Polizia Giudiziaria

Attività di investigazione

L'attività di investigazione consiste, nella ricerca delle fonti di prova e degli autori del reato.

Difatti l'art. 348 cpp afferma che:

    1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

    2. Al fine indicato nel comma 1, procede fra l'altro:

        1. alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

        2. alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la costruzione dei fatti;

        3. al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

    3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.

    4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. L'attività di investigazione comprende sia i così detti atti atipici ( già più volte evidenziati quali, appostamenti, pedinamenti), che gli atti così detti tipici (perquisizioni, ispezioni dei luoghi, sequestro).

Gli atti investigativi si suddividono a loro volta in:

    • Atti di investigazione diretta,

      • allorquando l'attività si svolge immediatamente e direttamente su persone e cose, quali perquisizioni;

    • Atti di investigazione indiretta,

      • allorquando l'attività deve prevedere necessariamente il contributo di persone diverse da chi opera quali le dichiarazioni delle persone informate sui fatti (testimoni).

La polizia giudiziaria può compiere:

    1. atti delegati dal Pubblico Ministero,

      1. quali perquisizioni, ispezioni, interrogatorio dell'indagato;

    2. atti soggettivamente atipici

      1. quelli che possono compiere sia il Pubblico Ministero che la Polizia Giudiziaria quali ad esempio il confronto e l'individuazione;

    1. atti oggettivamente atipici

      1. quelli che rientrano nelle attività informali, quali ad esempio acquisire presso il Comune un cartellino di identità personale, o presso la Camera di Commercio della visura camerale di una azienda.

      2. Atti tipici di investigazione diretta

      3. Il codice prevede quali sono gli atti tipici di investigazione diretta:

      4. l'identificazione; le perquisizioni; gli accertamenti urgenti.

      5. identificazioni

      6. Per identificazione di una persona si intende l'accertamento della sua identità, ossia poter correttamente ed indubbiamente attribuire ad una persona fisica: (nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, residenza, domicilio, paternità, maternità).

      7. Si hanno diversi tipi di identificazione:

        • identificazione di polizia giudiziaria.

          • L'art. 349 cpp prevede il potere - dovere degli ufficiali ed agenti di P.G. di procedere all'identificazione recitando:

            • La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (357 comma 2 lett. d)

            • Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti

            • Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66.

            • Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità (496 cp), la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore (art. 651 cp)

            • Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

            • Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

        • identificazione di polizia di sicurezza.

          • L'art. 4 comma 2 del TULPS prevede l'obbligo per le persone pericolose (art. 203 e 133 cp) e sospette (art. 157 TULPS), di esibire la carta di identità ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

            • L'accompagnamento in ufficio per l'identificazione può avvenire ai sensi dell'art. 11 L. 18 maggio 1978 n. 191, che recita "Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore".

            • La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

            • Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata.

            • Al Procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

        • identificazione di polizia amministrativa

            • L'art. 294 del Regolamento di esecuzione al TULPS prevede il potere di identificazione al fine di esercitare le attribuzioni previste dall'art. 1 dello stesso testo unico.

            • L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale è locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di sicurezza pubblica sono esercitate dal Prefetto o dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco consistente nel curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanza dell'Autorità, al personale in possesso della qualifica di agente od ufficiale di P.S.

            • Gli artt. 13 e 14 L. 24 novembre 1981 n. 689 prevedono per coloro privi della qualifica di pubblica sicurezza, di poter operare l'identificazione nel campo amministrativo, in quanto i citati articoli regolano gli atti di accertamento e la contestazione e notificazione, azioni amministrative che non possono prescindere da una previa o contestuale identificazione dei soggetti interessati

              • Perquisizione

La perquisizione è un atto tipico di investigazione che mira all'acquisizione di cose o tracce pertinenti al reato.

        • La perquisizione può essere:

        • Personali. Le perquisizioni personali, se eseguite su una persona per ricercare cose o tracce di reato (art. 249 cpp)

        • Locali se compiute in determinati luoghi per ricercare cose o tracce pertinenti il reato (art. 250 cpp)

        • Domiciliari se il luogo ove effettuare l'atto riguarda una privata abitazione (art. 251 cpp)

          • Perquisizione ai sensi dell'art. 352 cpp

          • Nella flagranza di reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

          • Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione-

          • La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

          • La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

          • Possono compiere tale atto solo gli ufficiali di P.G. ed in casi eccezionali, (es. arresto in flagranza), anche gli agenti in riferimento all'art. 113 norme attuazione.

