Il Servizio Sanitario Nazionale eroga alle persone disabili, a quelle riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità, le protesi, le ortesi, i presidi e gli ausili utili per correggere o compensare menomazioni e disabilità funzionali causate da malattie o lesioni.
Protesi e ortesi sono apparecchiature che permettono di sostituire parti del corpo, supplire o migliorare le funzioni compromesse (ad esempio, le protesi oculari su misura, gli apparecchi acustici, busti e corsetti, etc.).
Gli ausili (ad esempio le carrozzelle o i girelli) sono quegli strumenti utili per compiere azioni altrimenti impossibili o difficili da eseguire.
I presìdi sono oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie (come il catetere per l'incontinenza, i pannoloni etc.).
I dispositivi e l’assistenza tecnica e sanitaria forniti dal Servizio Sanitario Nazionale sono specificati dal Nomenclatore dell’assistenza protesica, che è parte integrante dei Livelli essenziali di assistenza. Il nomenclatore descrive nei particolari le tipologie e le caratteristiche delle protesi, dei presidi, degli ausili e delle ortesi, fatti su misura o di serie, che il Servizio sanitario ha previsto di fornire agli assistiti che ne hanno diritto. Il nomenclatore, quindi, non include qualunque tipo di dispositivo esista in commercio, ma descrive in generale i tipi di dispositivi che i medici di base e gli specialisti possono prescrivere a spese delle Asl, precisando:
1. le condizioni in cui possono essere prescritti;
2. i limiti di erogabilità;
3. le tariffe di rimborso previste.
Di conseguenza, i dispositivi descritti nel nomenclatore non sono sempre forniti del tutto gratuitamente ai pazienti, né sono prescrivibili a tutti i pazienti, in tutte le condizioni di salute.
I dispositivi riconducibili a una tipologia descritta nel nomenclatore, ma che presentano caratteristiche strutturali, funzionali o estetiche non previste dalle descrizioni del nomenclatore, sono comunque prescrivibili ai pazienti, ma non sono forniti gratuitamente.
Il cittadino dovrà farsi carico dell’eventuale differenza tra il prezzo del dispositivo e la tariffa di rimborso prevista dall’azienda sanitaria. In questi casi, il contributo all'acquisto autorizzato dall'Asl, di cui si può usufruire solo nei centri e negozi convenzionati con l’azienda sanitaria, andrà a coprire solo una parte dell’importo totale; restano poi a carico del paziente le prestazioni di manutenzione correlate alle caratteristiche peculiari del dispositivo. Invece, solo in casi eccezionali, le Asl possono fornire protesi e ortesi o ausili non appartenenti alle tipologie descritte nel nomenclatore, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni.
Il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica (Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017) provvede ad un aggiornamento atteso da oltre 16 anni: il precedente nomenclatore delle protesi risale infatti al 1999.
Le principali novità:
nuovi destinatari: sono inclusi tra i destinatari degli ausili protesici anche le persone affette da alcune malattie rare e gli assistiti in assistenza domiciliare integrata;
l’importanza della qualità: nelle descrizioni degli ausili sono riportati componenti innovative e criteri di qualità costruttiva, al fine di scongiurare l’erogazione di ausili di scarsa qualità e con caratteristiche tecniche insufficienti;
meno burocrazia: l’individuazione degli ausili avviene con un linguaggio semplice e immediato e le procedure di fornitura vengono semplificate e snellite.
Il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica consentirà, tra l’altro, di prescrivere:
strumenti e software di comunicazione alternativa ed aumentativa;
tastiere adattate per persone con gravissime disabilità;
dispositivi per il puntamento con lo sguardo;
apparecchi acustici a tecnologia digitale;
dispositivi per allarme e telesoccorso;
posaterie e suppellettili adattati per le persone con disabilità motorie;
scooter elettrici a quattro ruote;
carrozzine con sistema di verticalizzazione, bariatriche e per assistiti affetti da distonie;
sollevatori fissi e carrelli servoscala per ambienti interni;
maniglioni, braccioli e supporti per l’ambiente bagno;
ausili (sensori e telecomandi) per di controllo degli ambienti;
protesi ed ortesi di tecnologie innovative.
