Gli accertamenti che vengono effettuati dalle commissioni mediche dell’Asl servono per stabilire:
l’invalidità civile, l’handicap e la disabilità.
L’invalidità civile dà luogo all’accertamento di una percentuale secondo il tipo e la gravità della patologia;
L’handicap fa riferimento alla difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta la persona interessata (Legge 104/1992);
La disabilità esamina la capacità d’inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata (Legge 68/199).
Invalidità civile
Può presentare domanda di visita di accertamento per l’invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. questo accertamento dà luogo ad una verifica dell’invalidità che sarà espressa in termini di percentuale; tali percentuali vanno da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%.
Ai minori di 18 anni non viene attribuita una percentuale ma viene riconosciuta la condizione o meno di invalidità.
Il riconoscimento dell’invalidità civile non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.
Pertanto, il riconoscimento di un’invalidità civile non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo.
(Legge 104/92)
Nel riconoscimento dello stato di handicap, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.
Lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta.
La diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione di handicap è fondamentale dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Pertanto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l’uno non è legato all’altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di un riconoscimento d’invalidità civile.
Lo stato di handicap viene attibuito ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 104/92
e può riconoscere la situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
L’attestato di alunno in situazione di handicap resterà valido per tutto il percorso scolastico (non rivedibile), salvo i casi in cui viene espressamente indicata la rivedibilità.
ATTESTAZIONE DI DISABILITA'
Disabilità (legge n. 68/99)
L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile. Pertanto, l’attività della commissione di accertamento è finalizzata in questo caso ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile.
Il collocamento obbligatorio o “collocamento mirato”, previsto dalla legge n. 68 del 1999, impone alle aziende che occupano più di 15 dipendenti di assumere una percentuale di persone con disabilità. Ha lo scopo di facilitare l’occupazione per quelle persone che, a causa della disabilità incontrano maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.
er accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto l’accertamento dell’invalidità che deve essere riconosciuta con una percentuale superiore al 45%.
Si tratta di uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap e d’invalidità. Inoltre, per poter essere assunti come disabili ai sensi della legge 68/1999 è richiesta l’iscrizione alle liste speciali del collocamento mirato e l’accertamento della disabilità, insieme a quello di invalidità, è indispensabile per iscriversi a tali liste.
In occasione del rinnovo della certificazione, al compimento del diciottesimo anno di età, si può presentare all’INPS nella stessa domanda, la richiesta di valutazione dell’INDENNITA’ CIVILE, dell’HANDICAP e della DISABILITA’ ai fini del collocamento mirato.
In genere il bambino, oltre che dal medico o dal pediatra di fiducia, è seguito dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL del territorio di residenza, che si avvale della collaborazione di un’équipe multidisciplinare.
In alternativa può essere preso in carico da uno specialista di un centro privato convenzionato e/o accreditato con l’ASL.
È a tale Servizio che i genitori e la scuola fanno riferimento per la condivisione del percorso di crescita dell’alunno.
La documentazione può prevedere una scadenza in concomitanza con il passaggio tra gli ordini di scuola o al compimento della maggiore età, o non essere soggetta a rivedibilità.
Si possono verificare
i dati riguardanti:
LA DATA DELLA CERTIFICAZIONE
LA DIAGNOSI CLINICA
LA GRAVITÀ FUNZIONALE
LA DATA DELLA RIVEDIBILITÀ
VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP
Sono indicati i dati riguardanti:
LA DATA DELLA CERTIFICAZIONE
LA DIAGNOSI CLINICA
LA GRAVITÀ FUNZIONALE
LA DATA DELLA RIVEDIBILITÀ
In caso di necessità di rinnovo, la famiglia richiederà all’ufficio INPS competente, l’avvio delle procedure di rivalutazione e in attesa dell’appuntamento per la visita di accertamento, potrà richiedere il rilascio dell’attestazione in base alla Legge 114/14.
In questo modo potrà conservare tutti i diritti acquisiti sino al completamento dell’iter di revisione.
Attualmente è possibile inviare la richiesta all’indirizzo:
medicolegale.genova@inps.it
Principali codici secondo la classificazione ICD 10 OMS
relativi alle diagnosi in base alla legge 104/92
Si parla di Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), o funzionamento intellettivo borderline evidenziato dal codice R41.8, quando una persona presenta limiti intellettivi e problemi adattivi che, pur non precludendo un inserimento nella vita normale, le rendono difficile rispondere a tutte le richieste della Scuola e dell’ambiente.