Denuncia

La denuncia è l'atto con cui ogni persona, informa il Procuratore della Repubblica o un Ufficiale della polizia Giudiziaria, di un fatto che possa costituire reato perseguibile d'ufficio ai sensi degli artt. 331 - 333 cpp. e possono essere di due tipi:

Denuncia di un pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di un pubblico servizio

Denuncia da parte del privato cittadino

Denuncia anonima

DENUNCIA DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL’INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

(artt. 331332 c.p.p.; 107 disp. att.; artt. 357, 358, 361 c.p.)

- Funzione.

E’ una notizia di reato, cioè un atto con il quale si porta a conoscenza del Pubblico Ministero l’esistenza di un fatto di reato. Più precisamente si tratta di un fatto di reato perseguibile di ufficio di cui il pubblico ufficiale ovvero l’incaricato di un pubblico servizio ne è venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.

- Autorità obbligata alla denuncia.

Pubblici ufficiali (per nozione vedi art. 357 c.p) ed incaricati di un pubblico servizio (per nozione vedi art. 358 c.p.), che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o servizio sono venuti a conoscenza di un fatto di reato perseguibile di ufficio. Tale obbligo sussiste anche quando risulti ancora ignoto l’autore del reato.

L’obbligo della denuncia grava anche sull’Autorità Giudiziaria, che, nel corso di un giudizio civile o amministrativo, sia venuta a conoscenza di un fatto che può configurarsi come un reato perseguibile di ufficio (cfr. art. 331, comma 4, c.p.p.). In tal caso, l’A.G. redige la denuncia e la trasmette al P.M.. A conclusione delle indagini preliminari, il Procuratore della Repubblica dovrà informare, senza ritardo, il giudice civile o amministrativo delle richieste che ha inoltrato al G.U.P. (archiviazione ovvero rinvio a giudizio) – cfr. art.106 disp. att. -.

Un particolare obbligo di denuncia viene imposto dal regolamento sulla polizia mortuaria (artt. 3 e 5 D.P.R. 285/90) a carico del Sindaco, per le ipotesi di morte che possono presentare sospetti di reato ovvero per i casi di ritrovamento di cadaveri, resti mortali ed ossa umane. Nel primo caso, quando dalla scheda di morte sorge il sospetto che la morte possa essere stata determinata da reato, il Sindaco ha l’obbligo di darne comunicazione sia all’A.G. che all’Autorità di P.S. . In questo caso permane, a carico del sanitario che ha redatto la scheda di morte, l’obbligo del referto di cui all’art. 365 c.p. .

Nel caso, invece, di ritrovamento di cadavere, di resti mortali ovvero di ossa umane, chi effettua la scoperta deve darne comunicazione al Sindaco e questi, a sua volta, deve darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria, a quella di P.S. ed all’A.S.L..

- Autorità cui va presentata la denuncia.

Pubblico Ministero ovvero Ufficiale di polizia giudiziaria.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 221 d.lgs. 271/89, dal caso sopra specificato di cui all’art. 3 D.P.R. 380/01 (caso in cui dalla scheda di morte emerge il sospetto che la morte sia dovuto a reato), se ne deduce che il sanitario che ha redatto tale scheda , oltre ad avere l’obbligo di referto, ha anche l’obbligo di darne comunicazione al Sindaco. Tale deduzione deriva dal fatto che, ai sensi del citato art. 3, il Sindaco avendo l’obbligo di notiziare sul fatto la P.S. e l’A.G. deve apprendere da qualcuno tale fatto e questo qualcuno non può che essere colui che redatto la scheda di morte.

- Termine di presentazione.

La denuncia deve essere presenta senza ritardo” rispetto al momento in cui è stata acquisita la notizia di reato da parte del pubblico ufficiale ovvero dell’incaricato di un pubblico servizio.

In pratica, si tratta di un termine piuttosto elastico, che, tendenzialmente, coincide con un lasso di tempo tale da non compromettere la funzione tipica e caratterizzante del P.M., consistente nell’assunzione della direzione delle indagini. Infatti, se la denuncia viene presentata dopo molto tempo dall’acquisizione della notitia criminis, il P.M., pur assumendo la direzione delle indagini, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter svolgere utilmente le proprie indagini (ad es. perché, nelle more che sia presentata, le fonti di prova potrebbero anche essere modificate, alterate ovvero disperse).

- Modalità di presentazione.

La denuncia del P.U. ovvero dell’incaricato di un pubblico servizio deve essere presentata per iscritto.