Entrata in vigore: norme transitorie
Affinché le nuove prestazioni di assistenza protesica “su misura” (così come quelle di assistenza specialistica ambulatoriale), inserite nei nuovi LEA, possano essere erogate effettivamente, è necessario attendere la pubblicazione delle tariffe, in via di definizione, da corrispondere per queste prestazioni agli erogatori.
Nel periodo tra l’entrata in vigore dei nuovi LEA e la pubblicazione del decreto con le tariffe, verranno erogate ancora le prestazioni e gli ausili elencati nel precedente nomenclatore: DM 27 agosto 1999 n. 332
Il precedente nomenclatore: DM 27 agosto 1999, n. 332
Il DM 27 agosto 1999 n. 332 (sostituito dal DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i nuovi LEA), prevede che il Servizio sanitario nazionale garantisca alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità le prestazioni sanitarie che comportano l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici. Il decreto individua nel dettaglio le categorie di persone con diritto all’assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e le modalità di erogazione.
L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di fabbricazione continua o di serie che necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura o la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista
L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato.
L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende sanitarie locali ed assegnati in uso all’assistito.
I nuovi Livelli essenziali di assistenza hanno introdotto alcuni nuovi dispositivi tecnologicamente avanzati e hanno escluso alcune prestazioni obsolete.
Prevedono inoltre l’inclusione delle persone affette da alcune malattie rare e gli assistiti in assistenza domiciliare integrata tra i destinatari degli ausili protesici.
Tuttavia, ad oggi non è ancora stato pubblicato il decreto recante le tariffe di rimborso, cioè le tariffe previste per l’acquisto dei dispositivi. Questo vuol dire che fino a quel momento, i nuovi presidi e ausili non saranno veramente erogabili dalle Asl.
Nel frattempo, saranno erogate ancora le prestazioni e gli ausili dettagliati nel precedente Nomenclatore tariffario delle protesi (DM 27 agosto 1999 n. 332).
I Livelli essenziali di assistenza prevedono anche la fornitura di:
dispositivi medici monouso, elencati nell’allegato 2 dei nuovi Lea;
presidi per diabetici e persone affette da malattie rare, previsti nell’allegato 3 dei nuovi Lea;
alimenti a fini speciali (identificati dal DM 8 giugno 2001) destinati a persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica;
sostituti del latte materno ai nati da madri sieropositive fino al compimento del sesto mese di vita;
alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia, garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal Ministero della salute;
prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica e preparati addensanti a favore di persone con grave disfagia affette da malattie neurodegenerative, nei limiti stabiliti dalle regioni e province autonome.
I dispositivi medici monouso (ad esempio, sacche per stomia, medicazioni per il trattamento delle lesioni cutanee, pannoloni, cateteri per l’incontinenza etc.) vengono prescritti su ricettario standard, specificando il tipo e la quantità di pezzi, utili a coprire il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, che però non può essere superiore ad un anno.
Quantità massime mensili sono inoltre previste dal nomenclatore stesso.
Le prescrizioni vengono verificate e autorizzate dalle Asl, che poi rilasciano l’autorizzazione e disciplinano le modalità di erogazione e consegna dei dispositivi, che può differire da un’azienda sanitaria all’altra.
I presidi per diabetici e per persone con malattie rare (come gli apparecchi per la misurazione della glicemia, strisce e lancette etc.) sono forniti in base alle disposizioni regionali che disciplinano modalità di fornitura e quantitativi massimi concedibili, in funzione del livello di gravità della malattia.
Quali ausili potete ottenere?
L’individuazione e l’eventuale fornitura di un ausilio parte prima di tutto dal riconoscimento di un bisogno del vostro bambino (es. stare seduto) o di voi genitori (es. provvedere all’igiene in condizioni di sicurezza), bisogno inserito all’interno di un progetto riabilitativo/abilitativo, che ha come scopo il raggiungimento di una maggiore autonomia del vostro bambino e/o di favorirvi quando assistete il vostro bambino.
L’individuazione di un ausilio necessita dunque di una valutazione complessa, che richiede tempo, strumenti, competenza.
