Nella scuola secondaria di secondo grado si pone il problema della validità del titolo di studio, in relazione a questa sono possibili i seguenti percorsi
1.percorso ordinario → si consegue il diploma con validità legale
2.percorso personalizzato → si consegue il diploma con validità legale
con contenuti semplificati
con contenuti equipollenti
3. percorso differenziato → si consegue un attestato di crediti formativi e competenze
percorso integrato
1 PERCORSO ORDINARIO
Obiettivi didattici sono quelli della classe, individuati dai gruppi disciplinari per la classe e l’indirizzo in conformità alle:
PER IL LICEO: Indicazioni Nazionali, (D.Lgs 297/94, Decreto Interministeriale 211 del 7/10/2010 e DPR n°89 del 15 marzo 2010)
PER IL TECNICO: Linee Guida (D.Lgs 297/94, Direttiva MIUR 4 e 5 del 16/01/2012 e DPR n°88 del 15 marzo 2010)
PER IL PROFESSIONALE: Linee Guida (D.Lgs 297/94, Direttiva MIUR 4 e 5 del 16/01/2012 e D.Lgs. 61/2017)
Verifiche: all’alunno vengono somministrate le stesse verifiche scritte della classe proposte in maniera semplificata, in particolare le consegne possono essere semplificate e/o “spacchettate” dagli insegnanti di sostegno. Le verifiche orali saranno programmate e verteranno sui contenuti del programma o su parti limitate di questo. L’alunno potrà utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel PEI e può avvalersi della presenza dell’insegnante di sostegno. (L.104/92 Art.16)
la valutazione degli apprendimenti di ciascuna disciplina avviene utilizzando le griglie elaborate dai gruppi disciplinari per la classe e l’indirizzo (si rimanda ai criteri di valutazione definiti nel PTOF).
le prove scritte sono quelle inviate dal Ministero
il colloquio segue la scansione indicata dal Ministero
la valutazione avviene con la griglia proposta dal Ministero
si consegue il diploma con validità legale
2a PERCORSO PERSONALIZZATO con contenuti semplificati
Obiettivi didattici sono quelli della classe, individuati dai gruppi disciplinari per la classe e l’indirizzo in conformità alle Linee guida (Tecnico e professionale) e alle Indicazioni Nazionali (liceo)
Verifiche: le verifiche scritte e orali vertono sui contenuti del programma somministrati in forma semplificata o su parti limitate di questo. Le verifiche scritte possono essere rese equipollenti (mezzi e/o forma diverse) e quelle orali saranno programmate. L’alunno può utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel PEI e avvalersi della presenza dell’insegnante di sostegno.
la valutazione degli apprendimenti di ciascuna disciplina avviene utilizzando le griglie elaborate dai gruppi disciplinari (si rimanda ai criteri di valutazione definiti nel PTOF) ed eventualmente modificate in relazione ai contenuti semplificati; si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi fissati per le singole discipline, dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno profuso, dell’interesse dimostrato nelle attività educative e didattiche. (L.104/92 art.16 comma 3).
2b PERCORSO PERSONALIZZATO con contenuti equipollenti
Obiettivi didattici sono quelli individuati dai gruppi disciplinari per la classe e l’indirizzo in conformità alle Linee guida (Tecnico e professionale) e alle Indicazioni Nazionali (liceo). Per consentire all’alunno di conseguire gli obiettivi didattici è prevista la sostituzione parziale dei contenuti delle singole discipline. I docenti curricolari in collaborazione con quelli di sostegno individueranno all’interno della programmazione di ogni disciplina gli argomenti più significativi e a maggior valenza formativa. (art.318 del D.Lgs 297/94).
Verifiche: vengono somministrate verifiche scritte e orali che vertono sui contenuti del programma a maggior valenza formativa ed eventualmente su parti limitate del programma. Le verifiche scritte possono essere rese equipollenti e quelle orali saranno programmate. L’alunno può utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel PEI e avvalersi della presenza dell’insegnante di sostegno.
la valutazione degli apprendimenti di ciascuna disciplina (si rimanda ai criteri di valutazione definiti nel PTOF) avviene utilizzando griglie i cui indicatori, opportunamente scelti e declinati, sono ricavati dalle griglie elaborate dai gruppi disciplinari; si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi fissati per le singole discipline, dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno profuso, dell’interesse dimostrato nelle attività educative e didattiche. (L.104/92 art.16 comma 3).
Le prove equipollenti devono consentire di verificare il conseguimento degli obiettivi didattici e delle competenze PECUP.
Le prove equipollenti sono definite nel DPR 323/98 (regolamento Esami di Stato), sono previste solo per gli alunni con PEI semplificato
Possono consistere:
nell’utilizzo di mezzi tecnici: la prova viene svolta con l’ausilio del PC o di altri strumenti informatici (Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001)
in modalità diverse: es. prove strutturate/semistrutturate, risposta multipla, Vero/Falso, ecc. (D.M. 26/8/81 - art. 16 L. 104/92)
nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti ma che conservano la medesima valenza formativa (D.Lgs 207/94 art.318)
Possono essere svolte in un tempo maggiore rispetto a quello previsto per la classe (comma 3 art. 318 del D.L.vo n. 297/94)
3 PERCORSO DIFFERENZIATO
Il percorso con obiettivi differenziati non consente il conseguimento del diploma con validità legale ma di un attestato che potrà essere utilizzato come credito formativo per l’accesso alla formazione professionale e per seguire un percorso integrato tra scuola ed Enti di formazione professionale regionali (es.: CIF, Is.For.Coop), in base a specifico progetto (art. 3, O.M. 267/1997).
