- L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato per gli studenti con disabilità viene attuata sempre in base al Piano Educativo Individualizzato (PEI).
- La valutazione degli alunni con disabilità al termine degli esami del I Ciclo deve essere sempre riportata agli obiettivi attesi nel Piano Educativo Individualizzato.
- Considerata la complessità delle tipologie di disabilità, non è possibile fissare dei criteri che possano essere considerati validi per tutti gli alunni e le alunne, perciò l’insegnante di sostegno, congiuntamente al Consiglio di Classe, avrà riguardo a declinare i sopraindicati criteri e di progettare prove coerenti in base al Piani Educativi Individualizzati dei candidati al fine di sottolineare i progressi raggiunti sia per ciò che concerne il livello di apprendimento raggiunto sia quello relativo alla maturazione personale verificati nel corso del percorso triennale scolastico.
La valutazione per gli alunni con disabilità va sempre riferita al PEI e tiene in considerazione i seguenti punti:
- il comportamento;
- le discipline;
- le attività svolte.
(Rif. D. Lgs n.62/2017 art.11). Il voto va indicato in decimi
IL COLLOQUIO D'ESAME
Il colloquio verte su argomenti legati soprattutto sul vissuto individuale e sull’esperienza scolastica del candidato.
Per consentire alle alunne e agli alunni con disabilità di affrontare la prova con la massima serenità, riducendo le situazioni di stress emotivo, sarà prospettata agli alunni la possibilità di pronunciarsi su temi a loro scelta percorrendo il percorso programmato con loro. I docenti, faranno da guida all’alunno nell’esposizione dei contenuti individuati e approfonditi, verificando il grado di preparazione culturale e il livello di maturità raggiunto dal candidato.
Nei casi di peculiare gravità, è auspicabile che il colloquio venga guidato primariamente dall’insegnante di sostegno insieme e parallelamente a possibili interventi degli insegnanti curriculari (se possibile, un argomento anticipatamente definito con l’insegnante di sostegno).
La valutazione dell’esame terrà conto del voto di ammissione, dell’esito delle verifiche scritte e orali, del colloquio e dei progressi evidenziati rispetto al livello di partenza e dell’impegno dimostrato nel corso del triennio.
Gli alunni in gravità che non si presentano agli esami, e solo a quelli, verrà rilasciato un “Attestato di credito formativo” valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o, in alternativa, dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi a valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Nel diploma finale consegnato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle appese all’albo d'istituto non viene fatto cenno alle modalità di esecuzione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17)
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER ALUNNI IN USCITA DALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
D.M. 742/2017 (solo per alunni/e in uscita dalle classi terze)