          • Vi sono delle situazioni quali ad esempio, esplorazione vaginale, rettoscopia, esami radiografici, per le quali la P.G. è legittimata a procedere a tali forme di perquisizione personale avvalendosi di personale medico con funzioni di ausiliario. Per la particolarità dell'atto conviene, laddove è possibile, delega del P.M. L'atto può essere compiuto anche in assenza del consenso del soggetto, perché giustificato dalla urgente necessità terapeutica, in quanto trasportando ad esempio droga nel proprio corpo alti sono i margini di rischio morte a cui va incontro, per gravi lesioni o gravi forme di intossicazione o infezione.

          • Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 cpp). Il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore dal loro compimento al Pubblico Ministero. Il verbale di perquisizione ha utilizzabilità piena fuori del dibattimento e utilizzabilità originaria piena anche nel dibattimento.

          • Perquisizione disciplinata da leggi speciali

          • (art. 41 T.U.L.P.S.; art. 4 l. 152/75; art. 103 D.P.R. 309/90; art. 14 Cost.)

          • Il nostro ordinamento giuridico prevede due diverse tipologie di perquisizione, che pos-sono essere eseguite di iniziativa dagli organi di polizia:

          • - la perquisizione di polizia giudiziaria disciplinata dal c.p.p., di cui si tratta in altra separata scheda;

          • - la perquisizione disciplinata da leggi speciali, di cui si tratta nella presente sche-da

          • Le disposizioni di leggi speciali (rispetto al c.p.p.) che disciplinano la per-quisizione e che più interessano il campo operativo della polizia municipale sono due:

          • - l’art. 41 T.U.L.P.S., che disciplina la perquisizione locale rivolta alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti;

          • - l’art. 4 legge 152/75, che disciplina la c.d. “perquisizione sul posto” rivolta alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione;

          • - l’art. 103 D.P.-R. 309/1990, che disciplina la perquisizione sui mezzi di traspor-to, sui bagagli e sugli effetti personali finalizzata alla ricerca di sostanze stupefa-centi e psicotrope.

          • Perquisizione prevista dall’art. 41 T.U.LP.S.

          • - Funzione.

          • Preventiva e repressiva. Serve per ricercare armi, munizioni e materie esplodenti, al fine di evitare che possano essere utilizzate per attività criminose. Pertanto, sotto questo punto di vista, svolge una funzione preventiva. Tuttavia, il possesso abusivo di tali arnesi costituisce di per sé reato e pertanto, sotto questo aspetto, la perquisizione svolge una funzione repressiva del reato di possesso abusivo di armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto è finalizzata a ricercare e seque-strare il corpo del reato (cioè armi, munizioni e materie esplodenti).

          • - Autorità legittimata ad eseguirla.

          • Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

          • - Presupposti che la legittimano.

          • Avere avuto, anche per indizio (quindi è sufficiente anche una denuncia anoni-ma), notizia che in un dato luogo pubblico o privato ovvero in una abitazione si trovino armi, munizioni e materie esplodenti detenute illegalmente.

          • - Luogo in cui può essere eseguita.

          • Si tratta di una perquisizione locale ed in quanto tale può essere eseguita in qual-siasi luogo chiuso, pubblico o privato, compresa anche l’abitazione privata, purchè si abbia indizio che in esso si trovino armi, munizioni e materie esplodenti detenute abusivamente.

          • - Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione.

          • Per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione locale e domiciliare di polizia giudiziaria.

          • Verbale di perquisizione.

          • Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:

          • a) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;

          • b) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;

          • c) i presupposti che legittimano la perquisizione;

          • d) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinve-nute;

          • e) la persona che le ha trovate;

          • f) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;

          • g) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno eseguito la perquisizione;

          • h) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se questi rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà atto nel verbale

          • Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.

          • Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.

          • Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.

