Relazione di notificazione nei casi di impossibilità di notificare l'atto al destinatario o a persona convivente o al portiere

A NORMA DELL'ART. 157 co. 8 C.P.P.

Competenza dell'atto:

a) ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni (art. 148);

b) ufficiale e agente di P.G. (artt. 151-1° co. - 148-2° co.).

Adempimenti:

--- Se la persona destinataria dell'atto manca o mancano le persone conviventi o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia o manca il portiere o si rifiuta di ricevere la copia dell'atto, si deve procedere nuovamente alla ricerca dell'imputato tornando presso l'abitazione o nel luogo in cui esercita l'attività lavorativa o in quello di dimora o rebapito (art. 157-7° co.) - v. schema 59/a;

--- il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso dal precedente (art. 59 D.L.vo 271/89);

--- se neanche in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto deve essere depositato nella casa del comune ove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove esercita abitualmente l'attività lavorativa (art. 157-8° co.) - v. schema 59/a;

--- avviso di deposito deve essere affisso alla porta dell'abitazione o dell’attività lavorativa (art. 157- 8° co.);

--- di ciò deve essere data comunicazione all'imputato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita a cura della segreteria del P.M. o della cancelleria del giudice (art. 157-8° co.).

Documentazione:

--- Il tutto deve essere documentato con apposita relazione di notificazione come da schema che segue (art. 168).

Organo destinatario:

--- A.G. mandante.

Termine di trasmissione:

--- Immediatamente.

Norme di riferimento:

--- Art. 157-co. 7-8 c.p.p.; 59 D.L.vo 271/89.