Austria
aggiornato a marzo 2025
aggiornato a marzo 2025
Si.
L’impresa italiana che cede merce ad un cliente UE con invio della stessa in tale Paese UE, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:
• Verificare che il cliente estero sia un operatore economico iscritto al VIES (VAT Information Exchange System) stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo.
• Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
• Annotare la fattura sul registro fatture emesse;
• Entrare in possesso della prova di avvenuto ricevimento della merce da parte del cliente estero (“Prova cessione intracomunitaria”);
• Presentare il modello Intrastat CESSIONI
• Presentare comunicazione delle operazioni transfrontaliere o inserire le operazioni nel Sistema di Interscambio SDI (codice destinatario: XXXXXXX).
Sarebbe utile indicare anche la voce doganale del prodotto nonché il Paese di origine.
Documento amministrativo elettronico (e-AD) per il trasporto di prodotti in regime sospensivo di accisa, oppure documento di accompagnamento semplificato telematico (e-DAS) per il trasporto di prodotti in regime di accisa assolta.
Entrambi vengono gestiti tramite EMCS (Excise Movement and Control System) che è il sistema informatizzato comunitario per il monitoraggio in tempo reale della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa al quale tutti gli stati dell’UE, dal 23 febbraio 2023, devono aderire.
Per il trasporto di bevande spiritose all’interno dell’UE, il documento da utilizzare dipende dal regime fiscale delle accise applicato alla spedizione:
Se la bevanda spiritosa viaggia in regime sospensivo d’accisa (accisa non ancora pagata) si utilizzerà il documento amministrativo elettronico e-AD (chiamato in Austria e-VD).
Se la bevanda spiritosa viaggia con accisa assolta, l'accisa già pagata potrà essere rimborsata al fornitore qualora questo abbia redatto correttamente il documento di accompagnamento semplificato telematico e-DAS (chiamato in Austria e-VBD)
Entrambi sono gestiti elettronicamente attraverso EMCS, il sistema europeo di monitoraggio dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa.
No
No
No, ma consigliabile. Vedasi normativa specifica relativa alla composizione delle grappe e dei distillati in Austria: https://www.lebensmittelbuch.at/lebensmittelbuch/b-23-spirituosen-neufassung-gueltig-ab-25-05-2021.html
Le indicazioni obbligatorie sono:
- Denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel regolamento CE 110/2008, sostituito da maggio 2021 dal Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
- Titolo alcolometrico volumico espresso in % vol
- Volume nominale
- Nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
- Sede dello stabilimento del produttore o dell’imbottigliatore se diversa dal responsabile
- Sostanze allergizzanti, intese come ingrediente utilizzato. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa – solfiti – qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l.
- Ingrediente caratterizzante evidenziato (QUID)
- Dicitura per identificare il lotto di produzione e consentire la rintracciabilità
- Istruzioni per l’uso se necessarie
- Luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
- Elenco degli ingredienti se presenti con l’indicazione della quantità se previsto.
Nel caso delle bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (disposizioni specifiche del settore di commercializzazione delle bevande alcoliche).
Le bevande spiritose devono essere munite dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per quanto riguarda la lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose, vedasi Art.14 del Regolamento (CE) n. 110/2008:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0110&from=IT
La normativa UE 2023 sulla dichiarazione nutrizionale riguarda l'aggiornamento al Regolamento (UE) 1169/2011, che si occupa delle informazioni alimentari fornite ai consumatori e richiede che tutte le bevande alcoliche, compresi gli spirits, forniscano informazioni nutrizionali tramite un QR code stampato sull’etichetta.
A causa delle modifiche apportate alla legge austriaca sulla gestione dei rifiuti e al decreto sugli imballaggi, a partire dal 1° gennaio 2023 le aziende straniere che non hanno un ufficio (o simile) sul territorio austriaco dovranno nominare un rappresentante autorizzato con sede in Austria se vogliono fornire ai propri clienti prodotti imballati, anche se hanno già eguagliato le relative quote per il relativo smaltimento avendo stipulato un contratto di licenza. Se invece il cliente austriaco (B2B) esegue gli obblighi, la ditta estera non deve stipulare un contratto né nominare un rappresentante.
Nel settore B2C, è obbligatorio per le aziende straniere di vendita per corrispondenza o per i venditori stranieri a distanza di prodotti in plastica monouso (ad esempio la vendita ai consumatori tramite un negozio online) nominare un rappresentante autorizzato con sede in Austria. Questo obbligo si applica indipendentemente dal luogo in cui hanno sede le aziende straniere.
La procedura da seguire, affinché la circolazione della bevanda spiritosa si realizzi in regime sospensivo, prevede l’attivazione dell’EMCS (“Excise Movement Control System”) ovvero il sistema elettronico di monitoraggio e controllo in tempo reale delle movimentazioni dei prodotti in sospensione di accisa.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
No
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Vedasi Documento di Transito comunitario: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/saisa/-/documento-di-trasporto
No
Non di applicazione.
Si.
Sottoposto ai dazi ed imposte (AlkStG § 1 Abs 6):
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004876
Alcol etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande alcoliche (NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% vol.).
IVA: 20%
L'accisa sugli alcolici deve essere calcolata sulla base della quantità di alcol contenuta nel prodotto tassabile. La quantità di alcol è la quantità di alcool etilico puro in litri, misurata ad una temperatura di 20 gradi C, che è contenuta in un prodotto. (AlkStG § 3 paragrafo 1 e 2)
Le accise per grappe e distillati ammontano a 12 euro per litro di alcol puro (AlkStG § 2 paragrafo 1)
Esempio di calcolo per 100 bottiglie da 0,75 l di vodka con 38% vol:
0,75 l x 100 pezzi x 0,38 = 28,5 litri di alcool puro
12 euro x 28,5 = 342 euro tassa sull'alcol
(Riduzioni per distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario e distillerie sotto sigillo)
Informazioni più dettagliate sono reperibili al seguente sito:
https://www.usp.gv.at/en/steuern-finanzen/weitere-steuern-und-abgaben/alkoholsteuer.html
No
WKO (Ufficio incaricato del commercio dei prodotti alimentari) http://wko.at/lebensmittelhandel
Ministero delle Finanze (Bundesministerium für Finanzen): Agenzia delle Dogane https://www.bmf.gv.at/services/aemter-behoerden/zaoe.htm.html
WKO (Commercio estero): https://www.wko.at/aussenwirtschaft/verbrauchsteuern-auf-alkohol--mineraloele-und-tabakwaren
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Vienna
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: vienna@ice.it