          • La perquisizione sul posto prevista dall’art. 4 legge 152/75.

          • - Funzione: preventiva e repressiva. Serve per ricercare armi, esplosivi e strumenti di effrazione, al fine di evitare che possano essere utilizzate per attività crimi-nose. Pertanto, sotto questo punto di vista, svolge una funzione preventiva. Tut-tavia, il possesso abusivo di tali arnesi costituisce di per sé reato e pertanto, sot-to questo aspetto, la perquisizione svolge una funzione repressiva dei reati di possesso abusivo di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, in quanto è diretta a ricercare e sequestrare il corpo del reato (e cioè armi esplosivi e strumenti di effrazione).

          • - Autorità legittimata ad effettuarla: ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica (alias ufficiali ed agenti di P.S.).

          • - Presupposti che la legittimano: Devono ricorrere contestualmente quattro di-versi presupposti.

          • 1) Si deve versare in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consento-no di ricorrere tempestivamente al P.M., per ottenere un decreto di perqui-sizione.

          • 2) Deve essere in corso un’operazione di polizia (es. un posto di blocco).

          • 3) Deve essere finalizzata alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.

          • 4) Si devono rinvenire delle persone la cui presenza e/o atteggiamento non ap-paiono giustificabili in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo (es. di notte e in un luogo sperduto vengono rinvenute delle per-sone, che non riescono a fornire un’adeguata motivazione della loro presenza in quel luogo).

          • - Persone e cose su cui può essere eseguita: su persone la cui presenza ed il cui atteggiamento in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luo-go non appaiono giustificabili. Sui mezzi di trasporto utilizzati dalle predette persone per giungere sul luogo in cui sono rinvenute.

          • - Luogo in cui può essere eseguita: sullo stesso posto in cui sono state rinvenute le persone ed i mezzi di trasporto delle stesse.

          • - Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione: per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione personale e locale di polizia giudiziaria.

          • Verbale di perquisizione (art. 14 Cost.):

          • Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:

          • i) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;

          • j) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;

          • k) i presupposti che legittimano la perquisizione;

          • l) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinve-nute;

          • m) la persona che le ha trovate;

          • n) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;

          • o) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno eseguito la perquisizione;

          • p) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se questi rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà atto nel verbale

          • Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.

          • Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.

          • Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.

          • Il verbale di perquisizione personale va consegnato anche alla persona perquisita subito dopo la perquisizione.

          • PERQUISIZIONE NEI REATI RELATIVI AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

          • (art. 103 d.p.r. 390/90).

          • - Autorità legittimata ad eseguirla.

          • Ufficiali di polizia giudiziaria

          • Cose su cui può essere eseguita.

          • Mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali.

          • - Presupposti per eseguirla.

          • L’art. 103 D.P.R. 309/90 stabilisce che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, quando ricorrono i seguenti presupposti:

          • a) deve essere in corso un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

          • b) deve ricorrere fondato motivo per ritenere che dalla perquisizione possono rinvenirsi tali sostanze stupefacenti e psicotrope;

          • c) devono ricorrere motivi di particolare necessità ed urgenza che non consen-tono di ottenere preventivamente l’autorizzazione del P.M., neppure per via telefonica.

          • - Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione: per quanto possibile si devono rispettare le modalità e le formalità previste per la perquisizione locale di polizia giudiziaria.

          • - Verbale di perquisizione.

          • Di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che de-ve contenere:

          • a) il nominativo del pubblico ufficiale che lo redige;

          • b) il nominativo delle altre persone presenti sul posto;

          • c) i presupposti che legittimano la perquisizione;

          • d) la descrizione delle cose rinvenute; il luogo in cui tali cose sono state rinvenute;

          • e) la persona che le ha trovate;

          • f) la sottoscrizione del verbalizzante, richiesta a pena di nullità ex art. 142 c.p.p.;

          • g) la sottoscrizione degli altri agenti e/o ufficiali di P.G. che hanno ese-guito la perquisizione;

          • h) la sottoscrizione di chi è stato interessato dalla perquisizione; se que-sti rifiuta di firmare si procede valla sua identificazione e se ne dà at-to nel verbale

          • Le cose rinvenute all’esito della perquisizione dovranno essere sottoposte a se-questro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale.

          • Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore.

          • Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la per-quisizione, la convalida con proprio decreto.

          • Una copia del verbale di perquisizione deve essere consegnato alla persona inte-ressata subito dopo la perquisizione.

          • CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI PERQUISIZIONE ARBITRARIA.

        • (art. 609 c.p.)

          • Quando la perquisizione risulti arbitraria, perché è stata eseguita in assenza dei presupposti che la legittimano e quindi abusando dei poteri inerenti alle funzioni di ufficiale ed agente di P.G. viene integrato il reato di perquisizione abusiva di cui all’art. 609 c.p...

          • Gli accertamenti urgenti

          • (su luoghi, cose e persone art. 354)

          • Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato [253] siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.

          • Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [att. 113].

          • Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2 dell'art. 354, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diverse dalla ispezione personale.

          • Il difensore non deve essere preavvisato ma può intervenire, senza che questo possa comportare un ritardo nell'esecuzione dell'atto. Possono compiere tale atto solo gli ufficiali di P.G. ed in casi eccezionali (es. rilevamento di una macchia di sangue che potrebbe essere dispersa a causa della pioggia), anche gli agenti in riferimento all'art. 113 delle norme di attuazione

          • Competenza dell'atto:

            • Ufficiali di P.G. (art. 354).

            • Agenti di P.G. nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 D.L. vo 271/89).

          • Condizioni legittimatrici:

            • Assicurazione delle fonti di prova e conservazione dello stato dei luoghi e delle cose;

            • pericolo di alterazione, dispersione o modificazione delle cose prima dell'intervento del P.M. (art. 354-2° co.).

          • Diritto di difesa:

            • Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356).

          • Adempimenti della P.G.:

            • Avvertire immediatamente il P.M. competente (art. 347- 3° co.),

            • isolare e piantonare le cose interessate per evitare la dispersione delle tracce e delle cose pertinenti al reato;

            • eseguire rilievi fotografici, se necessario anche rilievi audiovisivi, disegni, servendosi dell'ausilio di persone tecniche specializzate che devono essere preventivamente nominate ausiliari di p.g. e poi indicate nel verbale (art. 348, 4° co.);

            • descrivere esattamente la cosa indicando: la sede, la posizione, la forma, la dimensione, il colore e l'odore; le misure esatte e quant’altro possa avere riferimento con il fatto su cui si indaga: per le armi bianche bisognerà specificare se provviste di impugnatura, se la lama è fissa, a serramanico o a scatto, se da punta, da punta e taglio o doppio taglio; la lunghezza distinguendola dal manico; per le armi da fuoco deve essere indicato: il tipo, la marca, il calibro, il numero di matricola, le anomalie che esse presentano, se sono cariche o scariche, se a canna liscia o rigata; se si tratta di armi automatiche, bisognerà descrivere il funzionamento; i bossoli sparati devono essere sequestrati e repertati;

            • identificare le persone informate sui fatti assumendo dalle stesse, possibilmente sul posto, sommarie informazioni (artt. 349 e 351);

            • identificare la persona indagata, se presente (art. 349);

            • avvertire la persona indagata, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 356);

            • far eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni dell'indagato (art. 161);

            • sequestrare il corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (art. 354, 2° co.)

          • Documentazione:

            • Verbale integrale contestuale:

            • compilare eventuale verbale di sequestro (art. 357- 2° co. lett. d);

            • se si è in presenza della flagranza di reato possono essere eseguite perquisizioni e, in relazione alla gravità e qualità del reato, anche arresti (artt. 352, 380, 381, 382);

            • i verbali devono essere sottoscritti alla fine di ogni foglio da tutti gli intervenuti (art. 137).

          • Termine di trasmissione del verbale:

            • Non oltre le 48 ore allegato all'informativa (art. 355, 1° co.).

          • Organo destinatario:

            • P.M. presso il giudice competente per materia (art. 357, 4° co);

            • allo stesso P.M. del luogo devono essere trasmesse le cose eventualmente sequestrate con il relativo verbale.

          • Norme di riferimento:

            • Artt. 354, 357, 2° co. lett. e, 373, 375; 244, 246, 431 c.p.p.