Nel caso in cui i soggetti obbligati alla denuncia sono più di uno (es. più pubblici ufficiali che hanno acquisito la notizia di reato) tutti sono obbligati alla presentazione della denuncia, però possono anche redigere una sola denuncia purchè sia firmata da tutti.

- Contenuto della denuncia (art. 332 c.p.p.):

- giorno di acquisizione della notizia di reato;

- elementi essenziali del fatto di reato (cioè gli elementi che caratterizzano il fatto storico come un dato tipo di reato);

- le fonti di prova note sino al quel momento;

- generalità dell’indagato, della persona offesa dal reato e dei potenziali testimoni.

- Adempimenti dell’Ufficiale di P.G. che riceve la denuncia.

L’Ufficiale di P.G. che riceve la denuncia:

1) deve verificare se la denuncia contenga tutti gli elementi previsti dall’art. 332 c.p.p. . In caso negativo, convocherà il denunciante di modo che questi possa integrare le informazioni mancanti con un proprio ulteriore scritto ovvero mediante un apposito verbale di integrazione di denuncia redatto dallo stesso ufficiale di P.G. e comunque sottoscritto anche dal denunciante;

2) deve identificare il denunciante e fargli ratificare la denuncia;

3) deve rilasciare l’attestazione di presentazione di denuncia (art. 107 disp. att.);

4) deve trasmettere la denuncia al P.M. . La trasmissione deve essere fatta senza ritardo, cioè entro un termine tale da non pregiudicare la funzione di direzione delle indagini tipica del P.M.. La denuncia deve essere trasmessa unitamente a quegli accertamenti che consentono di dare, per quanto possibile, un riscontro oggettivo ai fatti rappresentati in denuncia. Ciò significa che prima della sua trasmissione bisognerà effettuare quel minimo di accertamenti che consentano di corroborare o negare i fati di denuncia.

Se la denuncia è contro ignoti deve essere trasmessa con l’elenco mensile di tutte le altre denunce contro ignoti, unitamente agli eventuali atti di indagini finalizzati ad individuare gli autori del reato denunciato (art. 107 bis).

- Conseguenze penali.

In caso di omessa o ritardata presentazione della denuncia viene integrata una delle ipotesi di reato rispettivamente previste e punite dall’art. 361, comma 1, c.p. per il pubblico ufficiale e dall’art. 362 c.p. per l’incaricato di un pubblico servizio.

DENUNCIA DEL PRIVATO CITTADINO.

(art. 333 c.p.p.; 107, 107 bis disp. att.; 364 c.p.)

- Funzione.

E’ un atto con il quale il privato cittadino porta a conoscenza del Pubblico Ministero l’esistenza di un fatto di reato di cui ne è venuto a conoscenza.

- Obbligo o facoltà di denuncia.

In via generale, il privato cittadino non ha l’obbligo di denuncia, tranne per specifiche ipotesi di reato espressamente previste dalla legge penale (es.: sequestro di persona a scopo di estorsione, - art. 3 d.l. 8/91- ; delitti contro la personalità dello Stato puniti con la pena dell’ergastolo – artt. 364, 241, 242, 243, c.2, 244; p.; omessa denuncia di possesso di materie esplodenti ed infiammabili, - art. 679 c.p.; omessa denuncia di possesso di cose proveniente da delitto – art. 709 c.p.; omessa denuncia di furto o smarrimento di armi o di parti di esse, - art. 20 l. 110/75.

- Autorità cui va presentata la denuncia.

Pubblico Ministero ovvero Ufficiale di polizia giudiziaria.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 221 d.lgs. 271/89, nel caso di ritrovamento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, l’art. 5 del D.P.R. 285/1990 prevede l’obbligo per chi effettua il ritrovamento di darne comunicazione al Sindaco. Questi, a sua volta, ha l’obbligo di informare l’A.G., quella di P.S. e all’A.S.L.

- Contenuto della notizia di reato.

Non è previsto un contenuto specifico per la denuncia del privato cittadino. Quindi si tratta di una denuncia a forma libera, nella quale è opportuno (ma non obbligatorio) riportare lo stesso contenuto prescritto dall’art. 332 c.p.p. per la denuncia del P.U. e/o dell’incaricato di un pubblico servizio.

- Termine di presentazione.

Non è previsto alcun termine e quindi il privato cittadino può presentare la denuncia anche dopo molto tempo. In quest’ultimo caso si deve tenere conto, ovviamente, dei termini di prescrizione del reato.

- Modalità di presentazione.

La denuncia del privato cittadino può essere presentata per iscritto ovvero oralmente. In quest’ultimo caso, l’ufficiale di P.G. che la riceve deve redigere il verbale di ricezione di denuncia orale.

