Via Fillungo

Via Fillungo

La direttrice più importante del centro storico è la nota Via Fillungo dove sono allocati i negozi più raffinati e lussuosi. Lunga 700 metri e larga 10 costituisce la passeggiata elegante dei lucchesi e dei turisti. Il percorso è situato dove un tempo i romani avevano tracciato le loro coordinate urbane.

Il suo nome deriva probabilmente da Fillongo in Garfagnana, dove la famiglia Falabrina, che in via Fillungo aveva le sue case, esercitava il suo diritto di feudo.



Vicino a Via Fillungo

Torre Guinigi

Alta 45 metri sovrasta maestosa la città di Lucca; l’austerità della torre romanico-gotico è addolcita dalla presenza del giardino pensile. Dalla sua cima si può godere di uno stupendo panorama. Molte leggende ruotano intorno alla potente famiglia Guinigi, committente della struttura: si parla di fantasmi, di amori coniugali estremamente saldi e di alberi improvvisamente spogli in seguito alla morte di Paolo Guinigi, probabile ideatore del giardino. Romantica e caratteristica rimane uno dei simboli più rappresentativi di Lucca

Pertini e la classe passeggiano in via Fillungo

Pertini: Ragazzi, sapete che cos’è la libertà?

Studenti:

Marco e Elena: Libertà significa fare quello che ci pare.

Pertini: No, libertà significa essere autonomi e non essere perseguiti nè costretti a fare qualcosa per conto di qualcun altro.

Pertini: Molte persone in passato hanno lottato per ottenerla. La libertà è una cosa molto importante nella vita dell’uomo.

Marco: Sì, abbiamo capito, ma dove sta scritto che un uomo non deve essere perseguito e detenuto da nessuno?

Pertini: Ragazzi, dovete sapere che la nostra Costituzione all’articolo 13.ammette come unica forma di restrizione della libertà quella derivante da atto motivato dell’autorità giudiziaria, come previsto dalla legge.

Art. 13 Cost.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà;.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.