Ordinanza 23 febbraio 2020 Emilia-Romagna

ORDINANZA del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna

(in G.U. 25 febbraio 2020, n. 47)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto che si sono verificati finora nove casi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l'elevato numero di contatti nelle strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 legge n. 833/1978, art. 117, D.L. n. 112/1998 e art. 50, D.L. n. 267/2000;

Ordina:

Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

f) si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:

1. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

5. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;

8. i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;

9. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;

g) le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;

h) le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;

i) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

j) deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;

k) sospensione delle procedure concorsuali.


Art. 2. Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).