Morte all’estero: quali sono le pratiche da seguire sul rimpatrio della salma
Quando muore un cittadino residente in Italia e i familiari ne organizzano il rimpatrio all'estero, i familiari del defunto possono chiedere il rimpatrio della salma nel Paese di origine nel rispetto degli obblighi a cui sono tenuti per legge..
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La morte all’estero è un’evenienza che, per quanto spiacevole e complessa da risolvere, è necessario mettere in conto quando si viaggia in Paesi diversi da quello di residenza o ci si trasferisce in Paesi stranieri per brevi periodi di tempo. Molto spesso, i decessi all’estero sono conseguenza di instabilità politica o calamità naturali. Altrettanto frequentemente, sono da ricondurre ad una fatalità, ovvero ad eventi casuali e non prevedibili che colgono impreparati.
Quando un cittadino residente in Italia muore all’estero, i parenti più stretti sono tenuti ad occuparsi del rimpatrio della salma nel Paese di origine. Oltre ad affrontare il trauma del lutto, per riportare il defunto a casa i familiari devono seguire un complesso iter burocratico e assolvere ad una serie di adempimenti procedurali obbligatori per legge.
Il rimpatrio della salma da una Paese estero è regolamentato da una serie di disposizioni internazionali, tra cui quelle contenute nella Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. L’accordo è stato firmato da 14 Paesi (Italia, Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia) e stabilisce le procedure da seguire per il rimpatrio della salma da/per i Paesi aderenti alla Convenzione.
Innanzitutto, l’accordo internazionale siglato nel 1937 prevede che per il rimpatrio della salma si disponga del passaporto mortuario. Si tratta di una carta di decesso all’interno della quale sono indicate le generalità del defunto, oltre che la data, il luogo e le cause di morte. Nello specifico, inoltre, la Convenzione di Berlino stabilisce che:
il passaporto mortuario deve essere rilasciato dalle autorità competenti e rappresenta l’unico documento che può essere sottoposto a controllo nei Paesi di partenza, transito e destinazione;
la salma deve essere collocata all’interno di una cassa metallica chiusa ermeticamente, inserita a sua volta all’interno di un feretro in legno;
il rimpatrio della salma non è possibile prima che sia trascorso un anno dalla data di morte, se il decesso è avvenuto a seguito di un’infezione di peste, vaiolo, colera o tifo.
Le indicazioni sopra elencate sono disposizioni base che è bene conoscere per non lasciarsi trovare impreparati in caso di morte all’estero di una persona vicina. A voler scendere ancor di più nel dettaglio, è possibile consultare il testo della Convenzione di Berlino per capire come funziona il trasporto della salma via aerea, via mare o su gomma.
Come funziona il rimpatrio della salma se la morte è avvenuta in un Paese non aderente alla Convenzione di Berlino
Se la morte avviene in un Paese estero non aderente alla Convenzione di Berlino del 1937, per il rimpatrio della salma è necessario rivolgersi alle Autorità diplomatiche e consolari del Paese in cui è avvenuto il decesso. Saranno gli organi preposti a supportare i familiari del defunto nella gestione e nell’organizzazione del rimpatrio.
Il trasporto della salma dall’Italia verso un Paese non firmatario, invece, è gestito direttamente dalla Prefettura. Se un proprio familiare muore in Italia ed è residente in altro Paese non aderente alla Convenzione, la Prefettura provvederà a seguire la pratica di rimpatrio dando indicazioni puntuali circa le procedure da seguire e i documenti da presentare.
Quali documenti servono per il rimpatrio della salma
Quando una persona muore all’estero, chi è in Italia e si occupa in prima persona della gestione del rimpatrio della salma è tenuto ad effettuare la trascrizione del decesso. Affinché questa procedura vada a buon fine, è necessario presentare i seguenti documenti:
atto di morte: viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile e deve essere fornito in copia originale. Sono previste anche la traduzione e la legalizzazione del documento, fatta eccezione per i casi in cui il decesso avvenga in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 1976 (Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia);
documento che attesti la cittadinanza del defunto: carta d'identità, passaporto italiano, certificato di cittadinanza italiana. Attestare la cittadinanza del defunto non è necessario se la persona venuta a mancare risulta regolarmente iscritta nello schedario consolare.
Come già anticipato, per il rimpatrio della salma in caso di morte all’estero è necessario disporre del passaporto mortuario. Questa carta viene rilasciata dal Consolato, previa presentazione di alcuni documenti. Tra questi, ci sono il certificato di morte, il certificato dell’autorità sanitaria locale, il certificato che esclude le malattie infettive dalle cause di morte, l’autorizzazione del Comune dove avverrà la sepoltura della salma e il documento che attesta la cittadinanza italiana del defunto qualora non fosse iscritto all’AIRE.
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