Edicola via Fillungo

La direttrice più importante del centro storico è la nota Via Fillungo dove sono allocati i negozi più raffinati e lussuosi. Lunga 700 metri e larga 10 costituisce la passeggiata elegante dei lucchesi e dei turisti. Il percorso è situato dove un tempo i romani avevano tracciato le loro coordinate urbane.

Il suo nome deriva probabilmente da Fillongo in Garfagnana, dove la famiglia Falabrina, che in via Fillungo aveva le sue case, esercitava il suo diritto di feudo.

Pertini e la classe si soffermano in via Fillungo davanti un’edicola ad osservare le locandine dei giornali

Pertini: Osservate attentamente la locandina che espone le principali notizie dei giornali. Cosa notate?

Marco: Ogni giornale evidenzia le notizie in modo diverso

Pertini: Bravo!!! Hai appena colto il concetto di libertà di pensiero.

Studenti: Ma Presidente così si rischia di fare confusione. Ogni giornalista possiede una visione diversa della realtà.

Professore (Pertini): Pensa a come ti potresti sentire se qualcuno ti vietasse di esporre il tuo pensiero in classe o mentre dialoghi con gli amici.

Francesco: Effettivamente non la prenderei molto bene.

Vignetta 4

Professore (Pertini): Sappiate, ragazzi, che i padri costituenti hanno scritto proprio l’articolo 21 della Costituzione per evitare che possa accadere quello tu hai appena scoperto.

Marco: Quindi anche con il nostro Smartphone possiamo diffondere il nostro pensiero?

Professore (Pertini): Certo. Purché sia nel rispetto delle regole.

Art. 21 Cost.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.