Cina
aggiornato a febbraio 2025
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La somma totale della merce deve essere indicata nella fattura di export.
Deve riportare: partita IVA, recapiti del dichiarante, nome e codice del paese, paese di origine, paese di destinazione, codice del paese di destinazione.
Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura.
Si
Si
Si
L’etichetta deve recare obbligatoriamente i seguenti elementi, scritti in cinese:
Denominazione e marchio del prodotto;
Luogo di origine;
Elenco degli ingredienti;
Peso netto e volume (ml);
Gradazione alcolica (% V/V);
Data di produzione in uno dei seguenti formati:
esempio: se 15 gennaio 2004, la data può essere contrassegnata come:
-“2004 01 15” (anno, mese e giorno inframezzati da uno spazio);
-“20040115” (anno, mese e giorno senza spazio);
-“2004-01-15” (anno, mese e giorno separati da un trattino)
-“2004年1月15日”= (anno, mese, giorno seguiti dai rispettivi caratteri)
Periodo di consumo: non obbligatorio qualora il titolo alcolometrico o gradazione alcolica sia maggiore del 10%.
Data di produzione (dd/mm/yy);
Data di scadenza (dd/mm/yy);
Condizioni di conservazione;
Produttore e indirizzo;
Importatore/distributore e indirizzo
Codice identificativo del prodotto in base alla applicabile normativa nazionale.
Riportare la dicitura in lingua cinese “bere eccessivamente è dannoso alla salute” (过量饮酒有害健康).
Deve essere indicato il periodo di consumo qualora il titolo alcolometrico o gradazione alcolica sia minore del 10%.
Vi sono differenze tra la normativa cinese e gli standard cinesi per quanto riguarda le quantità consentite di determinati ingredienti: il quantitativo consentito di metanolo è 1.2 g/vol (calcolato sul 60% di alcool) per la normativa cinese, mentre per gli standard europei deve essere inferiore a 10 g/vol.
Nel caso in cui il prodotto ecceda i limiti consentiti per questo ingrediente, lo stesso verrà rispedito al Paese d’origine o eliminato da parte del Chinese Entry-Exit Inspection and China Customs Quarantine Bureau
Applicazione dell’etichetta cinese all’origine
l’esportatore fornisce le informazioni di base all’importatore che provvederà a realizzare un modello di etichetta conforme alle norme cinesi, ottenendo anche un pre-assenso informale da parte delle autorità locali. Tale modello sarà poi utilizzato dall’esportatore per stampare o applicare le etichette direttamente sull’imballaggio originale. Il prodotto arriva quindi alla dogana cinese già etichettato e pronto per le pratiche di sdoganamento che verranno curate dall’importatore. Il vantaggio di utilizzare questa procedura risiede nella possibilità di adattare più pienamente la veste grafica del prodotto al mercato cinese e nella non necessità di intervenire con manipolazioni del prodotto in magazzino doganale.
Applicazione dell’etichetta cinese a destinazione
l’esportatore invia in Cina la merce e fornisce i dettagli di etichetta obbligatori all’importatore in Cina. Quest’ultimo provvede a tradurre, stampare ed applicare le etichette direttamente all’arrivo della merce in Cina all’interno di un magazzino franco. Questa soluzione permette una maggiore flessibilità e reazione in caso di errori nella predisposizione dell’etichetta, ma comporta un incremento dei costi legato alla manipolazione del prodotto, all’uso del magazzino franco (o in zona franca) ed alle prestazioni di servizi addizionali da parte dell’importatore. Questa soluzione è preferibile per le spedizioni iniziali o per forniture con piccoli quantitativi.
Cartone.
DICHIARAZIONE DOGANALE D’IMPORTAZIONE
Si.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
I documenti normalmente richiesti sono:
Contratto di vendita o conferma dell’ordine;
Fattura;
Packing list;
Cargo manifest;
Bill of lading (B/L o Airway B/L)
Avviso di spedizione;
Certificato di origine;
Certificato sanitario;
Una copia di campioni dell’etichetta originale e una copia della traduzione, tre copie dei campioni di etichette in cinese registrate;
Campione dell’etichetta tradotto in cinese;
Certificato fitosanitario1 (richiesto anche per imballaggio in legno); benche’ tale certificato non sia obbligatorio, le dogane cinesi lo possono richiedere. Vi consigliamo pertanto di attivarvi con lo spedizioniere e di richiedere agli uffici regionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Certificato Fitosanitario prima di far giungere a destinazione i prodotti agroalimentari
certificato di fumigazione (in caso con imballaggi in legno) o certificato di materiale da imballaggio non in legno.
No
No.
Richiesto approvazione all’esportazione da parte dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica popolare Cinese (GACC) con apposita registrazione degli stabilimenti. Dettagli nella sezione approfondimenti e note.
Dazio MFN: 5%; Imposta sul consumo CT: 20% or RMB 0.912/litro; VAT:13%
tasso di imposta sul valore aggiunto 13%, tasso di imposta sul consumo 20%
Il tasso fiscale complessivo per il commercio elettronico transfrontaliero è dato da: [(tasso di imposta sul consumo + tasso di imposta sul valore aggiunto) ÷ (1 - tasso di imposta sul consumo)] × 70%=28.9%
Se il valore CIF delle merci supera i RMB 5.000 (circa USD 700), non possono essere importate tramite il canale di commercio elettronico transfrontaliero, ma devono essere importate tramite il canale di commercio generale.
