Legge n. 130 del 30 Marzo 2001
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonchè, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 411
del codice penale)
1. All’articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».
Art. 3.
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;
g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
Art. 4.
(Modifica all’articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».
Art. 5.
(Tariffe per la cremazione)
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonchè le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri.
Art. 6.
(Programmazione regionale, costruzione
e gestione dei crematori)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 2.
Art. 7.
(Informazione ai cittadini)
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.
Art. 8.
(Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonchè ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.
Come si svolge un funerale religioso, secondo il rito cattolico
Il funerale, fin dall'antichità, è stato un momento importante per rendere omaggio alla memoria del defunto e per permettere alle persone che lo hanno conosciuto di riunirsi nel dolore, così da intraprendere insieme il difficile cammino verso la rielaborazione del lutto.
Le recenti flussi migratori ci pongono di fronte a questa domanda a cui non è facile rispondere.
La cremazione dei cittadini stranieri nel nostro Paese è un argomento che si discute da tempo e che pochi conoscono.
Le recenti migrazioni hanno portato ad un aumento dei decessi di cittadini stranieri sul territorio nazionale. Cerchiamo di capire meglio come funziona il funerale in questi casi e cosa dice la legge.
Funerali per stranieri in Italia: autorizzazioni alla cremazione e cosa fare Spesso quando uno straniero muore in Italia, la cremazione è richiesta dalla famiglia. Innanzitutto, è fondamentale ricordare che la cremazione di un corpo umano è riconducibile ai diritti della personalità, cioè quei diritti che appartengono esclusivamente alla persona.
Per questo motivo l'atto della cremazione richiede documenti specifici e rientra nel diritto civile sotto la giurisdizione dello Stato.
Una volta certificato il diritto alla cremazione indicato dal defunto prima della sua morte,
l'autorizzazione alla cremazione è concessa sulla base delle norme che disciplinano tale istituto nell'ordinamento giuridico a cui era soggetto il defunto in vita.
Per effettuarla è necessaria una dichiarazione rilasciata dalle autorità del Paese di origine, che indichi le procedure e le leggi relative alla cremazione del cittadino straniero.
In sostanza, uno straniero che deve essere cremato in Italia deve ricevere un'autorizzazione dal suo Paese di origine con le istruzioni sulle modalità e le procedure da seguire.
In questi casi, quindi, le disposizioni della legge italiana si applicano alle esequie di cittadini stranieri solo se ritenute compatibili o richiamate dalla legge nazionale vigente nel Paese di nascita del defunto.
In mancanza di autorizzazione, la cremazione non può essere effettuata.
Nel caso in cui il defunto fosse in possesso di più cittadinanze, il permesso deve essere rilasciato per ciascuna delle cittadinanze possedute.
Una volta ricevuta la documentazione necessaria dal Paese di origine, per organizzare il funerale religioso o laico dello straniero, sarà indispensabile avviare l'iter anche nel Comune dove si celebra la funzione. Infine, se la morte è dovuta a reato, sarà indispensabile richiedere l'autorizzazione alla Magistratura ai sensi dell'art. 3 del codice penale e ai sensi dell'art. 116 comma 1 del D.Lgs. n. 271 Funerali per stranieri in Italia:
come avviene la cremazione
Come avviene la cremazione per gli stranieri in Italia?
Il defunto viene deposto all'interno di una bara, trasportato in un crematorio che raggiunge una temperatura di 900-1000 gradi centigradi. In circa 3-4 ore il corpo viene polverizzato, mentre i gas prodotti vengono espulsi attraverso un sistema di scarico che depura l'ambiente, eliminando gli odori. I resti vengono poi raccolti in un vassoio e lasciati raffreddare, quindi posti all'interno dell'urna funeraria.
Spesso vengono recuperati anche oggetti appartenuti al defunto, come protesi, oro o apparecchi dentali e viti chirurgiche che vengono smaltiti e smaltiti secondo le leggi locali.
Il servizio comprende una spesa che si aggiunge al costo del funerale completo, a meno che la persona non sia privata dei beni.
Come si svolge il funerale: differenze tra riti religiosi e secolari Ecco cosa c'è da sapere sul funerale e le differenze tra riti religiosi e secolari. Come si svolgono, quali sono i momenti salienti delle cerimonie, perché scegliere l'una o l'altra
La cremazione oggettivamente perché le ceneri non vengono fatte e la famiglia del defunto non spende per la sepoltura, ma è migliore la tradizionale sepoltura soggettiva perché in questo modo la famiglia ha un luogo fisico in cui onorare il defunto e quindi sia da un punto di vista vedere la distruzione cristiana e naturalistica o...Tumulazione, cremazione o inumazione: quale scegliere?
