Documento del 15 maggio - Fascicolo Riservato
Ogni anno, entro il 15 maggio, i consigli di classe delle quinte superiori compilano un documento - chiamato documento del 15 maggio - in cui sono elencati argomenti, metodi, obiettivi e strumenti del percorso formativo seguito dagli studenti. Il Documento del 15 maggio viene pubblicato per questo, nella sezione relativa al quadro del profilo generale della classe, si fa riferimento alla sola presenza di alunni con disabilità.
Le informazioni che riguardano ciascun studente disabile sono assolutamente riservate e vanno inserite in una relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale allegato viene consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame stesso.
La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, generalmente preparato dal Docente Specializzato per le Attività di Sostegno e discusso in sede di consiglio di classe per la stesura del Documento del 15 maggio, riveste un'importanza fondamentale al pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni.
Il Fascicolo riservato deve contenere:
il PEI
la relazione finale del PEI
la relazione di presentazione dell’alunno con le richieste alla Commissione
La relazione del Fascicolo Riservato
La relazione del fascicolo riservato allegato al Documento del 15 Maggio relativo a ogni alunno con disabilità deve contenere le seguenti parti:
presentazione dell’alunno con riferimento alla diagnosi;
tipologia del percorso scolastico seguito
modalità di verifica e criteri di valutazione adottati
modalità di svolgimento della/e prova/e d’Esame
criteri di valutazione delle/a prove/a d’Esame
specifiche richieste alla Commissione:
richiesta motivata di assistenza durante le varie fasi dell'Esame di Stato:
presenza del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno, assistenti all'autonomia, assistenti alla comunicazione, etc.(e DPR 323/98 art.6 comma 4);
indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di somministrazione delle prove scritte e orali (bisogna indicare se è necessario un tempo maggiore rispetto a quello concesso agli altri studenti);
la richiesta che le prove d'esame che siano coerenti con il percorso differenziato
(ai fini del conseguimento dell'attestato valido come credito formativo);
ulteriori richieste idonee a rendere sereno lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato
Percorso Personalizzato
con contenuti semplificati:
le prove scritte sono quelle inviate dal Ministero
il colloquio segue la scansione indicata dal Ministero e dettagliata nella specifica O.M.
la valutazione avviene con la griglia proposta dal Ministero tenendo conto che i contenuti sono stati somministrati in forma semplificata
con contenuti equipollenti
le prove scritte inviate dal Ministero vengono modificate e rese equipollenti, la mattina stessa della prova, in base ai contenuti effettivamente somministrati al candidato
il colloquio segue la scansione indicata dal Ministero tenendo conto dei contenuti equipollenti effettivamente somministrati al candidato;
la valutazione avviene modificando la griglia proposta dal Ministero correlando gli indicatori agli specifici descrittori scelti dalla commissione in base alle caratteristiche del candidato, alla patologia e alle comorbilità (D.Lgs 62/2017 art.17 comma 6 e art.20 commi 9,10,11), indicate nel PEI, così come avvenuto per le prove di verifica del corso dell’anno scolastico.
si consegue il diploma con validità legale
Percorso Differenziato
Non tutti gli alunni che seguono il percorso differenziato affrontano l’Esame di Stato:
Il GLO valuta che la partecipazione all’Esame di Stato possa essere per l’alunno un’esperienza troppo stressante e/o poco significativa. In questo caso l’alunno termina la scuola con la fine dell’anno scolastico e non partecipa all’Esame di Stato ma consegue il Certificato dei crediti formativi in cui sono riportate le competenze acquisite (DPR 323 art. 13 e Circolare Ministeriale n. 125 del 20 luglio 2001);
il GLO valuta che la la partecipazione all’Esame di Stato possa essere per l’alunno un’esperienza positiva e significativa. In questo caso l’alunno partecipa all’Esame di Stato con prove differenziate e consegue il certificato di Crediti formativi in cui vengono riportate le valutazione ottenute in sede d’esame e le competenze acquisite (DPR 323 art. 13 e Circolare Ministeriale n. 125 del 20 luglio 2001)
le prove scritte sono elaborate dalla commissione con l’aiuto degli insegnanti di sostegno, sulla scorta degli esempi e delle indicazioni fornite dal Cdc alla commissione ed allegate in busta chiusa al fascicolo riservato. Il contenuto delle prove dovrà attenersi agli obiettivi didattici ed educativi esplicitati nel PEI e idonee al rilascio dell’ Attestato che certifica i crediti formativi.
il colloquio non deve necessariamente seguire la scansione indicata dal Ministero. Per esempio l’alunno può mostrare una presentazione in power-point/ che ha preparato con l'aiuto degli insegnanti di sostegno e descrivere le attività svolte in ambito scolastico e presso il centro di formazione professionale e le sue esperienza di stage. La prova d’esame viene valutata con una griglia di valutazione individualizzata proposta dal Cdc . I cui gli indicatori e i descrittori descrittori sono scelti in base agli obiettivi individuati nel PEI, alle caratteristiche del candidato, alla patologia e alle comorbilità (D.Lgs 62/2017 art.17 comma 6 e art.20 commi 9,10,11), indicate nel PEI, così come avvenuto per le prove di verifica del corso dell’anno scolastico.
NON si consegue il diploma con validità legale ma un attestato di Crediti Formativi
IL CERTIFICATO DEI CREDITI FORMATIVI
Gli studenti che seguono il percorso differenziato non conseguono il titolo di studio ma un’attestazione di credito formativo (Art.26 – comma 1, del D.lgs. 62/2017 e C.M. n°125 del 20/07/2001).
Si tratta di un’attestazione che riporta gli elementi informativi relativi:
all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito,
alle discipline comprese nel piano di studi e alla della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame.
alle esperienze svolte nell’ambito del percorso integrato presso il centro di formazione professionale.
I modelli delle attestazioni sono forniti dal Ministero e allegati alla Circolare Ministeriale n. 125 del 20 luglio 2001.
L’attestato potrà essere utilizzato come credito formativo per l’accesso alla formazione professionale e per seguire un percorso integrato tra scuola ed Enti di formazione professionale regionali ( CIF, Is.For.Coop, Former, Altri....), in base a specifico progetto (art. 3, O.M. 267/1997);