Esame di atti, documenti corrispondenza presso banche
--- art. 248 ---
Competenza dell'atto:
--- Ufficiale di P.G. (art. 248-2° co.).
Condizioni legittimatrici:
--- Decreto A.G. con relativa delega (art. 248-2° co.).
Diritto di difesa:
--- Non è prevista la presenza del difensore durante l'esame, in caso di sequestro, invece, il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356).
Adempimenti della P.G.:
--- Notificare copia del decreto al responsabile dell'agenzia bancaria;
--- se il responsabile dell'istituto bancario oppone rifiuto, l'atto non può essere eseguito e dovrà riferirsi all'A.G. mandante indicando i motivi addotti;
--- procedere, invece, all'esame della documentazione bancaria (es.: estratti conto) se non viene opposto rifiuto;
--- indicare, nel verbale, a chi si riferisce la documentazione bancaria esaminata;
--- specificare, nel verbale, i risultati emessi dall'esame (es.: conti accesi, data, persona autorizzata ad operare, operazioni compiute);
--- procedere all'eventuale sequestro della documentazione che deve essere elencata nell'apposito verbale (es.: estratti conto, specimen di firma ecc.(art. 253).
Documentazione:
--- Verbale integrale contestuale (art. 373);
--- il verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (art.137);
--- copia del verbale deve essere rilasciata al responsabile dell'istituto bancario.
Termine di trasmissione del verbale:
--- Immediatamente dovendo essere depositato entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto (art. 366).
Organo destinatario:
--- A.G. mandante alla quale va restituito il decreto notificato.
Norme di riferimento:
--- Artt. 248-2° co., 255, 370.