Perquisizione di Polizia Giudiziaria

(art 352, 356, 248 - 252 c.p.p.; art. 79, 80, 113 e 114 disp. att. )

Il nostro ordinamento giuridico prevede due diverse tipologie di perquisizione:

- la perquisizione di polizia giudiziaria disciplinata dal c.p.p. e che viene trattata nella presente scheda;

- la perquisizione disciplinata da leggi speciali (art. 41 T.U.L.P.S.; art. 4 l. 152/75) e che viene trattata in una separata scheda.

Perquisizione di Polizia Giudiziaria

Funzione:

Repressiva. Infatti, si tratta di un'attività che viene posta in essere solo dopo che è stato commesso un reato ed è funzionale (unitamente alle altre attività di indagini) a reprimere detto reato.

Autorità legittimata ad effettuare la perquisizione.

Ufficiali (art. 352 c.p.p.) ed agenti (art. 113 disp. att.) di Polizia Giudiziaria.

Presupposti che legittimano la perquisizione su iniziativa della P.G..

L'art. 352 c.p.p. prevede due categorie di casi in cui la P.G., di iniziativa, effettua la perquisizione.

1) Nella prima categoria di casi vi rientrano due ipotesi:

- flagranza di reato;

- evasione.

Quando ricorre una di queste due ipotesi (flagranza di reato ovvero evasione), la P.G. ha l'obbligo (e non la facoltà) di procedere alla perquisizione, purchè ricorra la presenza contestuale di due diversi presupposti:

a) fondato motivo di ritenere che su una data persona ovvero su un dato luogo si trovino occultate le cose e/o le tracce pertinenti al reato, ovvero si trovi la persona dell'evaso o la persona sottoposta ad indagini;

b) fondato motivo di ritenere che le predette cose e/o tracce pertinenti al reato possano essere cancellate e/o disperse.

2) Nella seconda categoria di casi vi rientrano tre ipotesi:

- esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare;

- esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di una persona imputata ovvero condannata di uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p. (che disciplina l'arresto obbligatorio);

- esecuzione di un fermo di indiziato di delitto previsto dall'art. 384 c.p.p. .

Quando ricorre una di queste tre ipotesi, la P.G. ha la facoltà (e non l'obbligo) di procedere alla perquisizione, purchè ricorrano contestualmente tre diversi presupposti:

a) fondato motivo di ritenere che su una data persona ovvero su un dato luogo si trovino occultate le cose e/o le tracce pertinenti al reato, ovvero si trovi la persona dell'evaso o la persona sottoposta ad indagini;

b) fondato motivo di ritenere che le cose e le tracce pertinenti al reato possano essere cancellate e/o disperse;

c) sussistenza di motivi di particolare urgenza che non consentono alla P.G. di ricorrere al Pubblico Ministero in modo da ottenere tempestivamente un decreto di perquisizione.

Modalità e formalità di esecuzione della perquisizione.

In via preliminare, prima di iniziare la perquisizione, se viene ricercata una cosa determinata, la P.G. può invitare la persona interessata a consegnarla. Se la cosa viene consegnata non si procede a perquisizione, a meno la P.G. ritenga

di dare, egualmente, luogo alla perquisizione per completezza di indagini (art. 248 c.p.p. .)

Detto ciò si riportano, qui di seguito, le modalità previste per la perquisizione personale e locale

Perquisizione personale (art. 249 c.p.p.).

E' quella che viene eseguita sulla persona dell'indagato e/o dell'evaso.

Prima di iniziare la perquisizione (di iniziativa e delegata) alla persona interessata devono essere dati due distinti avvisi:

a) deve essere avvertita che, ai sensi dell'art. 249 c.p.p., ha la facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile ed abbia le stesse condizioni di idoneità previste dall'art. 120 per assolvere all'ufficio di teste;

b) deve essere avvertita che, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e dell'art. 114 disp att, ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questi ha la facoltà di assistere al compimento dell'atto, ma non ha il diritto ad essere preventivamente avvisato (in pratica la P.G. ha solo l'obbligo di dare questo avviso, ma non ha l'obbligo di aspettare che il difensore assente giunga sul posto; quindi la P.G., dopo aver dato l'avviso, può eseguire la perquisizione anche in assenza del difensore, qualora questi non sia presente sul posto).

Nel caso di perquisizione delegata dall'A.G. (rispetto a quanto sopra precisato con riferimento alla perquisizione eseguita su iniziativa della P.G.), si hanno le seguenti varianti:

1. copia del decreto di perquisizione deve essere consegnato alla persona interessata dalla perquisizione;

2. l'avviso di cui alla precedente lettera b) deve essere sostituito dall'avviso di cui all'art. 365 c.p.p., che prevede l'obbligo

per la P.G. di chiedere all'indagato (se presente ) se è assistito da un difensore di fiducia ed in caso di assenza ne deve nominare uno di ufficio.

