Esame di atti, documenti corrispondenza presso banche

--- art. 248 ---

Competenza dell'atto:

--- Ufficiale di P.G. (art. 248-2° co.).

Condizioni legittimatrici:

--- Decreto A.G. con relativa delega (art. 248-2° co.).

Diritto di difesa:

--- Non è prevista la presenza del difensore durante l'esame, in caso di sequestro, invece, il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356).

Adempimenti della P.G.:

--- Notificare copia del decreto al responsabile dell'agenzia bancaria;

--- se il responsabile dell'istituto bancario oppone rifiuto, l'atto non può essere eseguito e dovrà riferirsi all'A.G. mandante indicando i motivi addotti;

--- procedere, invece, all'esame della documentazione bancaria (es.: estratti conto) se non viene opposto rifiuto;

--- indicare, nel verbale, a chi si riferisce la documentazione bancaria esaminata;

--- specificare, nel verbale, i risultati emessi dall'esame (es.: conti accesi, data, persona autorizzata ad operare, operazioni compiute);

--- procedere all'eventuale sequestro della documentazione che deve essere elencata nell'apposito verbale (es.: estratti conto, specimen di firma ecc.(art. 253).

Documentazione:

--- Verbale integrale contestuale (art. 373);

--- il verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (art.137);

--- copia del verbale deve essere rilasciata al responsabile dell'istituto bancario.

Termine di trasmissione del verbale:

--- Immediatamente dovendo essere depositato entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto (art. 366).

Organo destinatario:

--- A.G. mandante alla quale va restituito il decreto notificato.

Norme di riferimento:

--- Artt. 248-2° co., 255, 370.