Notizia di reato

(artt. 347 e 108 bis c.p.p.)

Funzione:

è un atto con il quale si porta a conoscenza del Pubblico Ministero l’esistenza di un fatto di reato.

Autorità obbligata alla notizia di reato

: ufficiali ed agenti di P.G. ;

Autorità cui va trasmessa la notizia di reato:

Pubblico Ministero;

Termine di presentazione.

I termini sono tre:

a) Se si tratta di uno dei reati previsti dall’art. art. 407, comma 2, lettera a) numeri da 1 a 6, la notizia di reato deve essere comunicata immediatamente anche in forma orale ed in quest’ultimo caso alla forma orale deve seguire la relazione scritta;

b) se viene compiuto un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore, la notizia di reato deve essere comunicata entro 48 ore;

c) in tutti gli altri casi la notizia di reato deve essere comunicata senza ritardo, cioè entro un termine tale da non pregiudicare e vanificare la funzione direzionale e di coordinamento delle indagini svolta dal P.M. . In pratica, il predetto termine è violato quando, per il lungo lasso di tempo trascorso dall’acquisizione della notizia di reato, risulta compromessa ogni attività di indagine che potrebbe essere svolta dal P.M., in quanto ad esempio le fonti di prova sono state modificate, alterato o addirittura disperse.

Modalità di presentazione:

la notizia di reato si deve presentare per iscritto, tranne che si tratti dei reati gravi (quelli previsti dal sopra citato art. 407, comma 2, lett. a), nn° 1-6, c.p.p.) per i quali immediatamente si può ricorrere anche alla forma orale, che comunque dovrà essere sempre integrata dalla relazione scritta. In luogo della forma scritta, ai sensi dell’art. 108 bis disp. att., può essere utilizzato un supporto magnetico ovvero la notizia di reato si può trasmettere per via telematica.

Contenuto della notizia di reato:

a) data di acquisizione della notizia di reato;

b) generalità e quant’altro valga ad identificare l’indagato, i potenziali testimoni e la persona offesa dal reato;

c) elementi essenziali del fatto di reato. Cioè tutti quegli elementi che consentono di dare una definizione giuridica del fatto storico, per poterlo così inquadrare in una delle fattispecie di reato previste dalla legge penale.;

d) gli elementi raccolti sino al momento delle redazione della notizia di reato;

e) le attività compiute (es. identificazione di indagati e potenziali testimoni, verifiche catastali ecc…)

f) le fonti di prova raccolte (es. sequestri, perquisizioni, verbali di accertamenti sullo stato dei luoghi, ecc…);

g) la documentazione prodotta (verbali delle varie attività espletate ovvero notifiche ed avvisi) acquisita (documenti vari);

h) indicazione degli ufficiali e/o agenti che hanno acquisito la notizia di reato;

i) la sottoscrizione dei verbalizzanti.

Conseguenze penali:

in caso di omessa o ritardata presentazione della denuncia viene integrata l’ipotesi di reato rispettivamente prevista e punita dall’art. 361, comma 2, c.p. .