La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi, il che dimostra un maggiore apprezzamento della funzione; tuttavia, la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia scelta per motivi contrari alla dottrina cristiana»
Dato l'aumento di coloro che si battezzano e si definiscono "cattolici praticanti", preferiscono la cremazione dei propri defunti oltre che dei propri, provocando grande confusione in merito e viste le tante domande chiarificatrici che ci avete posto , rispondiamo con il Magistero della Chiesa dicendo, senza alcuna confusione, che il rogo in sé non è vietato e non costituisce “peccato” purché... non significhi rinunciare, manipolare o sfruttare il suono. la dottrina sulla sepoltura dei morti, che è principio fondamentale per un cristiano:
«La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (can. 1176, § 3).
Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i morti, e la Chiesa considera la sepoltura dei morti come un’opera di misericordia corporale.
Conferenza stampa di presentazione dell’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede “Ad resurgendum cum Christo” circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, 25.10.2016
Intervento del Card. Gerhard Müller
Eminenze, Eccellenze, Signore e Signori,
Questa mattina viene presentato un nuovo Documento della Congregazione per la Dottrina della Fede. Si tratta dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Il Documento è rivolto ai Vescovi della Chiesa cattolica, ma riguarda direttamente la vita di tutti i fedeli. Vorrei brevemente presentare la problematica di fondo e i contenuti fondamentali di questo testo.
La questione della cremazione ha registrato significativi sviluppi negli ultimi decenni. Questo sembra dovuto innanzi tutto all’inarrestabile incremento della scelta della cremazione nei confronti dell’inumazione in molti Paesi. Si può ragionevolmente ritenere che nel prossimo futuro in tanti Paesi la cremazione sarà considerata come la pratica ordinaria. A questo sviluppo si è accompagnato un altro fenomeno: la conservazione delle ceneri in ambienti domestici, la loro conservazione in ricordi commemorativi o la loro dispersione in natura.
La vigente normativa ecclesiastica in materia di cremazione dei cadaveri è regolata dal Codice di Diritto Canonico: «La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (can. 1176, § 3). Occorre qui rilevare che, malgrado questa normativa, la pratica della cremazione si è notevolmente diffusa anche nell’ambito della Chiesa cattolica. Per quanto riguarda la pratica della conservazione delle ceneri, non esiste una specifica normativa canonica. Per tale ragione alcune Conferenze Episcopali si sono rivolte alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sollevando interrogativi concernenti la prassi di conservare l’urna cineraria in casa o comunque in luoghi diversi dal cimitero, e soprattutto quella di spargere le ceneri in natura.
Dopo avere sentito la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e numerose Conferenze Episcopali e Sinodi dei Vescovi delle Chiese Orientali, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha quindi ritenuto opportuno pubblicare una nuova Istruzione con un duplice scopo: primo – ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi; e secondo – emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione (cf. n. 1).
La Chiesa, anzitutto, continua a raccomandare insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in un altro luogo sacro. Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, l’inumazione è la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale. Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti. Prendendosi cura dei corpi dei defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione e si separa da atteggiamenti e riti che vedono nella morte l’annullamento definitivo della persona, una tappa nel processo di re-incarnazione o come fusione dell’anima con l’universo (cf. n. 3).
Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri dei fedeli devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo (cf. n. 5). La conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica (cf. n. 6). Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non è permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo, o la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi (cf. n. 7).
Si spera che questa nuova Istruzione possa contribuire perché i fedeli cristiani prendano ulteriore coscienza della loro dignità di “figli di Dio” (Rom 8,16). Siamo di fronte ad una nuova sfida per l’evangelizzazione della morte. L’accettazione dell’essere creatura da parte della persona umana, non destinata all’evanescente scomparsa, domanda di riconoscere Dio come origine e destino dell’esistenza umana: dalla terra proveniamo e alla terra torniamo, in attesa della risurrezione. Occorre pertanto evangelizzare il senso della morte, alla luce della fede in Cristo Risorto, fornace ardente d’amore, che purifica e ricrea, in attesa della risurrezione dei morti e della vita del mondo che verrà (cf. n. 2). Come ha scritto Tertulliano: «La risurrezione dei morti, infatti, è la fede dei cristiani: credendo in essa, siamo tali» (De resurrectione carnis, 1,1).
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Intervento di P. Serge-Thomas Bonino, O.P.
La preoccupazione specifica dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo riguarda le norme sulla conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Ma non si deve per questo trascurare la prima parte del titolo: «Circa la sepoltura dei defunti». Difatti, coll’Istruzione la CDF coglie l’opportunità di «ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi», che la Chiesa «raccomanda insistentemente» (n. 3). È il punto dottrinale sul quale vorrei attirare la vostra attenzione.
Difatti, la pratica della sepoltura, a causa del suo alto significato antropologico, simbolico, è in sintonia, da una parte, col mistero della risurrezione e, d’altra parte, coll’insegnamento del cristianesimo sulla dignità del corpo umano. Vediamo, in poche parole, questi due punti.
La Risurrezione di Gesù, che è «principio e sorgente della nostra risurrezione futura» (n. 2), viene presentata dall’Istruzione come «la verità culmine della fede cristiana» (n. 2). Nella risurrezione, Dio porta al suo compimento l’intera opera d’amore iniziata con la creazione. Ora, come attestato dai racconti evangelici, tra il Gesù pre-pasquale e il Gesù risorto, ci sono, contemporaneamente, discontinuità e continuità. Discontinuità, perché il corpo di Gesù dopo la risurrezione si trova in un stato nuovo e presenta delle proprietà che non sono più quelle del corpo nella sua condizione terrestre, a tal punto che né Maria Maddalena né i discepoli lo riconoscevano. Ma, allo stesso tempo, il corpo di Gesù risorto è quel corpo che è nato dalla Vergine Maria, è stato crocifisso e seppellito, e ne porta le tracce. «Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate ; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho » (Lc 24, 39). Quindi, non si può negare la continuità reale tra il corpo seppellito ed il corpo risorto, segno che l’esistenza storica, tanto quella di Gesù quanto la nostra, non è un gioco, non viene abolita nell’escatologia, anzi viene trasfigurata.
La risurrezione cristiana non è per tanto né una reincarnazione dell’anima in un corpo indifferente né una ri-creazione ex nihilo. La Chiesa non ha mai smesso di affermare che è proprio il corpo in cui viviamo e moriamo che risusciterà nell’ultimo giorno. Del resto, è la ragione per la quale piace al popolo cristiano, guidato dal sensus fidei, venerare le reliquie dei santi. Esse non sono un semplice ricordo sullo scaffale, ma sono legate all’identità del santo, un tempo Tempio dello Spirito Santo, ed aspettano la risurrezione. Certo, sappiamo che, anche se la continuità materiale venisse ad essere interrotta, come è il caso nella cremazione, Dio è assai potente per ricostituire il nostro corpo proprio a partire dalla nostra sola anima immortale, che garantisce la continuità della nostra identità tra il momento della morte e quello della risurrezione. Ma resta che sul piano simbolico – e l’uomo è un animale simbolico – la continuità viene espressa in modo più adeguato per mezzo delle sepoltura – «il chicco di grano caduto in terra» (Gv 12, 24) – anziché per mezzo della cremazione che distrugge il corpo in modo brutale.
Passo al mio secondo punto. Il cristianesimo, da religione dell’Incarnazione e della Risurrezione, promuove ciò che l’Istruzione chiama «l’alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia» (n. 3). Ecco una buona notizia per l’uomo odierno. Difatti, le culture contemporanee oscillano tra, da una parte, ridurre la persona umana alla dimensione corporale, nella linea del materialismo, come se il corpo biologico fosse tutta la persona, e, d’altra parte, ridurre il corpo ad un semplice avere come se fosse una realtà straniera, esterna al vero «io» che si concentrerebbe nella sola soggettività; donde una doppia tentazione: o idolatrare il corpo, o ridurlo in schiavitù e ricrearlo per mezzo della tecnica a seconda dei desideri soggettivi di ciascuno. Per la fede cristiana, il corpo non è tutta la persona ma è una parte integrante, essenziale, della sua identità. Anzi, il corpo è come il sacramento dell’anima che si manifesta in lui e per mezzo di lui. Come tale, il corpo partecipa alla dignità intrinseca della persona umana ed al rispetto che le è dovuto. Ecco perché seppellire i defunti è, già nel Antico Testamento, una delle opere di misericordia rispetto al prossimo. L’ecologia integrale che brama il mondo contemporaneo dovrebbe dunque cominciare col rispettare il corpo, il quale non è un oggetto manipolabile a seconda della nostra volontà di potenza, ma il nostro umile compagno per l’eternità. È anche questo che vuole ribadire l’Istruzione.
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Intervento di Mons. Angel Rodríguez Luño
Oltre a raccomandare l’osservanza dell’antichissima tradizione cristiana di seppellire i corpi dei defunti nel cimitero o in altro luogo sacro, l’Istruzione che stiamo presentando oggi dà alcune indicazioni sulla conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Il contesto nel quale vanno viste queste indicazioni è quello della sollecitudine della Chiesa affinché il trattamento dei cadaveri dei fedeli sia ispirato da rispetto e carità e possa esprimere adeguatamente il senso cristiano della morte e la speranza della risurrezione del corpo, tenendo come costante punto di riferimento la risurrezione corporale di Cristo, avvenuta dopo la sua passione, morte e sepoltura.
L’indicazione più importante dell’Istruzione è che “le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica” (n. 5). Questa indicazione comporta che “la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita” (n. 6), e solo in casi molto gravi ed eccezionali l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, potrebbe dare il permesso per agire diversamente.
