Il Consenso Informato
il professionista sanitario, interfacciandosi con gli assistiti, deve affrontare una questione imprescindibile come quella della corretta acquisizione di un consenso informato al trattamento che verrà posto in essere nei confronti del paziente.
La raccolta del consenso deve quindi rispondere a criteri che lo rendono valido:
· Giuridicamente;
· Deontologicamente.
Consenso non vuol dire altro che partecipazione, consapevolezza, libertà di scelta e di decisione ed è per alcuni, una realtà operativa già da qualche tempo formalizzata, poiché pone le sue fondamenta nell’art. 32 della Costituzione Italiana, che stabilisce che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la propria volontà.
Consenso scritto o verbale
Solitamente, il consenso è previsto in forma scritta nei casi in cui il trattamento possa comportare gravi conseguenze per la salute della persona. Se il consenso è rifiutato, il sanitario ha l’obbligo di non eseguire o di interrompere l’esame clinico o la terapia in questione. Il consenso scritto è obbligatorio per legge in alcune situazioni definite: quando si dona o si riceve sangue, si partecipa alla sperimentazione di un farmaco o negli accertamenti di un’infezione da HIV, si è sottoposti ad anestesia, trapianto del rene tra viventi, interruzione volontaria della gravidanza, rettificazione in materia di attribuzione di sesso e nella procreazione medicalmente assistita. Negli altri casi il consenso può essere solo verbale ma deve essere espresso direttamente al sanitario
Eccezioni all’obbligo del consenso
Le eccezioni all’obbligo del consenso informato sono:
· le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso esplicitamente la volontà di non essere informata;
· le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato intervento di necessità e urgenza;
· i casi in cui si può parlare di consenso implicito. Si suppone, infatti, che in questo caso sia consolidata l’informazione ed il consenso relativo;
· in caso di rischi che riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed imprevedibili di un intervento chirurgico, che possono causare ansie e timori inutili. Se, però, il paziente richiede direttamente questo tipo di informazioni, il medico o l’infermiere devono fornirle;
· i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO).