La trasformazione delle I.P.A.B. in A.P.S.P.
Definizione
Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza sono enti di diritto pubblico che hanno in tutto o in parte il fine di prestare assistenza ai più poveri o provvedere all'educazione, all'istruzione, all'avviamento a qualche professione, arte o mestiere od, in qualsiasi altro modo, il miglioramento morale ed economico. Questo è ciò che recita l'art.1, L.17 luglio 1890 n. 6972.
Le I.P.A.B. operano sotto il controllo e la vigilanza delle regioni, svolgono attività di assistenza agli anziani, agli handicappati, ai minori ed altre categorie deboli, curano la formazione e la educazione, gestendo ospedali, brefotrofi, ospizi, ricoveri, collegi, asili ed altro ancora.
Sono enti no-profit soggetti alle norme di diritto amministrativo e amministrati da un Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.
Le I.P.A.B. nel perseguire i propri fini non si avvalgono soltanto degli strumenti di diritto amministrativo (es. deliberazioni, certificazioni, attestazioni, determinazioni, ecc.), ma possono utilizzare anche i mezzi giuridici che regolano i rapporti fra soggetti privati: i negozi di diritto privato (es. compravendita, locazione, mutuo, appalto, deposito, conto corrente, ecc.).
I parametri di funzionamento sono definiti dalle norme e direttive delle regioni, le quali erogano anche i contributi per la riduzione delle rette di assistenza. La selezione del personale avviene normalmente attraverso concorsi pubblici.
Le I.P.A.B. italiane hanno sviluppato due attività principali: la gestione di strutture residenziali per anziani, minori e portatori di handicap e quella di strutture prescolari (asili e scuole per l’infanzia) e scolari.
Le aziende per i servizi alla persona (Asp)
Le I.P.A.B. che si trasformano in aziende per i servizi alla persona, ovvero in soggetti privati di diritto pubblico, saranno inserite nella rete dei servizi sociali previsti dalla legge 328/2000.
In riferimento ad esse il decreto precisa che l’istituzione "non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale e contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali".
Dovranno obbligatoriamente trasformarsi in aziende di servizi tutte le I.P.A.B. che erogano direttamente servizi di assistenza, a condizione che rispondano a determinati requisiti. Ne sono escluse sicuramente quelle che non sono in grado di rispettare le finalità statutarie, ovvero che da almeno due anni versano in uno stato di inattività.
è prevista la possibilità di risanamenti, fusioni e ridimensionamenti di statuti al fine di consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la ripresa dell'attività delle istituzioni che versano in condizioni di difficoltà.
I dipendenti
Sino ad oggi ai dipendenti delle Ipab è stato applicato il rapporto di lavoro degli enti pubblici.
Il decreto di riordino del settore, in riferimento alle Ipab riordinate come aziende di servizi, istituisce un comparto autonomo di contrattazione collettiva. Ciò consentirà meccanismi di flessibilità tipici del privato, modulati sui diversi servizi erogati. Alla definizione delle norme contrattuali "sono espressamente chiamate a concorrere le rappresentanze delle I.P.A.B.".
Novità fiscali
Il decreto di riordino delle Ipab affronta al capo I gli aspetti fiscali di questi istituti di assistenza, affermando "pari opportunità fiscali" fra organizzazioni non lucrative di utilità sociale e aziende pubbliche di servizi. A queste ultime, infatti, viene applicata la stessa disciplina fiscale delle Onlus: esenzione dalle imposte di registro legate alle variazioni statutarie e catastali, possibilità di ricevere donazioni, deducibili dalla dichiarazione dei redditi.
Il nuovo profilo giuridico
Il decreto legislativo di riordino stabilisce che le Ipab si devono trasformare in una delle seguenti tipologie di enti:
- aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp);
- Onlus e fondazioni (soggetti non lucrativi);
- strutture aziendali private, legate alla programmazione socio – sanitaria.
Gli istituti di assistenza hanno due anni di tempo per trasformarsi, termine trascorso il quale scatterà il commissariamento.
Le istituzioni riordinate manterranno inalterati i diritti e gli obblighi anteriori alla riforma, compresi i rapporti con il personale dipendente, che conserverà tutti i diritti derivanti da anzianità maturati.
