Referto

(artt. 365 c.p.; art. 334 c.p.p.)

Funzione.

E' una notizia di reato qualificata, cioè è un notizia di reato che trova nome e disciplina normativa direttamente nella legge e precisamente sia nel c.p.p., che nel c.p..

E' una denuncia obbligatoria proveniente dall'esercente una professione sanitaria quale medico, chirurgo, ostetrica, farmacista, infermiere professionale, assistente sanitario, veterinario

Quale notizia di reato, è un atto con il quale il P.M. viene portato a conoscenza di un fatto di reato. Rispetto alle altre notizie di reato si differenzia perché l'obbligo del referto grava sulla persona che esercita una professione sanitaria , che ha l'obbligo di portare a conoscenza del Pubblico Ministero l'esistenza di un fatto, che può presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio d di cui ne è venuta a conoscenza nell'esercizio della sua attività sanitaria.

Soggetto su cui grava l'obbligo del referto.

Colui che esercita una professione sanitaria, sia esso dipendente pubblico ovvero libero professionista (medico, ostetrico, chirurgo, farmacista, infermiere professionale, ecc…) - (art. 365 c.p.).

Se l'assistenza sanitaria è stata prestata da più soggetti, tutti hanno l'obbligo del referto anche se possono limitarsi a redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 334 c.p.p.).

Presupposti affinché ricorra l'obbligo di referto.

Per la ricorrenza dell'obbligo di referto devono ricorrere contestualmente i seguenti presupposti:

1) l'obbligo sussiste quando chi esercita una professione sanitaria viene a conoscenza di casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio (quindi da tale obbligo sono esclusi i reati contravvenzionale, nonché i delitti perseguibili a querela di parte);

2) l'obbligo sussiste quando chi esercita la professione sanitaria sia venuto a conoscenza dei casi di cui al precedente sub 2) nell'esercizio della sua professione sanitaria, cioè quando abbia prestato la propria assistenza od opera.

Autorità cui va presentata il referto (art. 334 c.p.p.).

Il pubblico ministero ovvero l' ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui è stata prestata l'assistenza od opera ovvero, in mancanza di quest'ultimo, ufficiale di P.G. più vicino.

Termine di presentazione (art. 334 c.p.p.).

Il referto deve pervenire all' Autorità competente a riceverlo (Pubblico Ministero ovvero Ufficiale di P.G.) entro 48 ore, ovvero, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente.

Si fa notare che l'art. 334 c.p.p. richiede che, entro il termine di 48 ore, il referto deve pervenire e non che deve essere semplicemente trasmesso, ciò significa che, nel termine fissato dal legislatore (48 ore), il referto si deve già trovare nella disponibilità dell'Autorità competente a riceverlo.

Casi in cui non ricorre l'obbligo del referto (art. 365 c.p.).

Quando la trasmissione del referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Es. se dalla ferita emerge che l'assistito è stato partecipe ad una rissa. In questo caso non ricorre l'obbligo del referto, tuttavia il sanitario conserva la facoltà di presentarlo. Inoltre, se il sanitario che ha prestato l'assistenza è anche un pubblico ufficiale che è intervenuto nell'esercizio delle sue funzioni(es. il primario del pronto soccorso di un ospedale pubblico), è vero che questi non ha l'obbligo del referto, ma su di lui continua però a gravare l'obbligo di denuncia di cui agli artt. 331 e 332 c.p.p., per la rivestita qualità di pubblico ufficiale.

Contenuto del referto (art. 334 c.p.p.).

Luogo, tempo e circostanze dell'intervento sanitario; tutto ciò che sia necessario per identificare la persona assistita ed individuare il luogo in cui essa si trovi; tutto ciò che sia necessario per ricostruire le modalità di svolgimento dei fatti storici, gli effetti che sono derivati da tali fatti e quelli che ne potrebbero derivare.

La Cassazione ha precisato che la mancata indicazione di tutti gli elementi indicati nell'art. 334, comma 2, c.p.p., non integra il reato di omissione di referto di cui all'art. 365 c.p.. quando ciò non si traduce in un'omissione di denuncia ovvero in reticenza.

Conseguenze penali in caso di omissione di referto: in questi casi viene integrato il reato previsto e punito dall'art. 365 c.p. .