Calabria

Ordinanza n. 1 del 27 febbraio 2020, Ordinanza ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure di informazione e prevenzione

(misure di informazione e prevenzione ed ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina, ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus)

Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020, Individuazione delegati del soggetto attuatore.

(il dirigente pro-tempore della U.O.A. di Protezione Civile ed il Dirigente Generale protempore del Dipartimento Tutela della salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria sono individuati quali delegati del Soggetto Attuatore)

Ordinanza n. 3 del 8 marzo 2020, Ordinanza ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 obbligo di quarantena domiciliare per i soggetti rientranti nella Regione Calabria dalla Regione Lombardia e dalle province di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020

(obbligo di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente e di quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per i soggetti rientranti da determinate aree)

Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività ambulatoriali e dei ricoveri e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19 nella regione Calabria

(sospensione delle attività ambulatoriali e dei ricoveri fino al 3 aprile 2020, eccetto prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni di emergenza. Costituzione unità di crisi regionale presso la Protezione civile. Procedure controllo passeggeri in arrivo presso gli aeroporti della regione Calabria provenienti da scali nazionali).

Ordinanza n. 5 del 11 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione temporanea delle attività̀ relative agli esercizi di barbiere, parrucchiere, centri estetici

(fino al 3 aprile 2020 sospensione delle attività in esercizi di barbiere, parrucchiere e centri estetici).

Ordinanza n. 6 del 11 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Continuità nel trattamento dei rifiuti urbani

(con decorrenza immediata, obbligo per tutti i gestori degli impianti pubblici di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e ed i gestori degli impianti privati di trattamento e smaltimento dichiarati di interesse pubblico, di assicurare senza soluzione di continuità̀ l’erogazione del servizio pubblico essenziale sino alla vigenza del DPCM 8 marzo 2020).

Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020, Ordinanza ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 obbligo di quarantena domiciliare per i soggetti rientranti nella Regione Calabria da altre regioni o dall’estero

(i residenti o domiciliati in regione che rientrano da altre regioni o dall’estero, devono comunicare la loro presenza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria della provincia di riferimento. Obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi. Chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone)

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020, Ordinanza ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 Costituzione Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale

(costituzione della task force operativa Covid- 19 che opera a diretto supporto dell’unità di crisi regionale, per gli aspetti tecnico scientifici connessi all’emergenza sanitaria in atto)

Ordinanza n. 9 del 16 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Riduzione servizi di trasporto locale.

(riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea. Garantiti i trasporti verso strutture o centri sanitari e ospedali, per il pendolarismo lavorativo, per l'accesso ai capoluoghi di provincia per fruire dei servizi istituzionali essenziali, per i servizi necessari a raggiungere gli esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di prima necessità)

Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 Chiusura del Comune di Montebello Jonico (RC).

(dal 17 fino al 31 marzo 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari; l’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)

Ordinanza n. 11 del 17 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 Chiusura del Comune di San Lucido (CS).

(dal 17 marzo fino al 31 marzo 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari; l’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)

Ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.

(fino al 3aprile 2020 obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni; consentiti solo spostamenti individuali temporanei, motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; spostamenti con l’animale d’affezione per esigenze fisiologiche e attività motoria per ragioni di salute solo in prossimità dell’abitazione; chiusura domenicale esercizi commerciali).


Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 Chiusura del Comune di Cutro (KR)

(dal 21 marzo fino al 31 marzo 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari; l’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)

Ordinanza n. 14 del 21 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure. Necessaria adozione di strumenti extra-ordinem, per assicurare il trattamento dei rifiuti

(il Consorzio Valle Crati è autorizzato, in via d’urgenza e al massimo per i successivi 8 mesi, nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio, alla coltivazione della discarica di San Giovanni in Fiore loc. Vetrano, limitatamente al sovralzo della porzione del lotto 1)


Ordinanza n. 15 del 22 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazioni di spostamento su tutto il territorio regionale

(fino al 3 aprile 2020, divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo spostamenti derivanti da esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali o per gravi motivi di salute. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni)


Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS)

(dal 21 al 31 marzo 2020: 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari; l’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)

Ordinanza n. 17 del 23 marzo 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Serra San Bruno (VV)

(fino al 3 aprile 2020: 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari; l’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)

Ordinanza n. 18 del 24 marzo 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Bocchigliero (CS)

(dal 24 marzo al 3 aprile 2020: 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari; l’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)


Ordinanza n. 19 del 27 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 disposizioni relative ai Comuni Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero e Vallefiorita (CZ)

(dal 24 marzo fino al 3 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari)

Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali

(sottoposizione al test Covid-19/SARS-Cov-2 di tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e residenziali, soggetti ad esposizione, di tutti i pazienti ospedalizzati e di tutti gli ospiti delle strutture residenziali che presentano sintomi compatibili; l’operatore sanitario, in caso di tampone positivo, viene posto in isolamento per 14 gg)

Ordinanza n. 21 del 28 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC)

(dal 28 marzo fino al 10 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari)

Ordinanza n. 22 del 30 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV)

