Svizzera
aggiornato a marzo 2022
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La fattura deve essere prodotta in tre esemplari originali. Oltre alle consuete informazioni (mittente, destinatario, colli, pesi netto e lordo, descrizione dei prodotti e loro valore) dovrà’ essere trascritta la non imponibilità’ ai fini IVA, trattandosi di una esportazione extracomunitaria. La trascrizione dovrà avere il seguente tenore: non imponibile ex art. 8/A DPR 633/72.
Le merci destinate all’importazione definitiva nel territorio doganale svizzero vanno presentate a un ufficio doganale svizzero e dichiarate per l’imposizione doganale. Oltre alla dichiarazione d’importazione correttamente compilata, occorre consegnare i i documenti di scorta. Soggetti all’obbligo di dichiarazione e quindi debitori doganali sono in primo luogo coloro che trasportano la merce (vettori della merce) o la fanno trasportare oltre il confine (importatori, destinatari, speditori, mandanti). È possibile inoltrare la dichiarazione doganale per via elettronica mediante il sistema di imposizione e-dec Importazione se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dispone della relativa autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane. Le relative informazioni sono disponibili al link: https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-dec- importazione.html
Dal 1° gennaio 2013 la Svizzera non accetta più le versioni cartacee del modulo 11.010 (importazione).
I moduli cartacei sono sostituti dall’applicazione Internet e-dec web. L’applicazione Internet e-dec web è accessibile dal nostro sito: https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-decimportazione/dichiarazione-d_importazione-e-dec-web.html
Le dichiarazioni doganali possono essere rilevate senza registrazione.
Unitamente alla dichiarazione d’importazione vanno presentati spontaneamente i rispettivi documenti di scorta. I documenti più importanti sono le fatture, eventuali prove dell’origine, permessi/certificati nonché attestazioni ufficiali o certificati di analisi.
Se la spedizione e’ composta da diverse tipologie di merce é necessaria anche una distinta colli, dove sia possibile rilevare numero colli – peso netto e peso lordo dei diversi articoli.
Sulla fattura, se il valore della merce e’ inferiore a 6.000 euro, deve figurare la dichiarazione d’origine, da riportare secondo il seguente esempio:
L’esportatore delle merci contemplate nel seguente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE/Italia.
Subito dopo la dichiarazione dianzi esemplata, vanno apposti nel seguente ordine:
Paese di partenza della merce;
Nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive la dichiarazione;
Firma in originale.
Qualora il valore della merce superi la soglia dei 6000 euro, sara’ necessaria l’emissione del mod. EUR1
Non necessari.
Tutte le bevande distillate, i vini dolci, i vini ad alta gradazione ecc., commercializzati devono essere etichettati in modo da identificare l’importatore senza onere amministrativo particolare.
A questo scopo è sufficiente indicare, accanto alla dicitura “Importatore:....,” o “Importato da: ....”, il nome dell’importatore come pure l’indirizzo (almeno il numero postale d’avviamento e la località).
Il nome e l’indirizzo possono figurare sull’etichetta principale o su un’etichetta complementare.
La rietichettatura e l‘apposizione di un’etichetta complementare soggiacciono all’autorizzazione della Regìa federale degli alcool. L‘autorizzazione conserva di principio la sua validità anche per le importazioni successive.
Alla domanda d’autorizzazione devono essere allegati due esemplari di etichetta, sciolti.
La rietichettatura di bevande distillate importate dev’essere effettuata da parte del detentore dell’autorizzazione all’interno della sua azienda immediatamente dopo l’importazione.
Le etichette devono essere tali da distruggersi qualora si tenti di staccarle dalle bottiglie /recipienti.
Per garantire l’identificazione non è di massima permesso apporre sull’etichetta i nomi degli importatori di più Paesi (le cosiddette etichette multinazionali).
Le bottiglie ed i recipienti muniti di un’etichettatura non conforme alle prescrizioni o con un’etichetta multinazionale, devono essere ri-etichettate o munite di un’etichetta complementare contro-etichetta.
Per l’autorizzazione d’etichettatura posticipata si procederà alla riscossione di un importo unico pari a CHF 100.00 (Ordinanza sulle tasse della Regia federale degli alcool, 22.11.2006).
Nessuna prescrizione particolare
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Necessaria.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
È possibile assegnare l’incarico del disbrigo della formalità doganali ad agenzie di sdoganamento oppure a imprese di spedizione o logistica. Occorre chiarire già prima dell’importazione chi si occuperà dell’imposizione (vedi anche lista membri SPEDLOGSWISS).
Il contingente non è applicato.
Tuttavia il commercio di bevande distillate destinate alla consumazione è soggetto ad autorizzazione.
Chiunque venda annualmente più di 400 litri di bevande spiritose ad un tenore alcolico effettivo a dei rivenditori, dev’essere in possesso di una licenza per il commercio all’ingrosso, la quale è rilasciata dalla Regìa federale degli alcool. La tassa ammonta a CHF 500.00 per anno civile.
Per il commercio al minuto è necessaria una patente emessa dal Cantone della sede aziendale.
Essa è valida anche per il commercio al minuto oltre i confini cantonali.
Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che, oltre alle disposizioni legali in materia d’alcool, bisogna ottemperare anche alle norme di contrassegno derivanti dalla legislazione alimentare.
L’inosservanza di queste prescrizioni comporta conseguenze penali!
Non vigente.
Non prevista
In Svizzera sulle bevande alcoliche e sulla birra viene riscossa un’imposta, mentre il vino e l’etanolo per scopi industriali sono esenti da imposta. L’imposizione delle bevande spiritose e della birra compete alla divisione Alcol e tabacco (A AT).
Contrariamente alle bevande spiritose, i vini naturali di uve fino al 18 % vol. e la birra non sottostanno alla legge sull’alcool (LAlc) ma a quella sulle derrate alimentari (LDerr). L’autorità competente per questioni relative al vino e al sidro è l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), mentre per le questioni concernenti la birra è la divisione Alcol e tabacco. Dal 1999, per le bevande alcoliche svizzere e per quelle importate si applicano le stesse aliquote, riscosse sulla base della quantità prodotta in litri di alcol puro (l a.p.). L’imposta sulla birra viene calcolata in ettolitri (hl).
L’imposta percepita sulle bevande distillate importate ascende a CHF 29.00 per litro 100 % di alcool. Essa è ridotta del 50 % (CHF 14.50) per:
Vini naturali da uva fresca con un tenore alcolico superiore al 18 ma al massimo del 22 % vol e vini di frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 ma al massimo del 22 % vol.
Specialità di vino, vini dolci e mistelle, con un tenore alcolico massimo al 22 % vol.
Vermut e gli altri vini d’uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcolico massimo del 22 % vol.
Sono assoggettati all’aliquota d’imposta di CHF 116.00 al litro 100 % di alcool: tutti gli alcopop (articolo 23bis capoverso 2bis LAlc), vale a dire bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico superiore all’
1,2 % vol., tuttavia inferiore al 15 % vol, che contengono almeno 50 grammi di zucchero al litro, espressi in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e che sono messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri recipienti.
Le derrate alimentari solide contenenti dell’alcool sono tassate all’aliquota del prodotto alcolico contenuto.
Le tasse di monopolio pagate alla frontiera sono percepite da parte degli organi doganali, per conto della Regìa.
Nella seguente tabella sono riportate tutte le aliquote per tipologia di prodotto:
Per l'importazione di distillati in Svizzera non è richiesto alcun permesso.
Per quanto riguarda le domande di importatori che intendono importare distillati o prodotti contenenti alcol, l’AFD – Amministrazione Federale delle Dogane - rilascia informazioni tariffali vincolanti.
In occasione dell'importazione di distillati vengono riscossi i seguenti tributi:
Imposta sulle bevande spiritose: questa imposta viene accreditata sul conto doganale dell'importatore o su quello della casa di spedizione. Chi non dispone di tale conto paga l'importo, in contanti o mediante carta di credito, direttamente all'ufficio doganale.
Imposta sul valore aggiunto (7,7 %): viene riscossa con l'imposta sull'alcol.
Tasse doganali: il loro eventuale versamento dipende dal Paese dal quale vengono importate le bevande spiritose.
Informazioni dettagliate sono disponibili su www.tares.ch
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Berna
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: berna@ice.it