Austria
aggiornato a maggio 2022
aggiornato a maggio 2022
Si.
L’impresa italiana che cede merce ad un cliente UE con invio della stessa in tale Paese UE, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:
• Verificare che il cliente estero sia un operatore economico iscritto al VIES (VAT Information Exchange System) stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo.
• Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
• Annotare la fattura sul registro fatture emesse;
• Entrare in possesso della prova di avvenuto ricevimento della merce da parte del cliente estero (“Prova cessione intracomunitaria”);
• Presentare il modello Intrastat CESSIONI
• Presentare comunicazione delle operazioni transfrontaliere o inserire le operazioni nel Sistema di Interscambio SDI (codice destinatario: XXXXXXX).
Sarebbe utile indicare anche la voce doganale del prodotto nonché il Paese di origine.
L’articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino” nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.
A partire dal 1° gennaio 2020, ai fini della detassazione dell’operazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:
entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva (iscritti al sistema VIES)
l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE: prova di cessione intracomunitaria
Corretta compilazione e presentazione del Listing cessioni (Modello Intra cessioni) da parte del cedente
DAA - Prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa
Per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise, il depositario autorizzato italiano che cede distillati a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue, deve emettere il DAA telematico (e-AD).
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:
deposito fiscale autorizzato;
destinatario registrato (munito di codice di accisa);
destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano.
DAS - Prodotti soggetti ad accisa e assoggettati al regime di accisa nel paese d’origine:
Un prodotto assoggettato al regime di accise nel paese di origine e destinato all’uso in altro Stato membro sarà assoggettato ad un’(ulteriore) imposta dovuta al paese di destinazione secondo il principio della destinazione.
L’accisa già pagata potrà essere rimborsata al fornitore qualora questo abbia redato correttamente il Documento d’Accompagnamento Semplificato (DAS) (conosciuto in Austria sotto il nome VST2).
Il contenuto di questo documento è sancito nel regolamento (CE) N. 3649/92:
Il documento d’accompagnamento/di trasporto semplificato dovrà essere predisposto in 3 copie:
La copia n. 1 verrà conservata dal fornitore a scopi di controllo fiscale;
Le copie n. 2 e 3 scorteranno la merce durante il trasporto. Il destinatario dovrà poi confermare sulle copie n. 2 e 3 il ricevimento della merce ed inviarle all’ufficio doganale competente, che confermerà la notifica e il Pagamento dell’accisa;
La copia n. 2 verrà conservata dal destinatario, a conferma del ricevimento della merce;
La copia n. 3 dovrà essere rinviata al fornitore con ricevuta di ritorno, il quale potrà richiedere un rimborso delle accise precedentemente versate presentando tale documento.
No
No
No, ma consigliabile. Vedasi normativa specifica relativa alla composizione delle grappe e dei distillati in Austria: https://www.lebensmittelbuch.at/lebensmittelbuch/b-23-spirituosen-neufassung-gueltig-ab-25-05-2021.html
Le indicazioni obbligatorie sono:
- Denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel regolamento CE 110/2008, sostituito da maggio 2021 dal Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
- Titolo alcolometrico volumico espresso in % vol
- Volume nominale
- Nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
- Sede dello stabilimento del produttore o dell’imbottigliatore se diversa dal responsabile
- Sostanze allergizzanti, intese come ingrediente utilizzato. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa – solfiti – qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l.
- Ingrediente caratterizzante evidenziato (QUID)
- Dicitura per identificare il lotto di produzione e consentire la rintracciabilità
- Istruzioni per l’uso se necessarie
- Luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
- Elenco degli ingredienti se presenti con l’indicazione della quantità se previsto.
Nel caso delle bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (disposizioni specifiche del settore di commercializzazione delle bevande alcoliche).
Le bevande spiritose devono essere munite dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per quanto riguarda la lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose, vedasi Art.14 del Regolamento (CE) n. 110/2008:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0110&from=IT
Aziende che distribuiscono in Austria grappe e distillati destinati a clienti finali sono responsabili del corretto smaltimento degli imballaggi e devono coprire le spese di smaltimento. Generalmente si adempie a tale obbligo stipulando un contratto con un gestore di un sistema di recupero (in Austria la più grande organizzazione non- profit è la ARA). Di solito è il produttore ad occuparsene, ma nel caso di operatori stranieri questo obbligo può ricadere sull’importatore austriaco. Ciò dipende dagli accordi contrattuali stipulati tra le due parti.
Nella maggior parte dei casi gli importatori locali preferiscono che sia l’azienda straniera a registrare i prodotti che dovranno poi circolare sul mercato austriaco.
No
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
No
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Vedasi Documento di Transito comunitario: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/saisa/-/documento-di-trasporto
No
Non di applicazione.
Si.
Sottoposto ai dazi ed imposte (AlkStG § 1 Abs 6):
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004876
Alcol etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande alcoliche (NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% vol.).
IVA: 20%
L'accisa sugli alcolici deve essere calcolata sulla base della quantità di alcol contenuta nel prodotto tassabile. La quantità di alcol è la quantità di alcool etilico puro in litri, misurata ad una temperatura di 20 gradi C, che è contenuta in un prodotto. (AlkStG § 3 paragrafo 1 e 2)
Le accise per grappe e distillati ammontano a 12 euro per litro di alcol puro (AlkStG § 2 paragrafo 1)
Esempio di calcolo per 100 bottiglie da 0,75 l di vodka con 38% vol:
0,75 l x 100 pezzi x 0,38 = 28,5 litri di alcool puro
12 euro x 28,5 = 342 euro tassa sull'alcol
(Riduzioni per distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario e distillerie sotto sigillo)
Informazioni più dettagliate sono reperibili al seguente sito:
https://www.usp.gv.at/en/steuern-finanzen/weitere-steuern-und-abgaben/alkoholsteuer.html
No
Camera di Commercio Austriaca (Wirtschaftskammer Österreich): Ufficio incaricato del commercio dei prodotti alimentari - http://wko.at/lebensmittelhandel
Commissione Europea: EU Import procedures - http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-import-procedures
Ministero delle Finanze (Bundesministerium für Finanzen): Agenzia delle Dogane - https://www.bmf.gv.at/services/aemter-behoerden/zaoe.html
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Vienna
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: vienna@ice.it