È da anni, per non dire decenni, che si discute sull’eventualità di dare uno spazio di tutela costituzionale al bene ambiente e ora finalmente questa possibilità pare poter diventare realtà, complici i tempi maturi e la spinta data dall’istituzione di un Ministero per la transizione ecologica.
Il 19 maggio scorso la Commissione istituita presso il Senato ha approvato la modifica dell’art. 9 della Costituzione, ora al vaglio della Commissione della Camera. La modifica costituzionale di cui si parla prende le mosse dalla necessità, ormai impellente, di dare una dignità e una tutela costituzionale al bene ambiente.
Potrebbe sembrare assurdo che la tutela al bene ambiente inteso in senso proprio non fosse finora prevista dalla nostra garantista carta costituzionale, soprattutto alla luce della consapevolezza ormai diffusa circa l’importanza di tale elemento all’interno delle nostre vite. Tuttavia, l’ambiente non ha avuto finora una “sede costituzionale” accanto agli altri principi fondamentali; forse anche a causa della difficoltà di definire “cos’è l’ambiente” dal punto di vista giuridico.
Lungo e tormentato è stato l’iter giurisprudenziale che ha portato a elaborare di volta in volta visioni diverse e contrapposte di quel che potrebbe essere giuridicamente “l’ambiente”.
La tesi più risalente ed “estrema” si fa risalire Massimo Severo Giannini, per il quale “l’ambiente non esiste” in quanto non è pensabile un concetto “unitario” di ambiente. L'ambiente, infatti, non sarebbe stato concepibile in quanto tale, ma quale summa di tre diversi beni (paesaggio, urbanistica, salute) e quindi non meritevole di tutela come bene a sé, poiché manifestazione del connubio dei sopracitati beni, aventi già autonome tutele.
Anche la giurisprudenza ha avuto spesso difficoltà a definire l’ambiente come centro di autonoma tutela. Questo è dimostrato da molte sentenze di fine anni ’70 (Cass. SU 5172/’79 e 1463/’79), con cui si sposava la tesi dell’ambiente inteso come “ambiente salubre”, per cui la sua tutela si aveva attraverso il combinato disposto degli artt. 9 e 32 Cost. Ancora una volta l'ambiente non era considerato come bene autonomo da “difendere e proteggere”, ma come luogo in cui l’uomo vive ed esplica le sue attività e per questo, se non adeguatamente “salubre”, in grado di nuocere negativamente sulla salute e la vita dell’uomo; quindi l’ambiente diventa un diritto alla vita, come tutela del singolo e della collettività.
Il problema definitorio persiste inoltre anche e nonostante la riforma costituzionale del 2001 che introduce all’art. 117 lett. S) l’ambiente come materia di competenza statale. Introduzione, nell’articolo costituzionale che definisce a chi (Stato-Regioni) spetta la competenza, ma che pone ancora una volta l’attenzione sul vuoto costituzionale di una specifica definizione e tutela dell'ambiente stesso. Ad oggi quindi il concetto e la tutela del bene ambiente è stato ricavabile solo in via interpretativa, così come confermato da numerose sentenze costituzionali facenti leva sugli artt. 9 e 32 e 2 della cost..
Nonostante, questo vuoto normativo, nel nostro paese erano comunque previste leggi di tutela ambientale, le quali, non sono mai state dichiarate incostituzionali perché figlie della “Costituzione vivente”, la quale recepisce anche i sentimenti e le istanze sociali della collettività.
Per questo si ritiene necessario modificare proprio l’articolo 9, in modo tale da rendere chiaro ciò che adesso è possibile ricavare solo in via interpretativa; e renderlo chiaro nella parte più importante della Costituzione, cioè tra i principi fondamentali, che definiscono la fisionomia della nostra società e del nostro ordinamento giuridico.
Ci accodiamo quindi a quanto già espresso e vigente in Europa da tempo, oggi l'ambiente, con il Green New Deal e le agende UE, vuole essere l’effettivo centro delle politiche e degli obiettivi UE. L’Italia peraltro con la riforma del 2001 ha recepito l’indirizzo europeo che già inseriva un espresso riferimento alla tutela dell'ambiente nell’Atto Unico europeo del 1987, che recava uno specifico titolo rubricato « Ambiente » e che costituisce la prima base giuridica per una politica ambientale comune volta alla salvaguardia della qualità e della salubrità ambientale. Più di recente questa impostazione è stata sviluppata anche dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (agli articoli 11 e da 191 a 193).
Oggi (meglio tardi che mai) si sono aperti gli occhi sulla tutela dell’ambiente quale bene dell’umanità!
Ecco il testo che si andrebbe a introdurre nel 3° comma dell’art.9 della costituzione “La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni”. Speriamo di potervi confermare questa novità una volta che il testo sarà uscito dalla Commissione istituita presso la Camera.
Lavinia Panerai
Roberta Vago