Decreto n. 23 del 21 febbraio 2020, Rischio sanitario COVID-19. Attivazione e convocazione dell’Unità di Crisi Regionale – U.C.R. ai sensi del “Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze” nell’ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell’11 febbraio 2013)
(attivazione dell'Unità di Crisi Regionale e del Coordinamento Tecnico in Emergenza, rinviando a successivo decreto la disattivazione dell’Unità di Crisi in questione)
Decreto n. 24 del 23 febbraio 2020, Rischio sanitario COVID-19. Interventi urgenti di protezione civile in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate
(dichiarazione dello “stato di crisi” sul territorio regionale a partire dal giorno 21 febbraio 2020 e attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l’assistenza agli Enti Locali per l’intervento di soccorso e superamento dell’emergenza)
Ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il trasporto Pubblico Locale su ferro
(ordine alle società che offrono un servizio di trasporto pubblico locale su ferro di ridurre, a partire dal 14 marzo 2020, l’offerta dei servizi, mantenendo il livello dei servizi essenziale al fabbisogno di mobilità e garantendo la distanza minima di sicurezza di utenti e lavoratori all’interno dei convogli e delle stazioni. Tali disposizioni restano in vigore fino al 25 marzo, salvo diverse ulteriori indicazioni)
Ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua
(ordine agli enti di servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su acqua di ridurre, entro il 14 marzo 2020, l’offerta dei servizi, avendo cura di mantenere il livello di servizi essenziale a soddisfare il fabbisogno di mobilità e di garantire la distanza minima di sicurezza di utenti e lavoratori all’interno dei mezzi e delle aree di fermata. Disposizioni in vigore sino al 25 marzo 2020, salvo diverse ulteriori indicazioni)
Ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici
(ordine ai Comuni autorizzanti i servizi di trasporto pubblico non di linea - taxi – con autovettura e natanti, di ridurre l’offerta di servizi, avendo cura di mantenere un numero adeguato di autovetture per singolo turno e di garantire la distanza di sicurezza di utenti e operatori. Si sospendono i servizi atipici, salvo quei servizi atti a garantire spostamenti ammessi dal DPCM 11 marzo 2020. Disposizioni in vigore sino al 25 marzo 2020, salvo diverse ulteriori indicazioni)
Decreto n. 31 del 19 marzo 2020, Disposizioni temporanee urgenti inerenti le procedure amministrative di conferimento dei sottoprodotti di origine animale (siero e altri sottoprodotti a base di latte ordinariamente destinati al consumo umano) presso gli stabilimenti termoelettrici alimentati a biogas con nesso agricolo. D. Lgs. n. 387/2003 art. 12 - DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014). Reg. (CE) 1069/2009; Reg (UE) 142/2011; DM 25.02.2016, n. 5046; DGR n. 1835/2016
(disposizione delle procedure temporanee urgenti per il conferimento di taluni sottoprodotti di origine animale – c.d. SOA – presso gli impianti di produzione di energia alimentati da biogas, per sopperire alla parziale interruzione delle ordinarie attività dell'industria agro-alimentare casearia, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Disposizioni con efficacia sino al 30 settembre 2020)
Ordinanza n. 32 del 19 marzo 2020, Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.
(Si prevedono modalità derogatorie alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e per i rifiuti delle aree dichiarate focolaio dell’infezione. Provvedimento con validità di sei mesi, eventualmente prorogabile)
Ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone
(chiusura di parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria; limitazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori dal centro abitato; limitazioni nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario; disposizioni in vigore sino al 3 aprile 2020, salvo proroga)
Ordinanza n. 34 del 24 marzo 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Proroga delle disposizioni per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici
(proroga della validità delle ordinanze n. 28 del 12 marzo 2020, n. 29 del 12 marzo 2020 e n. 30 del 18 marzo 2020 sino al 3 aprile 2020)
Decreto n. 35 del 1 aprile 2020, Rischio sanitario COVID-19. Dichiarazione dello stato di crisi per il settore primario
(dichiarazione dello stato di crisi del settore primario in relazione alle restrizioni derivate dal COVID-19)
Ordinanza n. 36 del 2 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Ulteriore proroga dell’efficacia delle disposizioni per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
(il termine di validità delle ordinanze n. 28 del 12 marzo 2020, n. 29 del 12 marzo 2020 e n. 30 del 18 marzo 2020 è prorogato sino al 13 aprile 2020)
Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone
(proroga della validità dell’ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020; adozione di ulteriori misure, sino al 13 aprile 2020: divieto di mercati all'aperto e al chiuso di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano che preveda unico varco di accesso separato da quello di uscita, sorveglianza sul rispetto del divieto di assembramento, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca per venditori e compratori; vendita di prodotti florovivaistici solo con consegna a domicilio; obbligo di utilizzo di mascherine e guanti per tutti gli esercizi commerciali; articoli di cancelleria consentito anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari)
Ordinanza n. 38 del 04 aprile 2020, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.
(chiusura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 5 e 12 e di lunedì 13 aprile 2020)
Ordinanza n. 39 del 06 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
(adozione di misure atte a contenere la diffusione del contagio nei servizi di trasporto pubblico locale su ferro, su acqua e gomma, non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, quali l’obbligo dell’uso di mascherina e guanti, sanificazione di maniglie e sostegni, ecc. Le disposizioni di tale ordinanza sono valide fino al 13 aprile 2020 ed integrano le precedenti ordinanze nn. 28 e 29 del 12 marzo 2020 e n. 30 del 18 marzo 2020)
Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
(dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020: chiusura di tutti gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 e 1° maggio; divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano che preveda delle condizioni minimali previste dal presente decreto; previsione di misure per la gestione degli altri esercizi commerciali: ad es. vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati e librerie e cartolerie solo due giorni alla settimana; limitazioni previste per gli spostamenti all’esterno della proprietà privata: individuali, salvo con minori di anni 14, con obbligo di utilizzo di mascherine o simili nonché di guanti o gel; proroga di taluni misure previste da precedenti decreti)
Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020, Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.
(si consente, ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti e ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero, l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%. Si prevedono le aree adibite agli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti e le deroghe del presente provvedimento. Tale provvedimento ha validità di sei mesi)
Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
(si consente la vendita di cibo da asporto nei modi stabiliti dalla presente ordinanza. Revoca della disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie. Per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie indicate dalla presente ordinanza. Si consente l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso della mascherina e i guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020 compreso)
Ordinanza n. 43 del 27 aprile 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
(si consente, dalle ore 18 del 27 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante. A partire alle ore 6 del 28 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso vale quanto segue: si consente ai residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri; negli ambienti di lavoro si applica il protocollo firmato dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e ogni successiva modifica e integrazione)