Nel caso in cui un alunno, nonostante gli interventi di sostegno e recupero, non riesce a conseguire gli obiettivi disciplinari che gli consentono di ottenere il diploma con validità legale, il Cdc propone alla famiglia e ai Servizi il passaggio alla programmazione differenziata.
Se la proposta di passaggio al percorso differenziato avviene in corso d’anno è necessario compilare un nuovo PEI in cui, oltre ad esplicitare le motivazioni del passaggio, vengono definiti gli obiettivi didattici individualizzati per ogni disciplina.
Si precisa che la decisione finale sul tipo di programmazione che l’alunno deve seguire è della famiglia che la sottoscrive
La famiglia può anche rifiutare la proposta del consiglio di classe e in questo caso l’alunno prosegue con il percorso scolastico personalizzato.
La scuola deve verificare che siano chiare ai genitori le conseguenze di ogni decisione presa in questo ambito. Ossia cosa comporta l’accettazione del percorso differenziato e quali possono essere i rischi di insuccesso a cui lo studente può andare incontro se deve proseguire con il percorso personalizzato e sostenere le relative prove di verifica e valutazioni.
Nella programmazione differenziata è necessario definire con precisione gli obiettivi didattici che sono riferiti unicamente al PEI e indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente.
Vengono somministrate verifiche scritte e orali che vertono sui contenuti relativi alle programmazioni individualizzate riferite esclusivamente al PEI. Le verifiche scritte sono costruite dall’insegnante di sostegno in collaborazione con i docenti curricolari delle singole discipline e tarate sugli obiettivi individuati nel PEI. L’alunno può utilizzare gli strumenti compensativi individuati nel PEI ed usufruire della presenza dell’insegnante di sostegno.
La valutazione degli apprendimenti avviene utilizzando griglie di valutazione elaborate ad hoc in relazione alla prova svolta e al raggiungimento degli obiettivi e delle competenze previste dal PEI. Tali valutazioni hanno, pertanto, valore solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi individuati nel PEI e non consentono la promozione legale e il conseguimento del diploma. Nelle valutazioni si terrà conto delle condizioni socio-ambientali dell’alunno; dell’interesse dimostrato nelle attività educative e didattiche, dell’impegno profuso; delle competenze raggiunte e del grado di maturazione della personalità dei progressi rispetto alla situazione di partenza.
Passaggio dal Percorso Differenziato a quello Personalizzato
L’alunno che segue un percorso differenziato, per cui al termine della scuola secondaria di II grado non può conseguire il diploma, ha comunque la possibilità di passare al percorso personalizzato che conduce al conseguimento del titolo di studio.
Nel caso in cui l’alunno dimostri di aver superato nel tempo le difficoltà che gli impedivano il conseguimento degli obiettivi disciplinari stabiliti per la classe, i docenti del Cdc prendono in considerazione il passaggio al percorso semplificato.
La decisione, adeguatamente motivata, di passare dal percorso differenziato a quello personalizzato spetta al consiglio di classe, anche in seguito a motivata richiesta della famiglia.
Quando si fa?
al termine dell’obbligatorietà scolastica (compimento del sedicesimo anno) si propone agli alunni che seguono la programmazione differenziata
Quali sono le finalità?
è la formazione complessiva del ragazzo disabile e il suo avvicinamento progressivo all’esercizio di un ruolo lavorativo, favorendo la crescita generale della persona, i suoi livelli di autonomia personale e sociale, la maturità affettiva e relazionale, fornendo alcune capacità operative spendibili nel mondo del lavoro.
Come vi si accede?
tramite convenzione tra scuola superiore e un centro di formazione professionale o cooperativa protetta o un centro diurno
la segnalazione viene fatta dal servizio territoriale ASL/ente convenzionato a Città Metropolitana. L’alunno e la sua famiglia confermano attraverso l’iscrizione al centro di formazione scelto (IS.FOR., CIF, FORMER…).
La convenzione stipulata tra il Dirigente scolastico e il centro/cooperativa scelta consiste in 2.100 ore di formazione
Come si svolge?
il percorso prevede la presenza dell’alunno alternativamente a scuola o presso il centro individuato, secondo un calendario concordato, per un monte ore annuale di 350 ore.
il percorso integrato si conclude al termine del percorso scolastico ma la formazione professionale prosegue sino ad esaurimento delle ore assegnate.
L’insegnante di sostegno mantiene i rapporti con il centro di formazione ma è presente solo in ambito scolastico.
Le competenze acquisite durante il percorso integrato, vengono condivise con la scuola e riportate nell’attestato dei crediti formativi rilasciato al termine della scuola superiore di secondo grado.