La perquisizione personale (di iniziativa e su delega) deve essere effettuata da persona dello stesso sesso, tranne in tre casi (art. 79 disp. att.):

- quando vi è impossibilità a reperire una persona dello stesso sesso;

- quando vi è urgenza assoluta ad eseguire la perquisizione;

- quando la perquisizione viene eseguita da un esercente la professione sanitaria.

Perquisizione locale (art. 250 c.p.p.).

E' quella eseguita su un luogo chiuso. Si può trattare sia della privata abitazione, che di un luogo utilizzato per finalità diverse dalla privata dimora.

Nel caso di privata abitazione, più propriamente, si parla di perquisizione domiciliare, che comprende sia il luogo di privata abitazione che i luoghi chiusi immediatamente adiacenti a quest'ultima (es. pertinenze).

Per la perquisizione locale si osservano le stesse modalità e formalità previste per la perquisizione personale, con la differenza, che copia del decreto di perquisizione (nel caso di perquisizione delegata dall'A.G.) e gli avvisi (sia nella perquisizione di iniziativa, che in quella delegata) devono essere consegnati e dati sia all'indagato, sia alla persona che ha l'attuale disponibilità dei luoghi soggetti a perquisizione (qualora questa persona sia diversa dall'indagato).

In caso di assenza dell'indagato e della persona che ha la disponibilità dei luoghi, gli avvisi e la copia del decreto (nel caso di perquisizione delegata dall'A.G.) devono essere dati e consegnati ad un congiunto, ad un coabitante, ad un collaboratore o in mancanza al portiere ovvero a chi ne fa le veci.

Qualora non sussiste nessuna di queste predette persone, la perquisizione viene eseguita egualmente, depositando copia del decreto presso la segreteria o la cancelleria dell'A.G. procedente ed affiggendo avviso dell'avvenuto deposito presso la porta del luogo in cui è stata effettuata la perquisizione.

Bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 348, comma 3, c.p.p., quando la copia del decreto di perquisizione viene consegnata a persona diversa del suo destinatario (es. coabitante, congiunto, collaboratore, portiere o chi ne fa le veci) detta copia deve essere inserita in busta chiusa e sigillata. All'esterno della busta bisogna riportare il numero cronologico della notificazione, nonché nella relazione di notifica redatta sull'originale dell'atto e sulla copia notificata bisogna dare atto di tale modalità di notifica e del nominativo della persona cui viene consegnato l'atto.

La perquisizione domiciliare (art. 251 c.p.p.).

La perquisizione domiciliare segue le stesse regole di quella locale 8di cui costituisce una specie). L'unica differenza consiste nel fatto che può essere effettuata solo dalle ore 7.00 alle ore 20.00; fuori da questi orari la perquisizione domiciliare è consentita solo se un eventuale ritardo ne potrebbe pregiudicare l'esito.

Verbale di perquisizione

(art. 352, comma 4, c.p.p.): di tutte le operazioni compiute deve essere redatto un apposito verbale, che deve essere trasmesso al P.M. del luogo in cui è stata eseguita la perquisizione senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore. Il Pubblico Ministero, se ritiene che ricorrano le condizioni previste per la perquisizione, la convalida con proprio decreto.

Il verbale di perquisizione deve contenere:

a) la data ed il luogo in cui viene redatto il verbale, la data ed il luogo in cui è stato effettuata la perquisizione, il nominativo dell'agente e/o ufficiale di P.G. che redige il verbale, il nominativo dell'agente e/o ufficiale di P.G. che ha effettuato la perquisizione;

b) i presupposti che legittimano la perquisizione (flagranza di reato; evasione; fondato motivo di ritenere che in dato luogo ovvero su una data persona si trovino cose o tracce pertinenti al reato e che queste possono essere cancellate o disperse; ovvero che si trovi l'evaso; ragioni di urgenza che non consentono di ricorrere al P.m. per ottenere tempestivamente un decreto di perquisizione;

c) il rispetto delle garanzie difensive (cioè la consegna di copia del decreto- nel caso di perquisizione delegata - gli avvisi);

d) l'indicazione e la descrizione delle cose rinvenute;

e) il luogo di rinvenimento ed il nominativo degli ufficiali e/o degli agenti di P.G. che le hanno rinvenute.

Se le cose rinvenute rientrano nella nozione di corpo del reato (cfr. art. 253 c.p.p.) ovvero in quella di cose pertinenti al reato, esse dovranno essere sottoposte a sequestro con lo stesso verbale di perquisizione ovvero con separato verbale (art. 252 c.p.p.).

CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI PERQUISIZIONE ARBITRARIA.

(art. 609 c.p.)

Quando la perquisizione risulti arbitraria, perché è stata eseguita in assenza dei presupposti che la legittimano e quindi abusando dei poteri inerenti alle funzioni di ufficiale ed agente di P.G., viene integrato il reato di perquisizione arbitraria di cui all'art. 609 c.p...