Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedi anche il testo pubblicato in G.U. in formato pdf)

(dal 23 febbraio e per la durata di 14 giorni: misure di contenimento, con divieto di allontanamento e accesso e sospensione attività scolastiche, sportive, commerciali, ecc., per alcuni comuni [cd. “ZONE ROSSE”] della Regione Lombardia [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini] e Veneto [Vò]; obbligo di comunicazione ad ASL competente per persone che sono transitate nei comuni indicati dal 1 febbraio; applicazione lavoro agile; utilizzo forze di polizia ed armate da parte del prefetto)


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedi anche il testo pubblicato in G.U. in formato pdf)

(misure di contenimento per le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, fino al 1° marzo: sospensione attività scolastiche e universitarie, esami di guida; limitazione attività giudiziarie fino al 15 marzo per distretti ricomprendenti comuni in “zona rossa”; conferma d.m. Ministero Salute)


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedi anche il testo pubblicato in G.U. in formato pdf)

(misure di contenimento per il periodo 2-8 marzo: ulteriori misure per le “zone rosse”, ad es. obbligo utilizzo dispositivi protezione individuali per accesso servizi pubblici ed esercizi commerciali. Misure di contenimento [“zone arancioni”]per regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e provincie di Pesaro e Urbino e Savona [All. 2], nonché per province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona [All. 3] con sospensione eventi ludici e sportivi; cautele per impianti sciistici; divieto assembramento in luoghi di culto; sospensione attività scolastiche e dei musei; cautele per attività di ristorazione e commerciali per consentire distanza di 1 metro tra persone; inoltre: per All. 2: chiusura centri commerciali sabato e domenica; per All. 3: sospensione palestre, centri sportivi, piscine; limitazione attività uffici giudiziari. Misure per l’intero territorio nazionale: misure di informazione e igieniche; obbligo di informazione per chi ha fatto ingresso in Italia da zone a rischio nei 14 giorni precedenti, misure di sorveglianza; lavoro agile; sospensione viaggi di istruzione; compiti del prefetto)


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedi anche il testo pubblicato in G.U. in formato pdf)

(misure dal 4 marzo al 3 aprile, valide per l’intero territorio nazionale: sospensione manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, in ogni luogo, pubblico e privato, tali da non consentire distanza di un metro; sospensione eventi e competizioni sportive, ma consentito sport di base e attività motorie all'aperto in palestre, piscine e centri sportivi ma con distanza di un metro; sospensione fino al 15 marzo 2020 delle attività scolastiche, eccetto corsi connessi con l'esercizio di professioni sanitarie; sospensione viaggi d'istruzione; sospensione attività universitarie, se non con modalità a distanza; divieto per accompagnatori di permanenza in DEA/PS; limitazione accesso di parenti e visitatori a residenze sanitarie assistite – RSA; lavoro agile; norme per proroghe su concorsi; norme per istituti penitenziari; misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (per es. raccomandazione a persone anziane o con patologie di rimanere a casa, sanificazione dei mezzi pubblici, comunicazione ad ASL da parte di chi è stato in zone a rischio epidemiologico nei precedenti 14 giorni; monitoraggio da parte del prefetto)


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedi anche il testo pubblicato in G.U. in formato pdf)

(misure dall’8 marzo al 3 aprile. Ampliamento “zona rossa”: Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia; e misure di contenimento: divieto di ogni spostamento delle persone fisiche - in entrata e in uscita nonché all’interno dai territori - salvo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”; sospensione manifestazioni, impianti sciistici, manifestazioni, musei, scuole e università, piscine, palestre e centri sportivi – salvo allenamenti atleti professionisti e di categoria assoluta; limitazione e condizioni per attività commerciali. Misure per tutto il territorio nazionale: sospensione di tutte le manifestazioni; sospensione scuole e università [fino al 15 marzo]; chiusura musei; utilizzo lavoro agile; divieto mobilità per soggetti in quarantena; misure di informazione; monitoraggio del prefetto)


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (cd. "decreto #iorestoacasa) (vedi anche il testo pubblicato in G.U. in formato pdf)

(cd. “lockdown” dell’intero territorio nazionale per il periodo 10 marzo – 3 aprile 2020. Applicazione delle misure per le zone rosse di cui al DPCM 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale; consentiti allenamenti a tutti gli atleti riconosciuti di interesse nazionale da Coni o federazioni)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (vedi anche il testo pubblicato in G.U. in formato pdf)

(dal 12 al 25 marzo: sospensione attività commerciali al dettaglio, salvo per vendita di generi alimentari; sospensione ristorazione con eccezioni; sospensione attività di servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri, estetisti; garantiti servizi bancari, finanziari, assicurativi, ed attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e relative filiere; misure per attività produttive e professionali)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020, Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (vedi anche: testo pdf; testo pdf dell'allegato; testo pubblicato nella G.U.)