Custom Duty=CIF * Import Duty Rate%
Consumption Tax= [(CIF + Customs Duty) /(1-Consumption Tax Rate%)] * Consumption Tax Rate%
VAT=(CIF+Duty+Consumption Tax) * VAT Rate%
Total Tariff = Custom Duty+ Consumption Tax+ VAT
Decreti 248 e 249;
Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore norme più stringenti in materia di esportazione di prodotti del settore dei prodotti alimentari e bevande verso la Cina continentale che si sostanziano nell’obbligatorietà della registrazione dello stabilimento produttivo attraverso due diverse procedure alternative in funzione della tipologia di prodotto esportato (procedura A, per prodotti definiti più a rischio, per i quali è richiesta la necessaria intermediazione da parte delle Autorità nazionali competenti in materia – Ministero della Salute e ASL territoriali e procedura B, cd. semplificata). Nel caso di esportazione di vini e prodotti alcolici più in generale, le aziende interessate dalle nuove disposizioni possono procedere con la procedura semplificata, registrandosi autonomamente sul portale dedicato Single Window, tramite il quale verrà poi rilasciato il codice univoco identificativo dello stabilimento produttivo. I tempi di rilascio del codice non sono immediati.
Registrazione del marchio
Al fine di introdurre i prodotti sul mercato della R.P.C., è molto importante procedere alla registrazione del marchio, aspetto molto importante specie in quanto in Cina il sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale è basato sul principio del “first to file, first to use” (deposito antecedente); ossia, si attribuisce prevalenza alla priorità del deposito della domanda di registrazione, senza riguardo all’eventuale pre-uso (non tutelato) o a registrazioni ottenute in paesi terzi come l’Italia (di per se' giuridicamente irrilevanti nell’ordinamento cinese).
Oltre che alla registrazione del marchio letterale in caratteri latini, si consiglia inoltre la registrazione del marchio figurativo (logo) e del marchio letterale nella versione traslitterata in caratteri cinesi, per ottimizzare la tutela del brand ed evitare che terzi soggetti possano registrare marchi foneticamente simili al vostro.
Sono possibili due strade alternative per la registrazione:
1) Deposito di domanda di registrazione in Cina in base alle leggi nazionali della R.P.C. (iter nazionale) – tale iter non richiede che il marchio sia gia' stato registrato in Italia;
2) Registrazione di marchio internazionale (presso WIPO) con estensione alla R.P.C. (iter internazionale). Tale iter prevede che sia stato registrato o sia stata depositata domanda di registrazione di un marchio in uno dei paesi membri del Protocollo di Madrid (come l’Italia).
I tempi per la registrazione sono di circa 12-18 mesi; una volta che il marchio sarà approvato, la protezione retroagirà alla data di accettazione del deposito. La durata della protezione è di 10 anni rinnovabili.
In ogni caso, ed a prescindere dall’iter prescelto, sarà fondamentale effettuare una ricerca di anteriorità volta ad escludere l’esistenza di precedenti registrazioni di marchi identici o similari, nelle classi merceologiche di interesse, che risulterebbero ostative alla registrazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il "Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e degli Ostacoli al Commercio": ipr.pechino@ice.it
Qui di seguito l’elenco della maggior parte degli Standard legislativi (detti GB) in materia:
a. GB/T 11856-2008 Brandy
b. GB/T 11857-2008 Whisky
c. GB/T 11858-2008 Vodka
d. GB 2758-2012 Fermented Alcoholic Beverages and Their Integrated Alcoholic Beverages
e. GB/T 17204-2021 Terminology and classification of alcoholic beverages
f. GB/T 5009.49-2008 Method for analysis of hygienic standard of fermented alcoholic g. beverages and their integrated alcoholic beverages
h. GB/T 5009.48-2003 Method for analysis of hygienic standard of distilled wines and mixed wines
i. GB/T 15038-2006 Analytical methods of wine and fruit wine
j. GB 10344-2005 General Standard for The Labeling of Prepackaged Alcoholic Beverage
k. GB 2760-2014 Standard for Usage of Food Additives
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Pechino
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: pechino@ice.it, canton@ice.it, shanghai@ice.it
L’ufficio ICE di Pechino fornisce servizi di assistenza e informazione relativi alle seguenti province della Cina: Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Shanxi, Shaanxi, Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Sichuan, Shandong, Tibet, Yunnan nonché le municipalità di Beijing, Tianjin e Chongqing.
L'ufficio ICE di Canton fornisce servizi di assistenza e informazione relativi alle seguenti provincie della Cina: Guangdong, Guangxi, Fujian, Jiangxi, Hainan e Hunan.
L'ufficio ICE di Shanghai fornisce servizi di assistenza e informazione per le Province della Cina orientale: Jiangsu, Zhejiang, Anhui oltre alla Municipalità di Shanghai.