Per gli alunni delle classi seconde, al termine delle operazioni di scrutinio finale, il Cdc procede alla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del livello delle competenze conseguite (art. 4 del DM 139/07 e art. 8 del DPR 122/09).
I docenti compilano il modello adottato con il DM n. 9 del 27 gennaio 2010 per tutti gli studenti compresi i disabili che seguono la programmazione ordinaria e personalizzata che abbiano assolto l’obbligo della durata di 10 anni.
Per gli studenti che seguono la programmazione differenziata viene compilato dal Cdcl il modello adottato dall'Istituto in cui si riportano le competenze conseguite sulla base degli obiettivi didattico-educativi previsti nel PEI
Nel PEI è necessario fornire indicazioni su come adattare il modello ufficiale di certificazione, intervenendo relativamente a:
scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;
Si precisa che alla certificazione delle competenze non si applicano le considerazioni sulla validità del percorso ai fini del conseguimento del titolo di studio.