(sospensione, dal 23 marzo al 3 aprile 2020, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, che devono concludere le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo; consentite anche le attività funzionali a quelle consentite nonché quella a ciclo produttivo continuo dalla cui produzione derivi un grave pregiudizio all'impianto o rischio di incidenti, previa comunicazione al Prefetto, che può sospenderle; divieto per le persone fisiche di spostarsi in comune diverso da quello in cui si trovano, tranne per esigente lavorative o di salute)


Modifiche al DPCM del 22 marzo 2020: DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020, Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (vedi anche: testo pubblicato in G.U. con Allegato 1 in formato pdf)

(modifica dell'elenco dei codici relativi alle attività produttive in deroga alla chiusura)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (vedi il testo firmato in formato pdf; vedi il testo pubblicato nella G.U. del 2 aprile 2020)

(proroga fino al 13 aprile 2020 le misure stabilite dai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché del DM Salute del 20 marzo 2020 e del DM Salute e Trasporti del 28 marzo 2020; elimina la deroga prevista dal DPCM 8 marzo 2020 a favore degli atleti professionisti)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (vedi il testo firmato in formato pdf; vedi il testo pubblicato nella G.U. dell'11 aprile 2020)

(stabilisce dal 14 aprile al 3 maggio 2020, misure di contenimento, con alcune variazioni rispetto ai DPCM 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020, che cessano contestualmente la loro efficacia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020, Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale (vedi anche il testo firmato in formato pdf)

(istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (vedi anche il testo firmato in formato pdf; vedi il testo pubblicato nella G.U.)

(misure di contenimento dell’epidemia per il periodo 4-17 maggio 2020, con alcune modifiche rispetto alla precedenti. In particolare: consentiti spostamenti per visite a congiunti; permane divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati; consentito accesso a parchi, ville e giardini pubblici con distanziamento di un metro; permane divieto di attività ludica all’aperto, consentita attività sportiva e motoria individuale con distanza di 1 o 2 metri; norme per graduale ripresa attività sportive; permane divieto di eventi con pubblico, comprese feste private e cerimonie religiose (consentiti solo funerali con max 15 partecipanti); belle università consentito utilizzo di biblioteche, attività di ricerca sperimentale, esami, nel rispetto di norme tecniche Inail; consentita ristorazione da asporto; eliminazione norme derogatorie con o senza previa comunicazione al prefetto; per le imprese con avvio delle attività dal 4 maggio, possibili attività preparatorie dal 27 aprile; monitoraggio regionale giornaliero; obbligo di utilizzo di mascherine (anche cd. “mascherine di comunità”) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto; confermate misure relative ad ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata, navi da crociera; misure per mezzi di trasporto pubblico; attività sociali e socio-sanitarie; ampliamento attività produttive consentite (All. 2); protocolli su misure in ambienti di lavoro, nei cantieri, nel trasporto e logistica, nel trasporto pubblico; per il monitoraggio del rischio sanitario)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 (vedi anche: testo pdf del decreto firmato; allegati; testo con allegati pubblicato nella G.U.)

(Misure di contenimento dal 18 maggio al 14 giugno: obbligo di permanenza domiciliare per persone infezione respiratoria e con temperatura > 37,5°C; accesso ai parchi e dal 15.6 alle aree giochi con misure di distanziamento; attività sportiva con distanziamento di 2m.; ripresa graduale manifestazioni sportive e riapertura palestre, piscine ecc. dal 25 maggio, sulla base di linee guida; sospensione sale giochi; teatri e sale concerti riaperti dal 15 giugno con limiti; accesso ai luoghi di culto e cerimonie religiose con distanziamento; sospensione centri benessere e sociali; limiti accesso visitatori a PS e RSA ecc.; misure per attività commerciali al dettaglio, ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona, servizi assicurativi e di trasporto, stabilimenti balneari, strutture ricettive. Misure per attività produttive. Misure di informazione. Misure per l’ingresso in Italia, con cessazione limitazioni per Stati membri dell’Ue, GB, ecc.; disposizioni su navi da crociera; monitoraggio misure. Protocolli allegati: 1. con CEI per ripresa celebrazioni con il popolo; 2. con le Comunità ebraiche italiane; 3. con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane; 4. con le Comunità ortodosse; 5. con le Comunità Induista, Buddista; 6. con le Comunità Islamiche; 7. con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; 8. per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti; 9. Spettacoli dal vivo e cinema; 10. Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020; 11. Misure per gli esercizi commerciali; 12. ambienti di lavoro; 13. cantieri; 14. trasporto e logistica; 15. trasporto pubblico; 16. misure igienico-sanitarie; 17. linee guida per attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2020, Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (vedi anche testo pubblicato nella G.U. del 18 maggio 2020)

