Slovenia
aggiornato a marzo 2023
aggiornato a marzo 2023
Si, come da regolamentazione UE.
Non richiesta per prodotti provenienti dall’UE.
Per il trasporto all’interno dell’UE:
a) se il vino è già stato rilasciato al consumo in base al Regolamento sulle accise:
un documento semplificato accise (allegato 2 del regolamento relativo all’attuazione della legge accise, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia - GURS, n 49/04 e il regolamento CEE n. 3649/92 del 17 dicembre 1992 su un documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa all’interno della Comunità che sono stati immessi in consumo nello Stato membro di spedizione),
oppure:
qualsiasi documento commerciale che contenga le stesse informazioni, sotto forma di un documento di accise semplificato, e i dati specifici devono essere contrassegnati con un numero corrispondente al numero di campi in quella forma; il documento commerciale deve riportare chiaramente la seguente dichiarazione: “Documento accise semplificato - circolazione dei prodotti immessi al consumo nella Comunità” (articolo 7 del regolamento di applicazione della legge sulle accise).
b) se il vino viene trasportato in sospensione d’accisa:
una versione stampata del documento accise elettronico (da EMCS),
oppure:
qualsiasi documento commerciale che contenga il codice unico di riferimento amministrativo del documento accise elettronico,
oppure:
un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documenti elettronici relativi alle accise nel caso di impossibilità di accesso o malfunzionamento del sistema di gestione di un EMCS computerizzato dopo procedura di sostituzione (articolo 10 della legge accise).
Il contenuto dei dati sui documenti di accompagnamento è unificato ai documenti prescritti dalla legge sulle accise. Caratteristiche speciali applicabili al vino, sono le seguenti:
la descrizione del prodotto deve essere conforme alle norme applicabili al vino (vino DOP/IGP, vino senza DOP/IGP, ecc.);
se il vino viene trasportato sfuso o in contenitori senza etichetta, il documento deve contenere informazioni sul contenuto del tenore alcolico effettivo, della regione vinicola di produzione (zona viticola) e le pratiche enologiche attuate.
Istruzioni dettagliate sono descritte nell’allegato V del Regolamento UE 273/2018.
Non richiesta per prodotti provenienti dalla UE.
Non richiesta per prodotti provenienti dalla UE.
Non richiesta per prodotti provenienti dalla UE.
I requisiti per le “bevande spiritose” sono stabiliti nel Regolamento UE armonizzato 2019/787. Inoltre, in ogni singolo Paese deve essere generalmente osservato il Regolamento UE armonizzato 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che prevede requisiti generali di etichettatura integrati da una serie di disposizioni applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze, nonché diverse norme applicabili a specifici alimenti. Il Regolamento sloveno (Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil, Gazzetta Ufficiale slovena n. 36/14 e 83/14 prevede all’Articolo 7 l’indicazione obbligatoria dei seguenti elementi:
Denominazione dell’alimento, nome con il quale l’alimento viene immesso sul mercato (nome di vendita);
Elenco e quantità (percentale in peso) degli ingredienti;
Quantità netta dell’alimento;
Termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
Il lotto di produzione;
Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’utilizzo;
Nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore o del venditore che deve avere un indirizzo o sede legale nella UE;
Paese d’origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento;
Istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo in percentuale.
Il titolo alcolometrico volumico effettivo (determinato a 20°C) delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2% in volume è indicato da una cifra arrotondata a un decimale seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dalla dicitura «alcol» o dall’abbreviazione «alc.».
Le diciture sull’etichetta devono essere in lingua slovena.
Dal mese di dicembre 2023 verrà adottato anche in Slovenia il Regolamento UE 2021/2117 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Vedi normativa UE.
DICHIARAZIONE DOGANALE D’IMPORTAZIONE
Non richiesti per prodotti provenienti da Paesi UE.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
No
No
Trattandosi del mercato interno UE non ci sono dazi sull’immissione delle grappe e distillati dall’Italia in Slovenia.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolata in Slovenia sulle bevande alcoliche, incluse grappe e distillati, è pari al 22% sulla base imponibile.
L’importatore è soggetto al pagamento delle accise quando immette prodotti alcolici sul mercato sloveno per il consumo finale. Secondo la Legge slovena sulle accise (GURS, 47/2016) sono soggetti al pagamento delle accise in Slovenia anche prodotti già immessi in consumo sul territorio di un altro Stato membro. La merce che entra nel paese deve essere accompagnata dal documento DAS (Documento accisa semplificato), rilasciato dal mittente della merce assoggettata ad accisa in base alla legislazione in vigore nel proprio Stato membro e secondo la direttiva 3649/92 della Commissione Europea.
La procedura in Slovenia prevede:
Presentazione dell’applicazione sulla ricezione della merce soggetta ad accisa (minimo 3 giorni lavorativi prima della prevista spedizione/ricezione della merce) all’ente amministrativo competente (dove ha la sede il destinatario della merce);
Presentazione di uno strumento (assicurazione) che garantisca il pagamento delle accise (qualora non ne venga effettuato il pagamento anticipato); tra gli strumenti di assicurazione più utilizzati c’è il versamento della somma in contanti;
Pagamento dell’accisa – compilando il modulo di calcolo accisa TRO-ALK2 (il modulo deve essere compilato subito dopo la ricezione della merce, lo stesso giorno o al massimo il giorno successivo);
Le autorità competenti devono accertare l’effettiva consegna dei prodotti soggetti ad accisa e il suo pagamento.
Per prodotti soggetti ad accise, il loro pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comparsa dell’obbligo (30 giorni dalla ricezione della merce). Qualora invece si tratti di prodotti soggetti ad accisa sotto il regime sospensivo (regime fiscale applicabile alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e circolazione di prodotti soggetti ad accisa) il soggetto autorizzato può ricevere, immagazzinare e spedire la merce senza un immediato pagamento delle accise, le quali devono essere invece effettivamente pagate entro 30 giorni dal momento dell’immissione dei prodotti sul mercato. La merce deve essere accompagnata da un documento accise elettronico dell’Unione Europea - EMCS (Excise Movement and Control System).
Qualora di tratti di immissione in Slovenia di grappe e distillati destinati ad uso personale (da un altro Stato membro) la soglia massima consentita senza l’obbligo di pagamento delle accise è fissata a 10 litri.
Il sistema di calcolo delle accise sulle bevande contenenti alcol etilico (incluso grappe e distillati) viene stabilito dall’Art. 71 della già citata Legge slovena sulle accise (GURS 47/2016) e utilizza la formula:
1.320 Euro per un ettolitro di bevanda con gradazione alcolica
(alcol etilico puro) 100% Vol.
Per il calcolo delle accise viene considerata la gradazione effettiva del distillato.
Documento Excise duties system disponibile in lingua inglese sul sito governativo:
Ministero sloveno dell’Agricoltura http://www.mkgp.gov.si/en/
Istituto agrario sloveno http://www.kis.si/
Ministero sloveno delle Finanze http://www.fu.gov.si
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Lubiana
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: lubiana@ice.it