Codice Procedura Penale

4. Regole per la determinazione della competenza.

1. Per determinare la competenza si ha riguardo [278, 379] alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [c.p. 56]. Non si tiene conto della continuazione [c.p. 81], della recidiva [c.p. 99-101] e delle circostanze del reato [c.p. 59-70, 118-119], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [c.p. 633] (1) (2) (3) (4).

331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito(1).

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero(2) (3).

332. Contenuto della denuncia.

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito [61], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351] (1).

333. Denuncia da parte di privati.

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [c.p. 364, 709] (1).

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [022], al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta [100] dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240 (2) (3).