Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948.
Nel 1948 con Articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.