L’ecocidio consiste in un’opera di consapevole distruzione dell’ambiente naturale, più nello specifico un vero e proprio crimine contro la Terra in senso globale e, di conseguenza, contro gli esseri umani.
L’origine della definizione legale di ecocidio si deve a Polly Higgins, avvocatessa scozzese ambientalista esperta di crimini ambientali, co-fondatrice di “Ecological Defence Integrity” (Edi), l’unica ONG nel mondo che si è posta e si pone l’obbiettivo di far riconoscere l’ecocidio come un crimine internazionale e che, a tal fine, gestisce la “Stop Ecocide”, una piattaforma di finanziamento globale nata con lo scopo di finanziare la legge sull’ecocidio. Nel 2010 la Higgins, presentò, infruttuosamente, alle Nazioni Unite la sua proposta per far diventare l’ecocidio un crimine internazionale. La Stop Ecocide ha, però, perseverato in tale direzione ed ha riunito un gruppo di esperti in giustizia climatica e diritto internazionale, che sono riusciti a formulare una bozza di legge che desse una definizione ufficiale del reato di ecocidio, da presentare alla Corte Penale Internazionale.
Lo scorso 23 giugno è stato, finalmente, raggiunto un accordo sul testo finale della definizione di ecocidio come crimine internazionale.
La definizione legale di ecocidio concordata è la seguente: “… per ‘ecocidio’ si intendono gli atti illeciti o sconsiderati commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di causare danni gravi, diffusi o di lunga durata all’ambiente, causati da tali atti…”. Per intenderci, fattispecie applicative di tale reato potrebbero essere considerate la deforestazione dell’Amazzonia, oppure una grande fuoriuscita di greggio da una nave etc…
La recentissima definizione di ecocidio è sottesa, quindi, alla decimazione degli ecosistemi, dell’umanità e della vita. Il termine copre i danni diretti causati alla terra, al mare, alla flora e alla fauna all’interno degli ecosistemi colpiti nonché l’impatto che ne deriva sul clima. L’ecocidio ha, infatti, impatti negativi su più livelli connessi all’ambiente, ovvero culturali, psicologici ed emotivi ed interessare le comunità stesse, specialmente quando lo stile di vita di una comunità è profondamente connesso all’ecosistema colpito.
Attraverso tale accezione, l’“ecocidio” si candida, quindi, ad essere inserito tra i crimini di cui già si occupa la Corte Penale Internazionale (ICC) dell’Aia, ovvero i c.d. crimini di guerra, crimini contro l’umanità, il genocidio e il crimine di aggressione. Per farlo si dovrebbe però cambiare lo Statuto di Roma, il trattato che istituì la Corte Penale Internazionale e che stabilisce su quali crimini il tribunale si possa esprimere, processo sicuramente complesso e soprattutto lungo, ma non impossibile.
Alcune iniziative di legge. Un passo in tale direzione è, infatti, già stato fatto da alcuni singoli Stati: la Francia, per esempio, lo scorso 24 agosto ha inserito la definizione giuridica di ecocidio in due contesti differenti del Climate & Resilience Act ( Loi no 2021-1104); Il Cile il 18 agosto 2021 ha proposto un emendamento al codice penale per inserire il reato di ecocidio; la Gran Bretagna, il 6 luglio 2021, ha inserito l’intera definizione giuridica di ecocidio di cui sopra in un disegno di legge.
Un plauso a tali Governi e a tali iniziative di legge, che si spera verranno emulate anche da altri Paesi e soprattutto dall’intera Comunità Internazionale, in modo da far diventare l’“ecocidio” il quinto reato internazionale, nonché il primo nuovo crimine internazionale riconosciuto dopo il processo di Norimberga.
Annamaria Folchi
Per saperne di più:
https://www.stopecocide.earth/
https://www.stopecocide.nl/ecological-defence-integrity
Fonti:
https://www.ilpost.it/2021/07/29/ecocidio-corte-penale-internazionale/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zSu1fmt64dDetDQxhvJZNMc=
https://www.stopecocide.earth/legal-definition