Inoltre, il privato cittadino può presentare la denuncia personalmente ovvero per mezzo di un procuratore speciale, cioè per mezzo di una persona munita di una procura speciale che lo legittima a presentare quella specifica denuncia e non una generalità di atti indefiniti ovvero tute le denunce che provengono dal delegante (in questi casi si parla di procura generale e non di procura speciale).

La procura speciale, ai sensi dell’art. 122 c.p.p, a pena di inammissibilità, deve contenere due requisiti essenziali: deve essere rilasciata per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata; deve contenere la determinazione dell’oggetto e/o dei fatti per cui è conferita e cioè l’indicazione che è stata conferita per presentare proprio quella specifica denuncia e non in generale ogni denuncia che intende presentare il delegante.

- Adempimenti dell’Ufficiale di P.G. che riceve la denuncia.

L’ufficiale di P.G. che riceve la denuncia:

1) deve identificare il denunciante (ovvero anche il procuratore speciale se la denuncia è presentata a mezzo di quest’ultimo) e fargli ratificare la denuncia;

2) qualora richiesta dal denunciante, deve rilasciare l’attestazione di presentazione di denuncia;

3) nel caso in cui la denuncia viene presentata a mezzo di un procuratore speciale, deve verificare che questi sia munito di procura speciale e che la procura contenga i due requisiti prescritti dall’art. 122 c.p.p. (conferimento a mezzo di scrittura privata autenticata o tramite atto pubblico; indicazione dell’oggetto per cui viene conferita).

4) deve trasmettere la denuncia al P.M., . La trasmissione deve essere fatta senza ritardo, cioè entro un termine tale da non pregiudicare la funzione di direzione delle indagini tipica del P.M.. La denuncia deve essere trasmessa unitamente a quegli accertamenti che consentono di dare, per quanto possibile, un riscontro oggettivo ai fatti rappresentati in denuncia. Ciò significa che prima della sua trasmissione bisognerà effettuare quel minimo di accertamenti che consentano di corroborare o negare i fati di denuncia.

Se la denuncia è contro ignoti deve essere trasmessa con l’elenco mensile di tutte le altre denunce contro ignoti, unitamente agli eventuali atti di indagini finalizzati ad individuare gli autori del reato denunciato (art. 107 bis).

- Conseguenze penali in caso di omessa o ritardata presentazione della denuncia.

In via generale, non ricorre alcuna conseguenza penale, perché il privato cittadino non ha l’obbligo di denuncia ma solo la facoltà.

Nei casi in cui, invece, ricorre l’obbligo di denuncia vengono integrati i reati previsti, di volta in volta, dalle singole norme penali che impongono l’obbligo di denuncia, es.: art. 364 c.p. (per i delitti contro la personalità dello stato puniti con la pena dell’ergastolo); art. 3 d.l. 8/91 (per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione); art. 679 c.p. (per il reato di omessa denuncia di materie esplodenti e/o infiammabili); art. 709 c.p. (per il reato di omessa denuncia di possesso di cose provenienti da delitto); art. 20 l. 110/75, (per la mancata denuncia di furto e/o smarrimento di armi).

DENUNCIA ANONIMA.

(art. 333, comma 3, 240 107 disp. att..)

- Ontologia e funzione.

E’ un atto privo di sottoscrizione, che fornisce alla P.G. l’impulso per svolgere ulteriori indagini finalizzate ad accertare la fondatezza dei fatti rappresentati nella denuncia anonima e potere così acquisire una vera e propria notizia di reato da comunicare al P.M. .

- Uso della denuncia anonima.

Dagli artt. 333, comma 3, e 240 c.p.p. si desume che della denuncia anonima non può esserne fatto alcun uso processuale e che essa non può essere acquisita agli atti processuali. Questo principio generale subisce le seguenti eccezioni:

a) la denuncia anonima può essere acquisita ed utilizzata processualmente quando costituisce il corpo del reato ovvero provenga comunque dall’imputato (art. 240 c.p.p.);

b) la denuncia anonima può costituire un atto di impulso che spinge la P.G. a svolgere un’attività di indagine finalizzata a verificare la sua veridicità (giurisprudenza Cassazione). In tal senso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., l’ufficiale o l’agente di P.G. può procedere alla perquisizione di un locale pubblico e/o privato quando anche se solo per indizio (e quindi anche per informazione anonima) acquisisce la notizia che in quel dato locale si trovino armi, munizioni o esplosivi (cfr. art. 225 disp. att. secondo cui, nonostante l’entrata in vigore del nuovo c.p.p. – che vieta l’utilizzabilità di denunce anonime -, il citato art. 41 è tutt’ora vigente nel nostro ordinamento giuridico).