Rinvenimento e sequestro di autovettura

--- art. 354 ---

Competenza dell'atto:

--- Ufficiali di P.G. (art. 354);

--- agenti di P.G. soltanto nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 D.L.vo 271/89).

Diritto di difesa:

--- Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356).

Adempimenti della P.G.:

--- Indicare la località del rinvenimento, le condizioni e le caratteristiche dell'autovettura, il numero attuale del tachimetro contachilometri;

--- specificare che l'autovettura rinvenuta, da accertamenti effettuati attraverso il COT, risulta essere corpo del reato o cosa pertinente al reato (in caso contrario non si potrebbe procedere al sequestro);

--- dare atto che si è proceduto a tale operazione in quanto il P.M., immediatamente avvertito, non poteva intervenire sul posto (art. 354, 2° co. );

--- indicare il luogo ove l'autovettura viene conservata e le generalità della persona a cui è stata affidata in custodia (es. autorimessa, deposito ACI ecc.) (art. 81, 3° co. D.L.vo 271/89);

--- l'autovettura deve essere affidata in custodia a persona che abbia la capacità di testimoniare ad atti del procedimento (art. 120 c.p.p.) ( 29);

--- dare atto, nel verbale, che il custode ha dichiarato di accettare l'incarico e che è stato reso edotto degli obblighi derivanti e delle responsabilità di legge (art. 259).

Documentazione:

--- Verbale integrale contestuale come da schema che segue - 34/a - (art. 357, 2°co. lett. d e 3° co.);

--- consegnare copia del verbale al custode (art. 355);

--- il verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio da tutti gli intervenuti (art. 137).

Termine di trasmissione del verbale:

--- Entro 48 ore per la convalida (art. 355, 1° co.).

Organo destinatario:

--- P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito per la convalida (art. 355, 1° co.).

Norme di riferimento:

---Artt. 352, 354, 355, 356, 357, 2° co. lett. d; 253/265 c.p.p. artt. 81-82, 113,114 D.L. vo 271/89.

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(29) Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione (art. 120 c.p.p.).