, è semplicemente necessario che il querelante manifesti in modo specifico la propria volontà a che il P.M. proceda penalmente in ordine ai fatti che ha riportato in querela.

- Autorità cui va presentata la querela (art. 337 c.p.p.):

a) Pubblico Ministero;

b) Ufficiale di polizia giudiziaria, (agente di P.G. nel caso di flagranza di reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo- artt. 380 e 381 c.p.p.);

c) agente consolare all’estero, quando il querelante si torva all’estero

Modalità di presentazione della querela (art. 337 c.p.p.).

La querela può essere presentata dalla persona offesa dal reato personalmente ovvero per mezzo di procuratore speciale. Se la persona offesa dal reato è una persona giuridica ovvero un ente ovvero un’associazione la querela deve essere presentata dal loro legale rappresentante e nella querela si deve indicare anche la fonte specifica da cui deriva il potere di rappresentanza (es. delibera di C.d.A.).

La persona offesa dal reato (ovvero chi agisce in sua vece, es. procuratore speciale, legale rappresentante di un ente, tutore, genitore) può presentare la querela in due modi:

1) per iscritto; in questo caso l’ufficiale di P.G. si limiterà a ratificare la querela ed a rilasciare l’attestazione di presentazione della querela;

2) oralmente; in questo caso l’ufficiale di P.G. che la riceve deve redigere il verbale di ricezione di querela orale e deve rilasciare l’attestazione di presentazione della querela.

La persona offesa dal reato (ovvero chi agisce in sua vece, es. procuratore speciale, legale rappresentante di un ente, tutore, genitore) può presentare la querela:

1) mediante la consegna diretta (brevi manu) all’autorità abilitata a riceverla (P.M. ovvero ufficiale di P.G.);

2) per mezzo di una persona incaricata; in questo caso la firma del querelante deve essere autenticata;

3) per mezzo di plico raccomandato; anche in questo caso la firma del querelante deve essere autenticata.

Termine di presentazione (art. 124, comma 1, c.p.).

La querela deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa dal reato ha avuto conoscenza del reato

Estinzione del diritto di querela (art. 126 c.p.).

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Questo principio generale subisce le seguenti eccezioni:

a. se la querela è stata presentata prima della morte della persona offesa dal reato, la morte di quest’ultimo non estingue il reato (art. 126, c. 2, c.p.);

b. nei reati di ingiuria e diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.), ai sensi dell’art. 597 c.p., il diritto di querela non si estingue se la persona offesa da questi reati è morta prima che sia decorso il termine di tre mesi da quando ha avuto conoscenza dei predetti reati di ingiuria e diffamazione commessi a suo carico. Inoltre, sempre l’art. 597 c.p. stabilisce che negli stessi reati di ingiuria e diffamazione il diritto di querela non si estingue se l’offesa è stata perpetrata a danno della persona defunta. In questi due casi previsti da lcitato art. 597 c.p. la querela può essere presentata dai prossimi congiunti della persona offesa dal reato, già morta

Rinuncia alla querela (art. 124, commi 2, 3, 4, c.p.; art. 339 c.p.p.).

La persona offesa dal reato può rinunciare all’esercizio del diritto di querela, cioè, prima ancora di presentare la querela, può manifestare la propria volontà irrevocabile di non presentare la querela.

Questa volontà può essere manifestata in modo espresso o tacito.

La rinuncia tacita consiste nel compimento di atti incompatibili con la volontà di querelarsi. Un’ipotesi di rinuncia tacita di querela è espressamente prevista dal 1° comma dell’art. 597 c.p., per i reati di ingiuria e diffamazione. In questi casi, se le parti in contrasto, prima ancora che sia presentata la querela, deferiscono la soluzione della questione ad un Giurì d’onore, la querela si intende rinunciata.

La rinuncia espressa consiste in una dichiarazione con cui la persona offesa dal reato manifesta espressamente la volontà di rinunciare al diritto di presentare la querela.

La rinuncia espressa può essere fatta per iscritto oppure oralmente. In tale ultimo caso, la rinuncia consiste in una dichiarazione che deve essere raccolta da un ufficiale di P.G. ovvero da un notaio, che provvedono all’identificazione del rinunciante ed a redigere il verbale di rinuncia.

Il verbale di rinuncia:

a) deve contenere la data ed il luogo in cui viene redatto il verbale di rinuncia, il nominativo del pubblico ufficiale che redige il verbale e la sottoscrizione del pubblico ufficiale da apporre alla fine di ogni foglio del verbale (quest’ultimo requisito della sottoscrizione è richiesto a pena di nullità del verbale);

b) deve contenere la manifestazione espressa di volontà di rinunciare all’esercizio del diritto di querela;

c) può contenere (non è un obbligo ma solo una facoltà) la rinuncia all’esercizio dell’azione civile tesa ad ottenere la restituzione del mal tolto ovvero il risarcimento del danno subito;

d) deve contenere la firma del rinunciante, altrimenti è inefficace;

e) non deve contenere termini ovvero condizioni, altrimenti la rinuncia è inefficace.

