Giappone
aggiornato a aprile 2023
aggiornato a aprile 2023
Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all’identificazione delle merci sia alla spedizione. È emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese importatore.
Elementi da indicare in fattura:
▪ dati della ditta del venditore fra cui: numero di iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente un’attività commerciale con l'estero);
▪ data emissione e numero progressivo;
▪ nome ed indirizzo completo dell’ordinante;
▪ nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario della merce (se diverso dall’ordinante);
▪ data dell’ordine, o riferimento alla fattura pro forma o alla conferma d’ordine;
▪ caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si conosce);
▪ dichiarazione sull’origine della merce;
▪ valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2020: Ex Works, FOB, FAS, CIF, CFR o altro);
▪ tipo di imballaggio;
▪ marcature;
▪ numero dei colli, peso lordo;
▪ peso netto o numero di pezzi;
▪ clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi d’interpretazione è bene riportare la dicitura “Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale” e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione di eventuali oneri e responsabilità tra venditore e compratore);
▪ luogo di spedizione e luogo di arrivo della merce;
▪ ammontare delle spese di trasporto;
▪ ammontare delle spese di assicurazione;
▪ valuta, metodo di pagamento con il riferimento e data di pagamento;
▪ eventuali sconti;
▪ dicitura “ IVA non imponibile ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE;
▪ è consigliabile apporre il timbro e la firma.
Vedi “Dichiarazione Doganale di Importazione”.
La fattura, esente da visti, è richiesta in tre copie ma è bene produrne almeno cinque, e va redatta in lingua inglese. Qualora non sia espresso chiaramente il valore della merce, è bene che lo spedizioniere abbia la documentazione da presentare alla dogana estera, che giustifichi le componenti del costo (trasporto, imballaggio, assicurazione) e informazioni sul contratto di vendita e sul prezzo di mercato.
Ha la funzione di descrivere il tipo, la natura ed il numero degli imballaggi preparati per la spedizione della merce.
Elementi da indicare nel Packing List:
eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura;
la natura dei colli (cartoni, sacchi, casse, pallet, ecc.);
il numero dei colli;
le dimensioni dei colli;
i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto;
il contenuto della merce per ogni collo;
la marcatura apposta sui colli;
la data di compilazione;
il timbro e la firma di chi emette il packing list, non sono necessari ma è consigliabile apporli sempre.
Non è richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta può essere richiesto dal cliente soprattutto nel credito documentario. È rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va presentato in originale, in lingua inglese.
Le grappe e i distillati sono soggetti alle norme della legge sulla sanità alimentare “Food sanitation law”. Secondo tali disposizioni, qualora la grappa e i distillati siano importati per la vendita o altri scopi commerciali, lo spedizioniere deve presentare l’apposito modulo di notifica per le importazioni di prodotti alimentari “Notification form for importation of foods, etc.” alla quarantena della dogana d’ingresso per procedere allo sdoganamento. A tale modulo deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all’estero) registrati presso il Ministero della Sanità giapponese. Il certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcuna analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento.
(Per i nominativi dei laboratori italiani, ved. l’elenco riportato sul sito del competente ministero giapponese: https://www.mhlw.go.jp/content/000930055.pdf
È consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana, con un certo anticipo rispetto all’arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale possibilità.
La legge sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei distillati e liquori, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato.
● Acido sorbico: non consentito
● Acido salicilico: non consentito
● Anidride solforosa: inferiore a 30 ppm
● Alcol metilico: inferiore a 1,2 mg/ml di alcol idrato (aggiornato 25 marzo 2020)
● Alcol metilico per uso dolciario: inferiore a 5,0 mg/ml, deve essere indicato “prodotto per uso dolciario”
● Coloranti: da dichiarare
Etichettatura obbligatoria
I distillati e i liquori destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard di etichettatura secondo la Legge dell’Associazione per il Commercio di Alcolici, la Legge sulla Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per gli alcolici d’importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad apporre sui contenitori l’etichetta di cui sotto. Tale etichettatura deve essere effettuata prima che la merce abbia lasciato gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale.
Le diciture da riportare in lingua giapponese sull’etichetta obbligatoria sono:
▪ Nome del prodotto/tipo di distillati/liquori.*
▪ Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es. anidride solforosa).
▪ Contenuto alcolico.
▪ Quantità contenuta/volume del contenitore.
▪ Paese d’origine.
▪ Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore.
▪ Indicazione del divieto di consumo per minorenni;
▪ Indicazione dell’avviso del consumo per le donne in stato di gravidanza.
Nota: Secondo quanto stabilito dalla Liquor Tax Act, esistono 17 tipi di bevande alcoliche, definite come "le bevande che contengono più di 1 grado di alcool", divise in quattro gruppi le cui denominazioni vanno riportate sull’etichetta:
1. Bevande alcoliche frizzanti: birra / happoshu (bevande alcoliche frizzanti prodotte da malto/frumento che contengono meno di 20 gradi di alcool) / Happouseishurui (altre bevande alcoliche frizzanti che contengono meno di 10 gradi di alcool);
2. Bevande alcoliche fermentate: Seishu (Sake) / Kajitsushu (vini e altri alcolici fermentati di frutti) /Sonota Jozoshu (altri tipi di bevande alcoliche fermentate);
3. Distillati: Shochu (alcolici tradizionali giapponesi distillati da riso, orzo, patata ecc.) Whisky / Brandy / Spirits / alcool come ingredienti;
4. Bevande alcoliche miste: Gosei Seishu (Sake sintetico) / Mirin (fermentati di riso tradizionali giapponesi) / Kanmi Kajitsu shu (bevande alcoliche addizionate di zucchero, aromi, brandy) / Liquori / Zasshu (altri alcolici che non rientrano nelle categorie summenzionate);
In Giappone, la grappa e’ classificata come Whiskey/Brandy.
