Accompagnamento minore a seguito di flagranza

--- art. 18-bis D.P.R. 448/88 ---

Competenza dell'atto:

--- Ufficiali e agenti di P.G. (art. 18-bis D.P.R. 448/88).

Diritto di difesa:

--- Il minore accompagnato ha diritto di conferire con il difensore (art. 104, 2° co. c.p.p.).

Condizioni per l'adempimento:

--- Flagranza di reato (art. 382);

--- delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;

--- l'accompagnamento può essere adottato anche in alternativa all'arresto;

--- bisogna tener conto della gravità del fatto, dell'età e della personalità del minorenne (art. 16, 3° co. D.P.R. 448/88).

Adempimenti della P.G.:

--- Indicare la località ove l'atto è stato eseguito;

--- specificare le circostanze di tempo e di luogo del fatto criminoso mettendo in risalto l'elemento della flagranza (ora del fatto, luogo chiuso, domicilio, pubblica via, luogo isolato, affollato ecc.; nel momento della consumazione, subito dopo);

--- indicare le circostanze del fatto delle quali devono risultare gli estremi del reato e la gravità dello stesso (modalità di esecuzione, mezzi usati, circostanze di tempo, di luogo e di persona);

--- indicare i motivi in relazione ai quali si è proceduto all'accompagnamento (gravità del fatto, precedenti penali, condizioni di vita familiare, età ecc.) (art. 18-bis 5° co.);

--- se l'accompagnamento viend adottato in alternativa all'arresto, motivare l'atto (es.: commesso da minore degli anni quattordici, da minore incensurato ecc.); (art. 18-bis 5° co.);

--- eseguire la perquisizione personale dell'accompagnato (art. 352 c.p.p. e/o 113 D.L.vo 271/89) - v. schema 18/a;

--- sequestrare l'oggetto materiale del reato e le cose ad esso pertinenti e tutto ciò che possa avere attinenza con il reato (art.354) - v. schema 31/a;

--- riportare eventuali dichiarazioni rilasciate dal minore nel momento in cui è stato sorpreso sul fatto (art. 350, 7° co.);

--- se l'accompagnamento viene operato dall'agente di P.G., presentare il minore all'ufficiale di P.G. per le valutazioni di cui all'art. 389, 2° co. - liberazione del minore se risulta evidente che l'accompagnamento è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge (v.schema 40/a) - (art. 120 D.L.vo 271/89 in rel. art. 1 D.P.R. 448/88);

--- eseguire eventuali perquisizioni locali ai fini della ricerca di cose o tracce pertinenti al reato (art. 352) - v. schemi 19/a e 19/b;

--- dare immediata notizia al P.M. c/o il Tribunale per i minorenni (art. 18-bis 2° co. D.P.R. 448/88) - v. schema 49/a;

--- informare tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (art. 18-bis D.P.R. 448/88) - v. schema 51/a;

--- invitare l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario a presentarsi presso l'ufficio di polizia per prendere in consegna il minorenne (art. 18-bis, 2° co. D.P.R. 448/88) - v. schema nr. 54/a;

--- all'atto della consegna avvertire le persone appena citate dell'obbligo di tenere il minore a disposizione del P.M. e di vigilare sul suo comportamento (art. 18-bis, 3° co. D.P.R. 448/88) - v. schema nr. 55/a;

--- se non è possibile provvedere all'invito delle persone suddette o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente idonea ad adempiere l’obbligo di tenere il minore a disposizione del P.M. o di vigilare sul suo comportamento, dare immediata notizia al P.M. (art. 18-bis, 4° co. );

--- avvertire il minore della facoltà di nominare un difensore di fiducia, in mancanza infnrmare il P.M. che provvede alla designazione di un difensore d'ufficio (art. 386, 1° co.) - v. schemi 49/a, 43/a;

--- informare il minore delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato (art. 3 legge 217/90);

--- dell'accompagnamento operato avvertire il difensore di fiducia o quello designato d'ufficio (art. 386 c.p.p.) - v. schemi 49/a, 43/a;

--- effettuare inserimento CED;

--- procedere alla fotosegnalazione del minore accompagnato (art. 349 c.p.p.);

--- segnalare l'accompagnamento anche agli uffici superiori (Questura, M.I.);

--- se l'accompagnamento riguarda delitti in materia di sostanze stupefacenti, effettuare segnalazione alla Direzione Centrale Antidroga (art. 87-1° co. T.U. Stup.);

--- il minorenne non può essere trattenuto oltre 12 ore (art. 18-bis, 1° co.);

--- non devono essere pubblicate o divulgate notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne (art. 13 D.P.R. 448/88);

--- adottare le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disaggi e le sofferenze materiali e psicologiche (art. 20 D.L.vo 272/89);

--- non far uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza (art. 20 D.Lvo 272/89);

--- trattenere il minorenne in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (art. 20-1 bis D.L.vo 272/89).

Documentazione:

--- Verbale integrale;

--- dovranno essere redatti separati verbali o annotazioni delle operazioni conseguenti all'accompagnamento eseguite da ufficiali o agenti di P.G. diversi dagli operanti (art. 120 D.L.vo 271/89) - v. schemi 42/a, 43/a, 50/a, 51/a.

Organo destinatario e termini:

--- P.M. presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente;

--- al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'accompagnamento (art. 386 c.p.p.);

--- va trasmessa anche l'informativa con allegati i verbali delle operazioni compiute (perquisizioni, sequestri ecc.) - v. schema 57/a.

Norme di riferimento:

--- Artt. 16-18, 18-bis, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 19 D.P.R. 448/1988; artt. 385, 386, 389-2° co. c.p.p.; artt. 25, 120 D.L.vo 271/89; artt. 20, 20-bis D.L.vo 272/89.