Se la rinuncia viene fatta nei confronti di uno solo dei correi si estende, ope legis, anche a tutti gli altri .

Persona che può rinunciare all’esercizio del diritto di querela.

La rinuncia alla querela può essere fatta dalla persona offesa dal reato (cioè dalla stessa persona che ha il diritto di presentare la querela).

Se questa persona è un minore di 1 anni ovvero un interdetto per infermità mentale, la rinuncia può essere fatta solo dal suo legale rappresentante (cioè genitore o tutore).

Se invece l persona offesa dal reato è un minore che ha già compiuto 14 anni ovvero un inabilitato la querela può essere presentata dal legale rappresentate. Però la rinuncia di quest’ultimo non è definitiva, perché il minore che ha già 14 anni ovvero l’inabilitato, nonostante la rinuncia del loro legale rappresentante, conservano il potere di presentare la querela.

Remissione della querela (art. 152,153, 154, 155, 156 c.p; art. 340 c.p.p.).

E’ l’atto con il quale il querelante, dopo avere presentato la querela, manifesta la volontà di ritirare la querela.

La remissione comporta l’estinzione del reato solo se viene accettata dal querelante.

La remissione può essere espressa o tacita.

La remissione tacita consiste nel compimento di atti incompatibili con la volontà di querelarsi. Un’ipotesi di remissione tacita di querela è espressamente prevista dal 1° comma dell’art. 597 c.p. per i reati di ingiuria e diffamazione. In questi casi, se le parti in contrasto, dopo aver presentato la querela, deferiscono la soluzione della questione ad un Giurì d’onore, la querela si intende rimessa.

La remissione espressa consiste in una dichiarazione con cui si manifesta espressamente la volontà di volere rimettere la querela.

La remissione espressa può essere fatta personalmente ovvero per mezzo di un procuratore speciale e può essere fatta con una dichiarazione scritta rilasciata al querelato ovvero con una dichiarazione orale ricevuta dall’Autorità giudiziaria procedente ovvero da un ufficiale di P.G.. Quest’ultimo, dopo aver redatto il verbale di remissione di querela, lo trasmette all’A.G. procedente.

Contenuto del verbale di remissione espressa di querela (art. 340):

a) deve contenere la data ed il luogo in cui viene redatto il verbale di rinuncia, il nominativo del pubblico ufficiale che redige il verbale e la sottoscrizione del pubblico ufficiale da apporre alla fine di ogni foglio del verbale (quest’ultimo requisito della sottoscrizione è richiesto a pena di nullità del verbale);

b) deve contenere l’espressa volontà di rimettere la querela;

c) può contenere l’accordo delle parti (querelante e querelato) su cui devono gravare le spese processuali (in mancanza di accordo le spese gravano sul querelato);

d) può (ma non è un obbligo) contenere la rinuncia all’esercizio dell’azione civile per le restituzioni del mal tolto ed il risarcimento del danno;

e) non deve mai contenere, a pena di inefficacia, la sottoposizione della remissione ad un termine ovvero ad una condizione.

Termine entro cui può intervenire la remissione (art. 152 c.p.).

La remissione di querela può essere fatta sino a quando non sia intervenuta la sentenza di condanna.

Soggetti che possono rimettere la querela (art. 153 c.p.).

Tale diritto spetta alla stessa persona che è titolare del diritto di querela e cioè alla persona offesa dal reato.

Nel caso di minore di 14 anni ovvero di interdetto per infermità mentale, la remissione può essere fatta solo dal legale rappresentante del minore (genitore o tutore) e dell’interdetto (tutore).

Nel caso di minore di 18 anni che ha già compiuto 14 anni ovvero di inabilitato, la remissione può essere fatta sia dal rappresentato (minore o inabilitato), che dal legale rappresentante (genitore o tutore), con le seguenti limitazioni:

a) la remissione fatta dal rappresentato (minore o inabilitato) acquista efficacia solo se reca l’approvazione del legale rappresentante;

b) la remissione del legale rappresentate ha efficacia solo se il rappresentato non manifesta una diversa volontà.

Estensione della remissione (art. 155, c. 2, c.p.).

La remissione di querela fatta a favore di uno solo dei concorrenti nel reato si estende anche agli altri autori del reato.

Se la querela è stata proposta da più persone il reato si estingue solo se la remissione di querela viene fatta da tutti i querelanti.

Estinzione del diritto di remissione (art. 156).

Tale diritto si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Tuttavia, la Corte Costituzionale (sent. 151/75) ha precisato che la querela può essere ritirata dagli eredi della persona offesa offesa dal reato (già morta) qualora tutti vi consentano.

Accettazione della remissione di querela (art. 155 c.p.; 340 c.p.p.).

E’ l’atto con il quale il querelato accetta la remissione di querela fatta dal querelante.