Etichettatura industriale volontaria.
L’indicazione sull’etichetta che riguardi solo l’origine del prodotto pone ancora delle difficoltà per il consumatore per capire le caratteristiche della bevanda. Anche se non è obbligatorio, i produttori utilizzano ulteriori etichette in giapponese per facilitare la comprensione. Quest’ultime riportano informazioni quali la descrizione del gusto.
Generalmente 12, 24 bottiglie a collo.
I documenti per l’importazione sono i seguenti:
DICHIARAZIONE DOGANALE D’IMPORTAZIONE
“Nortification form for importation of foods, etc.” A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all’estero) riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. La compilazione e presentazione del modulo agli uffici competenti è a cura dell’importatore giapponese.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
Fattura commerciale.
Packing list.
Polizza di carico marittima o lettera di trasporto aereo.
Polizza d’assicurazione (se richiesta o ritenuta necessaria).
Non limitato.
Non esiste.
Generalmente non richiesta.
Per i distillati e le grappe o vinacce non si applicano dazi doganali all’importazione (codice doganale 2208.20).
Per i distillati fino a 20 gradi di contenuto alcolico si applica la tassa sugli alcolici di 200.000 yen/kl, a cui vanno aggiunti 10.000 yen/kl per ogni grado eccedente i 21.
Per Whiskey, Brandy e Spirits si applica la tassa sugli alcolici di 370.000 yen/kl fino a 37 gradi di contenuto alcolico.
Nel commercio elettronico degli alcolici in Giappone la maggior parte dei vini trattati sono importati e venduti dagli operatori giapponesi.
In questo modo i costi e i tempi di spedizione dei prodotti sono molto più contenuti rispetto ad un acquisto dall'estero. I tempi di consegna di una spedizione all’interno del Giappone sono normalmente molto rapidi. Molto diffusa la consegna “in giornata”: per ordini effettuati entro la mattina viene assicurata la consegna per il giorno successivo.
La vendita diretta dai produttori stranieri ai consumatori finali con una spedizione fino ai 10kg, e’ considerata acquisto privato se l’acquisto è limitato all'uso personale.
A determinare il costo finale del prodotto concorreranno anche il costo della spedizione internazionale, la tassa sull'alcool (per una spedizione del valore di oltre 10.000 yen) e l’imposta sui consumi (10%).
Sistema JAS
In Giappone esiste il marchio JAS semplice e JAS biologico per contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento (emanata dal Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Pesca) stabilisce le categorie merceologiche oggetto di regolamentazione e i Paesi (fra i quali l’Italia) cui è riconosciuta l’equipollenza della certificazione biologica.
Le bevande alcoliche sono state incluse nel sistema Organic JAS da ottobre 2022 e attualmente non e' ancora presente un Accordo di Equivalenza tra la certificazione UE e quella giapponese.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries):
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/organic_JAS.html
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/attach/pdf/organic_JAS-5.pdf
https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/specific/Export_of_Organic_products.html
Gli alcolici non sono oggetto d’applicazione del sistema JAS bio, poiché sono di competenza del Ministero delle Finanze. In base ad una circolare ministeriale, per gli alcolici è ammesso indicare sull’etichetta soltanto l’eventuale uso di ingredienti biologici certificati JAS bio.
Sistema REX
In relazione all’Economic Partnership Agreement (EPA) tra Unione Europea (UE) e Giappone, tutte le aziende italiane interessate a esportare in Giappone beneficiando delle tariffe agevolate previste dall'accordo devono dimostrare l'origine europea/italiana del prodotto spedito.
L’accordo EPA prevede due modalità alternative per dimostrare l'origine del prodotto: 1) dichiarazione di origine (attraverso sistema REX - v. sotto); 2) la cosiddetta “conoscenza dell’importatore”. In entrambi i casi, ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale, gli esportatori e gli importatori devono fare riferimento alle precise regole di origine previste dal Capitolo 3 dell’Accordo EPA (Capitolo 3 dell’Accordo).
Al fine di procedere alla registrazione tramite sistema REX (Registered Exporter System) l'esportatore (o il rispeditore) nazionale deve presentare domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Una volta ottenuto il numero REX al termine della registrazione, l’operatore può utilizzarlo per esportare in Giappone inserendolo nell'apposita dichiarazione di origine, a sua volta inclusa nella fattura che accompagna la merce spedita (o in qualsiasi altro documento commerciale che descriva dettagliatamente il prodotto originario così da consentirne l'identificazione).
Per problematiche di natura tecnica contattare l'Agenzia delle Dogane (dogane.helpdesk.eu@adm.gov.it).
Per approfondimenti e dettagli visionare la pagina internet della Commissione Europea:
National Tax Agency: https://www.nta.go.jp/english/taxes/liquor_administration/index.htm
Informazioni complete sulle regole per l'uso degli additivi alimentari predisposte dal Ministero della Salute e del Welfare giapponese: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index_00012.html
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Tokyo
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: tokyo@ice.it