In ogni caso, e allo scopo di evitare ogni forma di confusione dottrinale, non è permessa “la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione” (n. 7).
Infatti, la scelta di disperdere le ceneri procede spesso dall’idea che con la morte l’uomo intero venga annientato, arrivando alla fusione con la natura, come se tale fosse il destino finale dell’essere umano. Talvolta può procedere anche da mera superficialità, dal desiderio di occultare o di privatizzare quanto si riferisce alla morte, oppure dal diffondersi di mode di gusto più che discutibile.
Si potrebbe obiettare che in qualche caso la scelta di conservare nella propria abitazione le ceneri di un caro parente (padre, moglie, marito, figlio) sia ispirato da un desiderio di vicinanza e pietà, che faciliti il ricordo e la preghiera. Non è la motivazione più frequente, ma in qualche caso può essere così. C’è tuttavia il rischio che si producano dimenticanze e mancanze di rispetto, soprattutto una volta passata la prima generazione (cf. n. 5), così come si può dar luogo a elaborazioni del lutto poco sane. Ma soprattutto si deve osservare che i fedeli defunti fanno parte della Chiesa, sono oggetto della preghiera e del ricordo dei vivi, ed è bene che i loro resti vengano ricevuti dalla Chiesa e custoditi con rispetto lungo i secoli nei luoghi che la Chiesa benedice a tale scopo, senza venir sottratti al ricordo e alla preghiera degli altri parenti e della comunità.
Istruzione Ad resurgendum cum Christo
circa la sepoltura dei defunti
e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione
1. Per risuscitare con Cristo, bisogna morire con Cristo, bisogna «andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore» (2 Cor 5,8). Con l’Istruzione Piam et constantem del 5 luglio 1963, l’allora Sant’Uffizio ha stabilito che «sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli», aggiungendo però che la cremazione non è «di per sé contraria alla religione cristiana» e che non siano più negati i sacramenti e le esequie a coloro che abbiano chiesto di farsi cremare, a condizione che tale scelta non sia voluta «come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa».[1] Questo cambiamento della disciplina ecclesiastica è stato poi recepito nel Codice di Diritto Canonico (1983) e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990).
Nel frattempo la prassi della cremazione si è notevolmente diffusa in non poche Nazioni, ma nel contempo si sono diffuse anche nuove idee in contrasto con la fede della Chiesa. Dopo avere opportunamente sentito la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e numerose Conferenze Episcopali e Sinodi dei Vescovi delle Chiese Orientali, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto opportuno la pubblicazione di una nuova Istruzione, allo scopo di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione.
2. La risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cristiana, predicata come parte essenziale del Mistero pasquale fin dalle origini del cristianesimo: «Vi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (1 Cor 15,3–5).
Mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha liberato dal peccato e ci ha dato accesso a una nuova vita: «Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). Inoltre, il Cristo risorto è principio e sorgente della nostra risurrezione futura: «Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti…; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo» (1 Cor 15,20–22).
Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo giorno, è anche vero che, per un certo aspetto, siamo già risuscitati con Cristo. Con il Battesimo, infatti, siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo e sacramentalmente assimilati a lui: «Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel Battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti» (Col 2,12). Uniti a Cristo mediante il Battesimo, partecipiamo già realmente alla vita di Cristo risorto (cf. Ef 2,6).
Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. La liturgia della Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo».[2] Con la morte, l’anima viene separata dal corpo, ma nella risurrezione Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima. Anche ai nostri giorni la Chiesa è chiamata ad annunciare la fede nella risurrezione: «La risurrezione dei morti è la fede dei cristiani: credendo in essa siamo tali».[3]
3. Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro.[4]
Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte,[5] l’inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale.[6]
La Chiesa, che come Madre ha accompagnato il cristiano durante il suo pellegrinaggio terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e ne consegna alla terra le spoglie mortali nella speranza che risusciterà nella gloria.[7]
Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione della carne,[8] e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia.[9] Non può permettere, quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, sia come una tappa nel processo della re–incarnazione, sia come la liberazione definitiva della “prigione” del corpo.
Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, «come di strumenti e di vasi, si è santamente servito lo Spirito per compiere tante opere buone».[10]
Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i morti,[11] e la Chiesa considera la sepoltura dei morti come un’opera di misericordia corporale.[12]
Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi.
Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il significato che esso ha per i cristiani.
4. Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi.[13]
La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».[14]
In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle esequie, accompagna la scelta della cremazione con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di indifferentismo religioso.
5. Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica.
Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della Chiesa, che crede alla comunione «di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa».[15]
La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose.
6. Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione.
7. Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione.
8. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto.[16]
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto in data 18 marzo 2016, ha approvato la presente Istruzione, decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione in data 2 marzo 2016, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 15 agosto 2016, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
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