Sequestro di atti, documenti o cose costituenti segreto
--- Artt. 256, 354 ---
Competenza dell'atto:
--- Ufficiale di P.G. su delega A.G. (art. 253);
--- ufficiale e agente di P.G. di iniziativa (artt. 354 c.p.p. e 113 D.L.vo 271/89).
Oggetto del sequestro:
--- Atti, documenti e ogni altra cosa rientrante nella disponibilità di soggetti tenuti al segreto professionale, d'ufficio o di Stato (art.256).
Diritto di difesa:
--- Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356).
Adempimenti della P.G.:
--- Richiedere ai soggetti tenuti al segreto professionale, d'ufficio o di Stato, la consegna di atti, documenti anche in originale (se così è disposto) e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione, da sottoporre a sequestro (art. 256-1°co.) - vedi schema nr. 70/a;
---se viene opposto rifiuto, deve essere dichiarato, per iscritto, che si tratta di segreto inerente all'ufficio o professione oppure di segreto di Stato (art. 256-1° co.);
--- riferire, quindi all'A.G. competente, per i provvedimenti di competenza, allegando copia della richiesta avanzata e la dichiarazione rilasciata (art. 256);
--- se non viene opposto alcun rifiuto, si procede normalmente al sequestro attenendosi agli adempimenti previsti per tale atto (art. 253).
Norme di riferimento:
--- Artt. 253, 256, 259, 354, 370, 356, 357, 373 c.p.p.; artt. 81, 82, 113, 114 D.L.vo 271/89.