Documento del 14 luglio 1212

Con questo documento l'abate Rolando concede agli abitanti del Castel di Badia, dopo una serie di proteste, una serie di concessioni. Il testo é tratto dal libro "Uomini e comunità del contado senese nel duecento" di Odile Redon, Accademia Senese degli Intronati, Siena 1982

In nome di Dio eterno, nel suo anno 1212, sotto la sovranità di Ottone, imperatore dei Romani, in questo secondo sabato delle idi di Luglio, documento XV.

Sappia l’età presente e la posterità in che modo io Rolando, abate del San Salvatore, assieme ai miei Fratelli sotto citati, col presente documento a voi Petacio e Merisio, consoli del castello di Badia, destinatari tanto voi quanto tutto il comune del predetto castello, intendiamo rispondere al primo capitolo delle vostre richieste, vale a dire:

I - relativamente al consolato: ciò che per uso o norma aveste da lungo tempo fino ad oggi per concessione dei nostri predecessori e da noi oggi, così d’ora in poi vi sia concesso, fatto salvo il diritto della chiesa, e lo manteniate. E ciò per un sano e trasparente modo di rapportarsi fra ambedue le parti.

II- - parimenti concediamo: che il padre lasci tutti i suoi beni al figlio e viceversa, lo zio paterno o materno ai suoi nipoti maschi o femmine e viceversa; e d’ora in poi sia così con il beneplacito dell’abate pro tempore. In modo tale che, qualunque sia la morte, succeda l’uno all’altro così come è stato detto.

III - vi concediamo inoltre: che quelli che devono a noi servizi ed opere allora, lasciata loro la terza parte, le rimanenti due parti a noi paghino o otto denari al posto delle opere. Inoltre concediamo anche che, contrariamente al patto coi quattro massaioli più importanti del predetto castello, sia deliberato che coloro che erano soliti darci gandia facciamo in modo di porre fine al loro impegno.

IV - così pure per quanto riguarda la soccida concediamo, come dicemmo sopra circa i servizi e le opere. Circa i servizi, in verità, anche dai tempi antichi ci erano resi e sono da ricondursi al tributo per i 30 o 20 o 10 anni trascorsi, così concediamo che siano sospesi per il futuro, cosi come sono allo stato attuale, e nessuna pena debita ed indebita sia applicata se non dopo che il signore nominato pro tempore o un suo nunzio abbia ritenuto di imporla. Similmente circa le indebite azioni, è evidente ciò di cui fate cenno, ovvero, che chiunque sia riscattato dal giuramento che ha fatto, se necessario.

V - parimenti vi rimettiamo da tutti i legami così da avere la libertà di vendere, donare e obbligare; fatti salvi tuttavia quei servizi che di seguito ci dovete. Così assennatamente perciò a nessuna persona sospetta o che non sia coabitante del predetto castello sia fatta vendita o donazione o obbligo.

VI - allo stesso modo similmente in merito ai feudatari concediamo e stabiliamo che se il cavallo del feudatario sia morto o ferito risarciremo secondo gli usi ecclesiastici.

VII - per coloro che inoltre fanno gli stallieri, da qui ai cinque anni che verranno, da ora in poi decideranno con giuramento i quattro massaioli su cosa dovranno fare

VIII - la stessa cosa vale per i castagni ovvero, con giuramento dichiarato dei quattro massaioli rappresentanti del predetto castello, (decideranno) quando è opportuno che la chiesa tagli i castagni come soleva fare e da ora in poi ne prenderanno solo per la stretta necessità e non per darli ad altre persone

IX - inoltre pubblicamente vi promettiamo che dalla festa di san Pietro fino a due anni oltre restituiremo ciò che è dovuto come terra non nostra e ciò senza alcun danno o molestia.

E affinché tutte queste cose rimangano decise in perpetuo, abbiamo ordinato quindi che siano fatte con strumento pubblico e firmate pubblicamente. Hanno dato inoltre il loro consenso all’utilizzo di questo strumento il presbitero e monaco Ugo, il signore Mauro, sacerdote e monaco, il presbitero Palma, anche lui monaco, il presbitero e monaco Bono, il signore Guineldo, levita e monaco, il signore Guido, suddiacono e monaco, fratello Emanuele, monaco, fratello Bartolomeo, monaco, fratello Alessandro, monaco; hanno dato il consenso anche i conversi e fra questi Aliotti, Benincasa e Iacobi. L’atto è stato redatto nel chiostro della suddetta chiesa in presenza dei seguenti testi: Oddone Greci e Guglielmo Cornelle, consoli di Orvieto, Pietro Caromini, Oderisii Rainaldi, Bifulci, Abrigamontis Gani, Boncompagni Ranucci de Arari cittadini della predetta città, e Orlandini Alessandri di Acquapendente e (in presenza) di molti altri chiamati a ciò. Inoltre per tutte le cose delle quali si legge giureranno di mantenere in perpetuo tutti gli uomini del Castello di Badia, fatta salvo il rispetto delle leggi che è dovuto nei confronti di tutti coloro che vivono nell’abbazia e dell’Abate pro tempore, e fatta salva inoltre la devozione nei nostri confronti.

Io Iacobo ( come nel sigillo notarile) notaio imperiale, ho assistito questi uomini e, siccome quanto sopra si legge va trascritto, a domanda scrissi e condussi a termine.