Identificazione di persona indagata

--- art. 349 ---

Competenza dell'atto:

--- Ufficiali e agenti di P.G. (art. 349,1° co.).

Diritto di difesa:

--- Non previsto specificamente.

Condizioni legittimatrici:

--- Necessità di identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 349).

Adempimenti della P.G.:

--- Accertarsi che si tratta della persona che ha commesso il fatto;

--- l'atto potrebbe essere eseguito anche su delega del P.M. ;

---indicare i motivi che fanno ritenere che si tratti di persona da sottoporre ad indagini (es. responsabile incidente stradale);

--- richiedere un documento di identità (carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d’arma, tessera ferroviaria, tessera postale, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco rilasciate da un organo dell'amministrazione dello Stato; la carta di identità e i documenti equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'ufficiale e agenti di PS);

--- ricordarsi che, se si tratta di persona pericolosa o sospetta, questa può essere obbligata , dall'Autorità di PS, a munirsi di carta d'identità (art. 4 TULPS);

--- controllare la corrispondenza dei connotati e dei contrassegni salienti, della fotografia e della firma apposta sul documento;

--- verificare che il timbro a secco apposto sul documento sia impresso anche sulla fotografia;

--- in assenza di documento, ammonire la persona circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (articolo 66);

--- verbalizzare, quindi, le generalità dichiarate, nonché soprannome, pseudonimo, condizioni di vita, beni patrimoniali ecc. (art. 21 D.L.vo 271/89);

--- effettuare controllo tramite COT;

--- far eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni (art. 161);

--- se emergono dubbi sulla esatta identità della persona o sull'autenticità dei documenti oppure se la persona si rifiuta di fornire le generalità, si procede all'accompagnamento in ufficio (art.349) - v. schema nr. 11/a.

Documentazione:

---Verbale da redigersi contestualmente o immediatamente dopo (art. 357, 2° co., lett. e; 3° co.) - v. schema nr. 9/a.

Termine di trasmissione:

--- Senza ritardo allegato all'informativa (art. 366) - v. schema nr. 7/a.

Organo P.M. destinatario:

--- P.M. presso il giudice competente (art. 357, 4°co.).

Norme di riferimento:

--- Artt. 349-66-161c.p.p.; art.21 D.L.vo 271/89.