responsabilità: civile, penale, amministrativa, disciplinare
Responsabilità: è un termine che deriva dal latino respondĕo, respondes che significa letteralmente: rispondere a…/di…/perché…. Chi è responsabile è colui che in consapevolezza risponde degli effetti di azioni proprie o altrui. Analizziamo di seguito le diverse tipologie di responsabilità a cui sono chiamati i professionisti sanitari:
–Responsabilità civile: situazione giuridica di obbligo gravante su un soggetto e che si instaura o per inadempimento di un obbligo, definita resp. contrattuale, o per qualsiasi atto illecito –sia esso doloso o colposo- che rechi danno ad altri, definita resp. extracontrattuale. Il diritto privato distingue all’interno della responsabilità civile più categorie: diretta (quando l’illecito è causato dal soggetto stesso) oppure indiretta (quando l’illecito è commesso da altro di cui il soggetto risponde). La sanzione prevista dall’ordinamento è di natura risarcitoria, al fine di riparare del pregiudizio economico subito dal danneggiato.
Esempio: se una persona, nell’esercizio della professione di infermiere, durante manovre di igiene del paziente rompe un impianto ortodontico, sarò chiamato a rispondere per il danno economico.
–Responsabilità penale: conseguente alla commissione di un illecito penale. Tale responsabilità è sempre personale; i latini infatti dicevano “societas delinque non potest”. Il danno può essere commesso direttamente dal reo (colpevole) nei confronti della vittima (colui che subisce danno) o per dolo (seguendo l’intenzione), o in modo preterintenzionale (gli effetti realizzatisi superano quelli previsti), o per colpa (senza volontà di procurare il danno stesso). I danni possono essere causati anche per imperizia, negligenza, inesperienza. Va ricordato che il danno è tale pure se omissivo. La sanzione prevista dall’ordinamento va dal pagamento di ammenda sino alla reclusione.
Esempio: se un professionista sanitario non soccorre in caso di necessità un passante sentitosi male, il professionista sarà chiamato a rispondere per omissione di soccorso.
–Responsabilità ordinistico-disciplinare: violazione di un regolamento che disciplina l’Ordine professionale. La sanzione prevista va dall’avvertimento alla radiazione dall’Ordine.
–Responsabilità amministrativo-disciplinare: violazione -da parte dei funzionari nei confronti di terzi- di un regolamento di disciplina adottato dal datore di lavoro, sia esso un’azienda privata o un ente pubblico. Si verifica qualora un funzionario venga meno a un dovere d’ufficio. La sanzione prevista va dal rimprovero verbale (che attenzione è sempre esperito in forma scritta) al licenziamento.