D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
L. 16 giugno 1998 n.191
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.P.R. 15 gennaio 1972 n.9
R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841
L. 29 dicembre 1901 n. 358
R.D. 5 febbraio 1891 n. 99
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Piemonte
D.P.G.R. 11 agosto 2000 n. 0291/Pres
Regione Trentino Alto Adige
Provincia autonoma di Trento
L.R. 23 ottobre 1998 n. 10
L.R. Trento prov. aut. 1 agosto 1996 n. 3
L. Prov. 18 febbraio 1991 n. 4
L. Prov. 26 agosto 1988 n. 20
D.P.R. 28 marzo 1975 n. 469
D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670
L.Prov. 12 agosto 1972 n. 9
Regione Calabria
L.R. 1 marzo 1996 n. 4
L.R. 26 gennaio 1987 n. 5
L.R. 3 marzo 1986 n. 7
L.R. 16 gennaio 1985 n. 6
Regione Puglia
Del. G. R. 18 maggio 1999 n. 536
Del. G. R. 15 aprile 1999 n. 318
Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1
L.R. 28 novembre 1983 n. 20
L.R. 15 marzo 1978 n. 17
Regione Sardegna
L.R. 14 settembre 1997 n. 39
L.R. 17 dicembre 1985 n. 31
L.R. 28 luglio 1950 n. 41
L.R. 20 giugno 1950 n. 15
Regione Piemonte
L.R. 22 settembre 1994 n. 40
L.R. 16 maggio 1975 n. 28
Regione Toscana
L.R. 2 gennaio 2002 n. 2
L.R. 3 ottobre 1997 n. 72
L.R. 7 luglio 1992 n. 31
L.R. 31 dicembre 1982 n. 96
L.R. 12 agosto 1976 n. 45
L.R. 7 aprile 1976 n. 15
L.R. 22 novembre 1973 n. 58
Regione Liguria
L.R. 1 marzo 1994 n. 8
L.R. 1 marzo 1994 n. 9
L.R. 20 maggio 1991 n. 7
L.R. 23 marzo 1978 n. 21
Regione Basilicata
L.R. 10 aprile 2000 n. 35
D.C. 22 dicembre 1999 n. 1280
L.R. 19 maggio 1997 n. 25
L.R. 30 marzo 1985 n. 13
L.R. 19 giugno 1981 n. 14
L.R. 4 dicembre 1980 n. 50
Regione Campania
L.R. 15 marzo 1984 n. 14
L.R. 11 novembre 1980 n. 65
Regione Emilia Romagna
Regione Lombardia
L.R. 21 aprile 1999 n. 3
I.r. 5 gennaio 2000 n.1
I.r. 26 settembre 1992 n.36
I.r. 27 marzo 1990 nn. 22
I.r. 28 dicembre 1981 n.72
I.r. 7 giugno 1980 n.95
L.R. 3 gennaio 1978 n. 4
Regione Umbria
L.R. 23 gennaio 1997 n. 3
L.R. 4 gennaio 1995 n. 1
L.R. 31 maggio 1982 n. 29
L.R. 17 maggio 1980 n. 46
L.R. 2 aprile 1975 n. 19
L.R. 19 luglio 1972 n. 8
Regione Lazio
Reg. Reg. 6 settembre 1994 n. 1
L.R. 10 settembre 1993 n. 45
L.R. 1 settembre 1993 n. 41
L.R. 21 marzo 1987 n. 28
L.R. 14 gennaio 1987 n. 8
L.R. 11 maggio 1984 n. 19
L.R. 16 giugno 1980 n. 60
L.R. 10 luglio 1978 n. 29
L.R. 3 febbraio 1976 n. 11
Reg. Reg. 16 dicembre 1975 n. 4
Regione Veneto
L.R. 25 giugno 1993 n. 24
L.R. 6 settembre 1991 n. 28
L.R. 20 luglio 1989 n. 22
L.R. 11 marzo 1986 n. 8
L.R. 19 marzo 1985 n. 27
L.R. 17 dicembre 1984 n. 8
L.R. 15 dicembre 1982 n. 55
L.R. 31 maggio 1980 n. 76
L.R. 21 giugno 1979 n. 45
L.R. 9 giugno 1975 n. 72
Regione Marche
L.R. 11 agosto 1994 n. 27
L.R. 18 dicembre 1991 n. 36
L.R. 28 giugno 1981 n. 15
L.R. 21 maggio 1980 n. 35
Regione Abruzzo
L.R. Abruzzo 29 novembre 1999 n. 124
L.R. 2 ottobre 1998, n. 110
L.R. Abruzzo 27 marzo 1998 n. 22
L.R. Abruzzo 16 marzo 1998 n. 28
L.R. 18 marzo 1995 n. 13
L.R. 20 dicembre 1994 n. 96
L.R. 14 maggio 1985 n. 39
L.R. 1 agosto 1978 n. 42
L.R. Abruzzo 7 luglio 1976 n. 38
Regione Sicilia
Circ. Ass. Sicilia 25 maggio 1999 n. 3
Circ. Ass. Sicilia 11 marzo 1998 n. 5/Gab.
Circ. Ass. Sicilia 11 febbraio 1998 n. 1
Dec. Ass. Sicilia 12 aprile 1996
Dec. Ass. Sicilia 6 marzo 1996
Dec. Ass. Sicilia 30 dicembre 1995
L.R. 3 novembre 1994 n. 42
D.Ass. 9 dicembre 1993
L.R. 9 maggio 1986 n. 22
L.R. 25 marzo 1986 n. 14
L.R. 29 aprile 1985 n. 21
D.P.R.S. 23 novembre 1982
L.R. 26 luglio 1982 n. 71
D.P.R.S. 22 dicembre 1981 n. 193
L.R. 6 maggio 1981 n. 87
L.R. 2 gennaio 1979 n. 1
D.P.R.S 30 agosto 1975 n. 636
L.R. 30 dicembre 1960 n. 47
L.R. 27 dicembre 1958 n. 28
L.R. Sicilia 26 gennaio 1953 n. 2
Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 30 settembre 2003, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volonta' dei fondatori.
Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente ed al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'Art. 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente direzione generale della giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza e' assunta con deliberazione della giunta regionale. L'entita' del requisito patrimoniale previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato e' ridotta alla meta'.
Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'Art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).
Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalita' giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'Art. 7, comma 3
Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in ASP, cosi' come la fusione di IPAB di cui all'Art. 5, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonche' i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compreso l'anzianita' maturata. Agli enti riordinati in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni dell'Art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati», convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Agli atti di riordino delle IPAR si applica quanto previsto dall'Art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207/2001.
SITOGRAFIA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=003R0197&art.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-12&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo=1