LA LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI...Il conflitto di interessi all'Italiana!
Tra le norme sul conflitto di interessi, indubbiamente la Legge n.215/2004 (anche conosciuta come Legge Frattini) è quella di maggior rilievo, sia perché disciplina il CdI dei titolari di cariche di governo, sia pure in quanto, a differenza delle altre norme, contiene una definizione di CdI.
L’assunzione di cariche governative comporta l’obbligo di adottare decisioni destinate ad incidere in maniera sostanziale sull’assetto economico del Paese. Nell’ipotesi in cui tali cariche siano ricoperte da soggetti con rilevante potere economico, la possibilità di un abuso a fini personali della carica istituzionale ricoperta potrebbe essere particolarmente elevata. La legge in questione è quindi nata per evitare che ciò si verifichi. In particolare si richiede ai titolari delle cariche di governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato, Commissari straordinari del Governo), nell’esercizio delle loro funzioni, una dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici, evitando qualunque situazione di CdI. Spetta all’Antitrust l’attività di controllo sulla corretta applicazione della Legge in questione.
Ai sensi della Legge in parola, il CdI sussiste quando “il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità […], ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate […] con danno per l’interesse pubblico”.
Per avere CdI è quindi necessario che il titolare di una carica di governo abbia fatto prevalere un suo interesse privato rispetto a quello della collettività e che, da tale comportamento, sia derivato un danno alla collettività stessa. Ne consegue che il CdI è inteso come una condotta impropria, un abuso di potere e non come una situazione di rischio.
La definizione di CdI contenuta nella Legge n. 215/2004, inoltre, consente di non far rientrare nel fenomeno del CdI le decisioni dei titolari di cariche di governo che, pur facendo l’interesse del singolo, possono beneficiare parte più o meno rilevante della collettività. Questo perché il risultato finale è che l’agente e parte della collettività trovano benefici dalle decisioni del primo. L’agente potrà quindi affermare di non trovarsi in CdI quando dimostra di aver fatto l’interesse della collettività e che lui, facendo parte della collettività, trova giovamento così come gli altri.
Il concetto è "ben espresso" dall'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi nel corso di un'intervista. Così sulla corruzione.
In proposito Mattarella osserva: «In questa legge si trova una definizione di conflitto di interessi che contrasta con il modo in cui l’espressione è normalmente intesa, definendolo come evento di danno e non come situazione di pericolo […]. Va notato anche che, perché si abbia conflitto di interessi, non è sufficiente che il funzionario tragga vantaggio dal proprio comportamento, ma è necessario anche che ci sia un danno all’interesse pubblico. Dunque, perché si abbia “conflitto di interessi all’italiana”, sono necessari tre elementi: il conflitto di interessi correttamente inteso; il beneficio per il membro del Governo; e il danno per l’interesse pubblico. Ma quale è l’interesse pubblico? È noto che gli interessi pubblici non vivono in forma isolata, confliggono facilmente tra loro e spesso non hanno natura patrimoniale. Qualunque decisione che favorisca un interesse privato può essere facilmente giustificata facendo riferimento a un interesse pubblico convergente con esso. Per esempio, il ministro della salute, che decida l’acquisto di una ingente quantità di medicinali o di vaccini dalla società, nella quale egli abbia una partecipazione azionaria, indubbiamente si arricchirà, ma potrà sempre negare che ci sia stato un danno all’interesse pubblico: potrà affermare di aver tutelato la salute dei cittadini. Qualunque interesse privato può diventare pubblico con una decisione politica. Fare scelte tra interessi è compito dei politici: stabilire in termini obiettivi se il saldo sia positivo o negativo è impossibile. Insomma, quella del danno all’interesse pubblico è una sorta di probatio diabolica»; Mattarella B.G., «Conflitto di interessi», Relazione discussa al Convegno “Le evoluzioni della legislazione elettorale di contorno in Europa”, Roma, 10-11 giugno 2010.
Per approfondimenti:
L’AGCM auspica una profonda rivisitazione della normativa sul conflitto di interessi