(dal 30 marzo fino al 12 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici; Possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari)

Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 proroga delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 10-11-13-16-17-18-19-21/2020

(proroga delle misure delle precedenti ordinanze fino al 12 aprile 2020)

Ordinanza n. 24 del 1 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 disposizioni relative al Comune di Oriolo (CS)

(dall’1 fino al 13 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici; possono varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari)

Ordinanza n. 25 del 3 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, proroga delle disposizioni previste dalle ordinanze precedenti

(proroga fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni previste dalle ordinanze n. 1/2020,n. 3/2020, n. 4/2020, n. 7/2020, 12/2020, n. 15/2020, n. 22/2020 e n. 23/2020)

Ordinanza n. 26 dell’8 aprile 2020, Ordinanza ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, d’integrazione dell’ordinanza n. 8/2020

(integrazione della Task force Covid-19)

Ordinanza n. 27 del 9 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, ulteriori provvedimenti per il Comune di San Lucido (CS)

(divieto di allontanamento dal Comune per tutti gli individui ivi presenti, obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per tutte le persone, rafforzamento degli screening sanitari)

Ordinanza n. 28 del 10 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Gestione dei rifiuti

(maggiore frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziata, fornire alle utenze positive al Covid-19 e a quelle in quarantena obbligatoria attrezzature adatte ad evitare la diffusione del contagio, istituendo un servizio di raccolta ad esse dedicato. Sottoposizione ad igienizzazione dei rifiuti indifferenziati provenienti dalle utenze positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria)

Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di contenimento ulteriori

(disposizioni valide fino al 3 maggio 2020: sono consentiti gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o di stretta necessità. Sospensione fino al 26 aprile della attività ambulatoriali, nonché i ricoveri differibili. Obbligo di utilizzo della mascherina)

Ordinanza n. 30 del 14 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, ulteriori provvedimenti per il Comune di Torano Castello (CS)

(divieto di allontanamento dal Comune per tutti gli individui ivi presenti, obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per tutte le persone, rafforzamento degli screening sanitari)

Ordinanza n. 31 del 16 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, proroga delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 6/2020

(prorogata fino alla vigenza del DPCM 10 aprile 2020 l’ord. n. 6 dell’11 marzo 2020)

Ordinanza n. 32 del 17 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, stabilimenti balneari, attività di trasformazione dei prodotti industriali

(consentiti gli spostamenti, per non più di una volta giorno e di un solo componente del nucleo familiare, all’interno del proprio Comune o verso altri Comuni limitrofi per motivi relativi allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali. Consentiti interventi di manutenzione nei parchi acquatici, stabilimenti balneari. Consentite le attività di trasformazione dei prodotti industriali)

Ordinanza n. 33 del 18 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, proroga dei provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS)

(prorogate fino al 03 maggio 2020 le misure fissate nell’ordinanza n. 11/2020 come integrate dall’ordinanza n. 29/2020)

Ordinanza n. 34 del 24 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, relativa ai Comuni di Oriolo (CS), Melito Porto Salvo (RC), Montebello Jonico (RC), Cutro (KR), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), Bocchigliero (CS), Chiaravalle centrale (CZ), Fabrizia (VV), Torano Castello (CS) e San Lucido (CS)

(prorogate fino al 03 maggio 2020 nei Comuni di Montebello Jonico (CS), Melito Porto Salvo, Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) le misure fissate nelle ord. N. 21, 24/2020 integrate dall’ord. n. 29/2020 e le ord. n. 30/2020 e n. 33/2020. Il 27 aprile 2020 cessano nei Comuni di Montebello Jonico (RC), Cutro (KR), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV) Chiaravalle Centrale (CZ) e Fabrizia (VV) le misure fissate nelle ord. n. 10, 13, 16, 17 18, 19 integrate dall’ord. N. 29/2020)

Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, relativa alle prestazioni di specialista ambulatoriale

(l’ordinanza, con efficacia dal 27 aprile 2020, consente le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate in grado di garantire le misure di distanziamento sociale. Rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti. Consentite le sedute di vaccinazione garantite con adeguate precauzioni)

Ordinanza n. 36 del 24 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, relativa alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche

(revocata la chiusura domenicale e nei giorni festivi delle attività commerciali consentite. Gli spostamenti verso questi luoghi sono consentiti per assoluta necessità collegata allo svolgimento di attività agricole e di allevamento di animali. Consentita la consegna a domicilio da parte di attività di ristorazione e somministrazione di bevande)

Ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale

(dal 29 aprile 2020 consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per svolgere sport individuali, per raggiungere imbarcazioni di proprietà per manutenzione una sola volta al giorno o per l’assistenza di persone non autonome. Confermata l’ordinanza n. 32/2020 e n. 36/2020. Consentita la ripresa di attività di ristorazione, pizzerie, rosticcerie, pasticceria e agriturismo a mezzo asporto o con somministrazione attraverso il servizio con tavoli all’aperto)

Ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria

(ordinanza con efficacia dal 4 maggio 2020. Consentito ai cittadini calabresi il rientro nella propria residenza con manifestazione della volontà 48 ore prima. Ai rientri deve seguire l’isolamento volontario domiciliare di 14 giorni. La comunicazione del rientro deve essere inviata al Medico di condotta)

Ordinanza n. 39 del 03 maggio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 3 comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, proroga delle disposizioni per il Comune di Torano Castello (CS)

(prorogate fino al 10 maggio 2020 le misure fissate nell’ordinanza n. 30/2020 nel Comune di Torano Castello (CS) Divieto di allontanamento dal Comune per tutti gli individui ivi presenti, obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per tutte le persone, rafforzamento degli screening sanitari)

Ordinanza n. 40 del 06 maggio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle prestazioni di specialista ambulatoriale erogate dalle strutture pubbliche

(ordinanza efficacia dal 11 maggio 2020. Garantite le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso strutture pubbliche in grado di garantire le misure di distanziamento sociale. Rimandata l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture ospedaliere)

Ordinanza n. 41 del 09 maggio del 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, relativa agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive

(consentito ai residenti in Calabria raggiungere le seconde abitazioni, se ubicate nel territorio regionale, individualmente o con un familiare convivente per motivazioni di manutenzione e rientro in giornata. Consentito raggiungere i cimiteri individualmente o con familiare. Consentita attività sportiva in strutture e circoli sportivi se svolta in spazi aperti che consentono il distanziamento. Consentito lo spostamento di persone fisiche, dotate di tesserino di idoneità, per la raccolta di frutti spontanei della terra)






Ordinanza n. 53 del 2 luglio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la ripresa degli sport di contatto e di squadra

(dal 6 luglio 2020 consentita la ripresa di sport di contatto e squadra nel rispetto delle misure minimi per prevenire il contagio. Sono fatti salvi gli indirizzi dettati dalle federazioni di ogni disciplina. Il mancato rispetto delle misure comporta la sospensione dell’attività fino a ripristino delle condizioni di sicurezza).

Ordinanza n. 54 del 3 luglio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Gestione dei rifiuti

(corretta gestione dei rifiuti. Individuazione di impianti extraregionali dove conferire i rifiuti prodotti dagli impianti regionali di trattamento pubblici e privati)

Ordinanza n. 55 del 16 luglio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 14 luglio 2020

Allegati A, B, nota esplicativa.

(fino al 31 luglio per tutte le attività si applicano le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate nel DPCM 11 giugno 2020. Vietato l’assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Uso della mascherina nei luoghi chiusi e aperti in cui non c’è distanziamento interpersonale)

Ordinanza n. 56 del 21 agosto 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Gestione rifiuti

(corretta gestione dei rifiuti. La società Ewaste deve accettare nella discarica per rifiuti non pericolosi i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati fino ad un quantitativo di 300 t/giorno)

Ordinanza n. 57 del 24 luglio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di trasporto pubblico

(garantiti tutti i collegamenti sul territorio regionale con ripristino del 100%dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. Aumento del servizio ferroviario rispetto alla programmazione attuata fino al 14 giugno. Le società devono garantire interventi di sanificazione dei mezzi straordinari e ripetuti)

Ordinanza n. 58 del 06 agosto 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione Allegato A ordinanza 55/2020

(integrazione allegato A ord. 55/2020 contenente linee guida riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Rimangono valide le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali. Il mancato rispetto delle misure contenute nell’ordinanza determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge)

Ordinanza n. 59 dell’8 agosto 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative DPCM 7 agosto 2020

(decorrenza immediata e fino al 7 settembre 2020 è consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttivo, ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), piscine, palestre ecc. Vietato l’assembramento luoghi pubblici o aperti al pubblico, uso della mascherina se non può essere rispettato distanziamento interpersonale)

Ordinanza n. 60 del 12 agosto 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi collegati ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche

(dal 13 agosto fino al 7 settembre 2020 le persone che fanno ingresso o rientrano nel territorio regionale avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Croazia, Grecia, Malta o Spagna devono presentare attestazione di essersi sottoposti a tampone risultato negativo o obbligo di sottoporsi a tampone entro 48 ore dall’ingresso. Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico)

Ordinanza n. 61 del 13 agosto 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ad attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, all’aperto o al chiuso

Allegato contenente nota esplicativa.

(dal 13 agosto al 7 settembre 2020, o data antecedente nel caso la curva dei contagi torni ad un livello di bassa trasmissibilità, sono sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, nei lidi balneari)

Ordinanza n. 62 del 13 agosto 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Gestione rifiuti

(ulteriori misure per la corretta gestione dei rifiuti. L’ordinanza ha validità per 6 mesi successivi alla sua emanazione).

Ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado

Allegati 1, 2, 3, 4 e nota esplicativa dell’ordinanza.

(per la ripresa delle attività scolastiche, dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia è data attuazione all’allegato 1 dell’ordinanza. Entro il 1 settembre 2020 ripresa tutte le attività dei servizi educativi per l’infanzia gestiti da privati. Entro 24 settembre dei servizi gestiti da enti pubblici. Piena operatività delle attività di screening con test sierologici sul personale docente e non a partire dal 24 agosto)