è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
CONTENUTI ESSENZIALI
Garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà, autonomia e la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società
Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo e l’autonomia
Persegue il recupero funzionale e sociale assicurando i servizi e le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione
Interviene per superare stati di emarginazione e di esclusione sociale
Definizione di handicap
Definizione di gravità e determinazione di priorità
· Fascia d’età: da 0 anni fino all’università (commi 1 e 2)
· Obiettivo sviluppare le potenzialità delle persone handicappate nelle aree dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione (comma 3)
· Strumenti necessari per l’integrazione (D.F.diagnosi funzionale; P.D.F.profilo dinamico funzionale; P.E.I.piano educativo individualizzato) e soggetti coinvolti (commi 5)
· Descrizione del P.D.F. I contenuti: capacità possedute, difficoltà e possibilità di recupero / quando si aggiorna (comma 8)
Avviene attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. Stabilisce la dotazione di:
· attrezzature tecniche, sussidi, ausili didattici da acquisire anche attraverso convenzioni con centri specializzati
· assistenti per l’autonomia e la comunicazione messi a disposizione dagli Enti Locali
Il ministro della pubblica istruzione provvede:
-alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati
-all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata,
- Necessità del titolo di specializzazione (possono essere utilizzati docenti di ruolo senza titolo solo nel caso in cui manchino docenti di ruolo e anche non
di ruolo specializzati, comma 6)
La valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti avviene sulla base del piano educativo individualizzato.
Nella scuola dell'obbligo sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
Le prove vengono sostenute con l’uso degli ausili loro necessari.
NOTA BENE....D.L.G.66/2017 ARTICOLI 3-7 COMPETENZE E CERTIFICAZIONE
cosa cambia dal 1 Gennaio 2019
PROFILO DI
FUNZIONAMENTO
ELABORAZIONE DEL PEI
PROGETTO INDIVIDUALE
D.Lgs 66/2017
“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”
come modificato dal D.Lgs 96/2019
D.Lgs 66/2017
Definisce l’inclusione scolastica;
introduce nuove disposizioni per favorire l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti scolastici nazionali;
modifica la programmazione delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l'accoglienza di alunni con disabilità;
Introduce la documentazione medica e scolastica sulla base del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)
promuove la partecipazione della famiglia e delle associazioni nel processo di inclusione scolastica degli studenti disabili;
assicura il coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all’autodeterminazione;
introduce i Gruppi per l’inclusione (territoriali e interni alle Istituzioni Scolastiche);
affida alla rete interistituzionale il processo di inclusione scolastica.
D.Lgs 66/2017 Art.1
L’INCLUSIONE SCOLASTICA
riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
D.Lgs 66/2017 Art.1
RUOLO DELLA FAMIGLIA E DELLE ASSOCIAZIONI
Promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale».
La famiglia richiede l’accertamento della disabilità all’INPS;
Che una volta ottenuta, la trasmette all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), all’Ente Locale competente e all’Istituzione scolastica, rispettivamente per la predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto Individuale e del PEI.
D.Lgs 96/2019 Art.5
NUOVE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE SU BASE ICF PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
Commissioni mediche e modifiche alla legge 104/92.
La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
Successivamente è redatto un profilo di funzionamento
secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
ai fini della formulazione del Progetto Individuale e per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
D.Lgs 96/2019 Art.5 comma 2 MODIFICA la L.104/92
L’accertamento della condizione di disabilità è propedeutico alla redazione del
profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del
Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328
D.Lgs 96/2019 Art.5 commi 3 e 4
IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto,
è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da:
uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale,in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.
…è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica.
… redatto con la collaborazione dei genitori nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica.
è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona
D.Lgs 66/20197 COME MODIFICATO DAL D.Lgs 96/2019 Art.7
IL PEI
è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’articolo 9;
tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.
individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie,
anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata,
nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e
la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3;
…. è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre ottobre;
è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia
è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.
Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
D.Lgs 96/2019 Art.8
PIANO PER L’INCLUSIONE (PPI)
Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che
definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
D.Lgs 66/2017 e D.Lgs/96/2019 Art.9
GRUPPI TERRITORIALI PER L’INCLUSIONE
Il Decreto istituisce i gruppi per l’inclusione scolastica istituiti con le seguenti decorrenze:
GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale) con compiti di consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, fornisce supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) e alle reti di scuole per la progettazione e realizzazione dei Piani di formazione in servizio (D.Lgs 66/2017).
GIT (Gruppo Inclusione Territoriale), a livello di ambito territoriale, uno per ogni provincia. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR. Supporta inoltre le Istituzioni Scolastiche nella definizione del PEI secondo la prospettiva ICF (D.Lgs 96/2019).
CTS (Centro Territoriale Supporto), si tratta di istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.
D.Lgs 66/2017 e D.Lgs/96/2019 Art.9
GRUPPI PER L’INCLUSIONE INTERNI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione), che già opera nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. È composto da docenti, eventualmente personale ATA e specialisti ASL con il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti nell’attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità (D.Lgs 96/2019)
GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) composto dal team dei docenti o dal Consiglio di Classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne, l’alunno disabile, nonché con il necessario supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL. (D.Lgs 96/2019)
D.Lgs 96/2019 Art.10
Individuazione e assegnazione delle MISURE DI SOSTEGNO
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il dirigente scolastico,sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell’autonomia per i posti di sostegno.
Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti, i quali, relativamente all’assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis.
Decreto 66 /2017 Art.15
Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti compiti:
analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
proposte di accordi inter‐istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico/didattica e disciplinare;
pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.
INCLUSIONE E RETE
Il D.Lgs 66/2017 come modificato dal D.Lgs 96/2019 pone in particolare rilievo l’interistituzionalità del progetto inclusivo.
I documenti per l’inclusione prevedono la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale).
L’azione dei gruppi di lavoro per l’inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6).
Grazie a questa impostazione il processo di inclusione è affidato all’azione di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio.