Il 30 DICEMBRE 1992 CON IL D.LGS N 502/1992
Ci fu un Riordino della disciplina in materia Sanitaria, a norma dell’art.1 della legge n.421/1992), poi modificato dal D.Lgs n.517/1993
apportò i seguenti cambiamenti:
• compiti di pianificazione sanitaria allo Stato
• Definizione di livelli uniformi di assistenza
• Maggiori attribuzione alle Regioni di compiti in materia di programmazione sanitaria, finanziamento e controllo delle attività sanitarie gestite dalle USL, governo delle attività di igiene pubblica
• Trasformazione delle USL in aziende regionali con propria personalità giuridica e dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale (per una maggiore efficienza dei servizi);
• Creazione di un nuovo sistema di finanziamento dell’assistenza sanitaria basato sulla remunerazione delle prestazioni effettuate, con tariffe stabilite in via preventiva dalle Regioni;
• Separazione, ai fini contabili e finanziari, degli interventi sanitari (Asl) da quelli socioassistenziali (Enti Locali)
• Prestazioni sanitarie erogate sia da strutture pubbliche, che private.
• Libera Scelta (l’assistito può scegliere liberamente se dirigersi verso strutture pubbliche o private)
• I Comuni sono coinvolti nella programmazione sanitaria e socio-sanitaria nonché nella verifica dei servizi e contrattazione dei livelli di assistenza
Art. 1 D. Lgs 502/1992
"Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce a tutti i cittadini i LEA attraverso le risorse finanziarie pubbliche".
A Unità Sanitarie Locali si sostituiscono Aziende sanitarie:
- Aziende Unità Sanitarie Locali (ambito territoriale)
- Aziende Ospedaliere (ospedali di rilievo nazionale e alta specializzazione, policlinici universitari e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico)
Aziende sanitarie dotate di:
- personalità giuridica pubblica (soggetto istituzionale deputato alla gestione dei servizi sanitari)
- autonomia organizzativa
- autonomia amministrativa
- autonomia patrimoniale
- autonomia contabile
- autonomia gestionale
- autonomia tecnica
Innovazioni:
- Aziende autonome con personalità pubblica
- Riduzione del numero
- Finanziamento in quota capitaria e a tariffa
- Direttore Generale, coadiuvato da Direttore Sanitario Aziendale e Direttore Amministrativo
- Dirigenza sanitaria articolata su due livelli
- Sistema di accreditamento
- Obbligo di pubblicità dei risultati
- Istituzione Dipartimento di Prevenzione
Organi della ASL:
- Direttore Generale (DG) nominato da Regione, rappresentante legale, titolare di poteri gestionali e responsabile di risultati conseguiti
- Collegio dei Revisori composto da 5 membri, due designati da Regioni, uno da Dicastero Tesoro, uno da Dicastero Sanità e uno da Conferenza dei sindaci. Compiti di controllo amministrativo
- Direttore Amministrativo (DA) funzioni di direzione di servizi amministrativi
- Direttore Sanitario (DS) funzioni di direzione dei servizi sanitari