Si tratta di valutare:·
la persona: si individuano le necessità di autonomia e/o di assistenza del vostro bambino in rapporto alle disabilità e abilità presenti;
l’ambiente: si indaga in quale ambiente verrà utilizzato l’ausilio. In casa? Fuori? A scuola? Questa valutazione richede una particolare attenzione e formazione degli operatori sanitari coinvolti;
l’ausilio: si tratta di individuare le caratteristiche tecniche dell’ausilio rispondenti ai vostri bisogni in relazione ai prodotti di mercato.
Nota bene: gli ausili che possono essere prescritti sono quelli compresi nel cosiddetto Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili Tecnici (DPCM 12/1/2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza“, art. 17).
Il nomenclatore tariffario approvato nel 2017 comprende anche periferiche input e output e software specifici.
Come si ottiene un ausilio?
Innanzitutto un ausilio si ottiene se autorizzato dall’ASL di residenza. Se la prescrizione del medico specialista appare inadeguata al dirigente medico dell’ASL incaricato delle autorizzazioni, questi potrebbe chiedervi nuovi e diversi accertamenti finalizzati a prescrivere l’ausilio più indicato nel vostro caso.
A parte gli apparecchi acustici, è possibile la prescrizione di un ausilio ai minori anche in assenza di riconoscimento di invalidità civile.
Le fasi per l’ottenimento di un ausilio sono cinque, e cioè:
la prescrizione da parte di un medico specialista del servizio pubblico (ASL o ospedale) dell’ausilio necessario; la Regione Piemonte (Linee Guida di applicazione del Nomenclatore Tariffario) indica l’oppurtunità che prescriva l’ausilio il medico che segue effettivamente nella riabilitazione il bambino disabile;
il preventivo: dovrete recarvi presso una ditta, un negozio o una farmacia ortopedici per richiedere il preventivo esatto in base alla prescrizione dello specialista; in alcuni casi occorrono due preventivi;
l’autorizzazione: portate prescrizione e preventivo all’ufficio protesi della vostra ASL, poiché ogni fornitura di ausilio deve esesre anche autorizzata dall’ASL;
la consegna: può avvenire a domicilio o presso la vostra ASL: siete voi a decidere;
il collaudo: deve avvenire entro 20 giorni dalla consegna e deve essere eseguito dal medico specialista che ha prescritto l’ausilio. Se l’ausilio è stato preso presso ditta che ha vinto l’appalto di fornitura all’ASL, il collaudo non viene richiesto. Il collaudo è la verifica da parte dello specialista della congruità clinica dell’ausilio rispetto alla prescrizione (cioè del fatto che sia proprio quello che vi aveva prescritto, che finzioni e che sia l’ausilio clinicamente adatto alla situazione).
L’assistenza protesica è fornita alle persone disabili, a quelle riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell’invalidità, o a quanti ne hanno necessità anche per un periodo limitato, sempre in relazione alle menomazioni e alle disabilità riconosciute. L’articolo 18 dei nuovi Livelli essenziali di assistenza specifica quali sono i destinatari dell’assistenza protesica:
persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi e persone sorde;
minori di 18 anni con invalidità grave e permanente;
persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità, le cui menomazioni accertate comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo;
persone in attesa di accertamento dell’invalidità, quando lo specialista prescrittore attesti la necessità urgente di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio;
persone ricoverate in strutture pubbliche o accreditate con menomazioni gravi e permanenti e con urgente necessità di applicazione di una protesi, ortesi o ausilio prima delle dimissioni, contestualmente all'avvio della procedura di riconoscimento dell’invalidità. Questo vale anche qualora il paziente fosse ricoverato al di fuori del territorio della sua Asl di residenza;
persone amputate di arto, donne che hanno subito una mastectomia o con malformazioni congenite che comportino l’assenza di una o entrambe le mammelle o della ghiandola mammaria e persone che hanno subito un intervento di demolizione dell’occhio;
persone affette da una malattia rara, in funzione delle menomazioni correlate alla malattia.
Le Regioni e le province autonome possono fornire protesi, ortesi e ausili a persone con gravi disabilità transitorie, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata per un periodo di 60 giorni, eventualmente prorogabile.
SITOGRAFIA:
https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/speciali/protesi