L’accettazione della remissione di querela produce l’effetto di estinguere il reato.

L’accettazione può essere espressa o tacita.

L’accettazione tacita consiste nel compimento di atti incompatibili con la volontà di non accettare la remissione di querela.

L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione con cui si manifesta espressamente la volontà di volere accettare la remissione di querela. L’accettazione espressa può essere fatta personalmente ovvero per mezzo di un procuratore speciale e può essere fatta con una dichiarazione scritta rilasciata al querelante ovvero con una dichiarazione orale ricevuta dall’Autorità giudiziaria procedente ovvero da un ufficiale di P.G.. Quest’ultimo, dopo aver redatto il verbale di accettazione di remissione di querela, lo trasmette all’A.G. procedente. Gli atti di remissione di querela ed accettazione della remissione possono essere redatti in un unico verbale .

Contenuto del verbale di accettazione di remissione della querela.

Questo verbale può essere redatto separatamente ovvero unitamente al verbale di remissione di querela. In ogni caso, questo verbale:

1. deve contenere la data ed il luogo in cui viene redatto il verbale di rinuncia, il nominativo del pubblico ufficiale che redige il verbale e la sottoscrizione del pubblico ufficiale da apporre alla fine di ogni foglio del verbale (quest’ultimo requisito della sottoscrizione è richiesto a pena di nullità del verbale);

2. deve contenere l’espressa volontà di accettare la remissione di querela;

3. può contenere l’accordo delle parti (querelante e querelato) su cui devono gravare le spese processuali (in mancanza di accordo le spese gravano sul querelato).

Soggetti che possono accettare la remissione di a querela (art. 153 c.p.).

Tale diritto spetta alla stessa persona querelata. Nel caso in cui questa sia un minore di 14 anni ovvero un interdetto per infermità mentale, l’accettazione può essere fatta solo dal legale rappresentante del minore (genitore o tutore) e dell’interdetto (tutore).

Nel caso di minore di 18 anni, che ha già compiuto 14 anni ovvero di inabilitato, l’accettazione di remissione della querela può essere fatta sia dal rappresentato (minore o inabilitato), che dal legale rappresentante (genitore o tutore). Tuttavia, l’accettazione fatta dal rappresentato acquista efficacia solo se reca l’approvazione del legale rappresentante e l’accettazione del legale rappresentate ha efficacia solo se il rappresentato non manifesta una diversa volontà.

Adempimenti dell’ufficiale di P.G. che riceve la querela.

L’ufficiale di P.G. che riceve la querela:

1) deve verificare se il querelante sia una persona capace di disporre dei propri diritti (in pratica deve verificare se nella sua scheda anagrafica siano annotate sentenze di interdizione ovvero di inabilitazione); in caso positivo, deve accertarsi che la persona che presenta la querela sia una persona legittimata a rappresentare la persona offesa dal reato (cioè: tutore, genitore, curatore);

2) nel caso in cui la querela è stata presentata a mezzo di plico raccomandato ovvero tramite una persona incaricata, deve verificare che la firma del querelante sia autenticata. Se l’autentica è stata fatta da un difensore deve verificare se il difensore abbia già ricevuto dal querelante il mandato difensivo, altrimenti la sua autentica non è valida.

3) nel caso in cui la querela viene presentata dal legale rappresentante di un ente, di una persona giuridica o da un’associazione, deve verificare se nella querela è indicata la fonte del potere di rappresentanza, nonché l’atto con il quale il Consiglio di amministrazione dell’ente querelante ha manifestato la volontà di voler proporre querela;

4) nel caso in cui la querela viene presentata a mezzo di un procuratore speciale, deve verificare che questi sia munito di procura speciale e che la procura contenga i due requisiti prescritti dall’art. 122 c.p.p. (conferimento a mezzo di scrittura privata autenticata o tramite atto pubblico; indicazione dell’oggetto per cui viene conferita);

5) deve identificare il querelante fargli ratificare la querela;

6) qualora richiesta dal querelante, deve rilasciare l’attestazione di presentazione di denuncia;

7) deve trasmettere la denuncia al P.M. . La trasmissione deve essere fatta senza ritardo, cioè entro un termine tale da non pregiudicare la funzione di direzione delle indagini tipica del P.M.. La denuncia deve essere trasmessa unitamente a quegli accertamenti che consentono di dare, per quanto possibile, un riscontro oggettivo ai fatti rappresentati in querela. Ciò significa che prima della sua trasmissione bisognerà effettuare quel minimo di accertamenti che consentano di corroborare o negare i fati di denuncia.

Conseguenze penali in caso di omessa o ritardata trasmissione della querela all’A.G. .

Trattandosi di un atto che svolge anche la funzione di portare a conoscenza del P.M. l’esistenza di un fatto di reato, la mancata o ritardata trasmissione integra il reato previsto e punito dall’art. 361, comma 2, c.p. .