Trattamento dati in ambito sanitario
Il 4 settembre è stato pubblicato ufficialmente il D.Lgs. 101/2018 (entrata in vigore fissata per il 19 settembre 2018). La scelta intrapresa dal legislatore è stata, dunque, quella di non abrogare completamente il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) ma di adeguarlo a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016.
le principali novità introdotte dal D.Lgs. 101/2018 vi è innanzitutto il fatto che il Garante per la protezione dei dati personali, al momento di applicare le sanzioni amministrative, terrà in considerazione una fase di "prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie" di otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. In sostanza, come stabilito all'art.22 comma 13 del D.Lgs. 101/2018, fino al 19 maggio 2019 il Garante considererà anche le difficoltà riscontrate dalle aziende nell'adeguamento alla normativa sulla privacy: non si può parlare, quindi, di una sospensione delle sanzioni amministrative, ma della facoltà del Garante della privacy di optare per un diverso tipo di provvedimento. Un altro cambiamento ha a che fare con la diminuzione a 14 anni - invece dei 18 stabiliti in precedenza - del limite minimo di età per il consenso dei propri dati personali, "in relazione ai servizi della società dell'informazione". Una scelta, senza dubbio, motivata anche dal rapporto tra età anagrafica e numero di utenti che navigano sul web, dove circa un terzo degli utilizzatori di Internet ha meno di 18 anni. Un modo, questo, anche per cercare di non incoraggiare le false dichiarazioni di età, tra i ragazzi under 18, al momento di utilizzare le piattaforme e i social network. Per i minori di 14 anni invece, come stabilisce il decreto, il trattamento dei dati è lecito, a patto che sia prestato da chi ha la responsabilità genitoriale