(modifica all'articolo in oggetto, relativamente ai nuovi ingressi negli istituti penitenziari)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedi anche testo pubblicato nella G.U. dell'11 giugno 2020)

(misure di contenimento dell’epidemia in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020: riprendono le misure del DPCM del 17 maggio 20202 con alcuni allentamenti, previa adozione di specifiche misure di igiene e distanziamento: permesse competizioni sportive a porte chiuse; possibilità dal 25 giugno di consentire sport di squadra o di contatto a livello amatoriale nelle regioni e province autonome ove ciò sia compatibile con l’andamento della situazione epidemiologica; riapertura attività comprensori sciistici; riapertura sale giochi, sale scommesse e sale bingo; riapertura sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche; chiusura di sale da ballo e discoteche; chiusura fino al 14 luglio di fiere e congressi; riapertura centri benessere, culturali e sociali; regole per i soggiorni di breve durata in Italia; limitazioni per i viaggi in Paesi diversi da Ue, area Schengen ed altri specifici Paesi europei: divieto di spostamento da/verso tali Paesi se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute )


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14 luglio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(proroga fino al 31 luglio 2020 le misure di contenimento dell’epidemia stabilite con DPCM del’11 giugno 2020, con modifica degli allegati 9, relativo alle linee guida regionali e 15, in materia di trasporto pubblico; proroga fino al 31 luglio le ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 agosto 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(misure dal 9 agosto al 7 settembre 2020: obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro (ad eccezione di bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con uso di mascherine); eccezioni alla distanza di un metro se previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico - CTS; obbligo di permanenza domiciliare per i soggetti con infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C; disposizioni varie per accesso a parchi, aree giochi, pratiche sportive, manifestazioni pubbliche, attività di sale giochi, teatri e cinema, luoghi di culto, università, musei, servizi educativi, accesso di visitatori a pronto soccorso e residenze ristorazione, sanitarie assistite, istituti penitenziari, attività commerciali, servizi alla persona, stabilimenti balneari, alberghi; misure per attività produttive industriali e commerciali; limitazioni degli spostamenti da e per l’estero (divieto di spostamento da e verso determinati Paesi, se non per determinate categorie ed eccezioni); obbligo di dichiarazione dettagliata in caso di ingresso dall’estero; sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito di ingresso dall’estero (da determinati Paesi); disposizioni su crociere (consentite dal 15 agosto 2020); misure su trasporto pubblico di linea; misure per disabili. Protocolli: 1-7 con comunità religiose (Cei, ecc.); 8. Linee guida per socialità e gioco di bambini e adolescenti; 9. Linee guida regionali per attività economiche e produttive del 6 agosto 2020; 10. Criteri per protocolli di settore elaborati dal CTS; 11. Esercizi commerciali; 12. Ambienti di lavoro; 13. Cantieri; 14. Trasporto e logistica; 15. Trasporto pubblico; 16. Trasporto scolastico; 17. Navi da crociera; 18. Istituzioni formazione superiore; 19. Misure igienico-sanitarie; 20. Spostamento da e per l’estero: elenchi dei Paesi)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 7 settembre 20290, n. 222)

(proroga fino al 7 ottobre, con alcune modifiche, le disposizioni stabilite del DPCM 7 agosto 20202 e dei D.M. del Ministero della salute del 12 e 1 6 agosto 2020; modifiche più rilevanti per scuole, con obbligo di tenere conto delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate all’Istituto Superiore di Sanità, e per le università, con obbligo di tenere conto del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, entrambi allegati; possibilità di ingresso in Italia anche per raggiungere il domicilio di persona con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva; ingresso per ragioni non differibili, inclusa partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute; no quarantena dopo ingresso in Italia anche per personale della polizia di Stato; nuovo allegato in materia di trasporto pubblico , ove si consente il riempimento fino all’80% dei posti dei mezzi del trasporto pubblico in linea; nuovo allegato sul trasporto scolastico dedicato; nuovo allegato sugli spostamenti da e per l’estero )


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 13 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (testo firmato; allegati; testo in G.U. 13 ottobre 2020, n. 253)

(dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020: obbligo di utilizzo mascherine al chiuso, eccetto che nella propria abitazione ed anche all’aperto «all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi», con limitate eccezioni ; obbligo di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; obbligo di permanenza domiciliare per persone con temperatura maggiore di 37,5°C e infezione respiratoria; pubblico per competizioni sportive per massimo 15% capienza e comunque non più di mille persone; sport consentito senza assembramento; sport di contatto consentiti solo per società professionistiche e dilettantistiche nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni sportive nazionali; tamponi per atleti e accompagnatori partecipanti a competizioni sportive provenienti da Paesi per i quali è vietato l’ingresso sin Italia o è prevista quarantena; manifestazioni pubbliche solo in forma statica; sale giochi rimangono aperte solo previa verifica regionale della situazione epidemiologica; spettacoli teatrali, in sale da concerto, sale cinematografiche con massimo 1000 all'aperto e 200 spettatori in luoghi chiusi; sospese attività da ballo in discoteche e locali assimilati; vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto; feste conseguenti a cerimonie civili o religiose consentite con massimo 30 persone; forte raccomandato di evitare feste nelle abitazioni private e di ricevere più di 6 persone non conviventi; manifestazioni fieristiche e congressi consentiti nel rispetto di protocolli; accesso ai luoghi di culto con misure atte ad evitare assembramenti e funzioni religiose nel rispetto di protocolli sottoscritti con confessioni religiose; accesso contingentato ai musei e luoghi della cultura; attività scolastiche e corsi vari consentiti nel rispetto di protocolli e distanziamento; riunioni di organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico; sospensione viaggi d’istruzione; attività delle università nel rispetto dei protocolli e con possibilità di svolgimento a distanza; centri benessere e culturali aperti nel rispetto di protocolli; divieto permanenza accompagnatori nei pronto soccorso; attività commerciali al dettaglio con ingresso contingentato e permanenza per il solo tempo necessario; attività ristorazione con chiusura alle ore 21, o alle ore 24 per il servizio al tavolo; attività di servizi alla persone nel rispetto dei protocolli; trasporto pubblico locale disciplinato dal Presidente della Regione in modo da contenere emergenza e evitare sovraffollamento; potere del Ministro della salute di disporre imitazione a tutti i servizio di trasporto; raccomandazioni per attività professionali; attività stabilimenti balneari nel rispetto dei protocolli; strutture ricettive nel rispetto di protocolli; misure per attività produttive industriali e commerciali; limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, con divieti per determinati paesi e quarantena per provenienza da altri; obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall'estero; sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero; obblighi dei vettori e degli armatori; norme per navi da crociera estere; misure in materia di trasporto pubblico di linea; monitoraggio da parte dei prefetti. Allegati: 1-7 con confessioni religiose; 8. Linee guida per socialità e gioco di bambini e adolescenti; 9. Linee guida regionali per attività economiche e produttive dell’8 ottobre 2020; 10. Criteri per protocolli di settore elaborati dal CTS; 11. Esercizi commerciali; 12. Ambienti di lavoro; 13. Cantieri; 14. Trasporto e logistica; 15. Trasporto pubblico; 16. Trasporto scolastico; 17. Navi da crociera; 18. Istituzioni formazione superiore; 19. Misure igienico-sanitarie; 20. Spostamento da e per l’estero: elenchi dei Paesi; 21. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-coV-2 nelle scuole e nei servizi educativi; 22. Gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

(in G.U. 18 ottobre 2020, n. 258)

(dal 19 ottobre al 13 novembre 2020: possibilità di chiudere dalle ore 21 le aree soggette ad assembramento; limitazione eventi sportivi a quelli di rilievo nazionale e regionale; attività sportiva dilettantistica e di base solo in forma individuale; sale giochi aperte dalle 8 alle 21; no sagre e feste di comunità; permesse fiere internazionali con rispetto protocolli; riunioni delle p.a. solo in modalità a distanza e in presenza solo per motivate ragioni; raccomandazioni di riunioni private in modalità a distanza; scuole secondarie di secondo grado con ingresso scaglionato e dopo le 9, con didattica a distanza a rotazione; ricorso didattica a distanza nelle università sulla base di evoluzione quadro epidemico territoriale; ristorazione dalle 5 alle 24 per consumo al tavolo e fino alle 18 senza consumo al tavolo; disposizioni su App Immuni; nuovo allegato per socialità e gioco dei bambini)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

(in G.U. 25 ottobre 2020, n. 265)

(dal 26 ottobre al 24 novembre 2020, in sostituzione delle misure adottate dai DPCM 13 e 18 ottobre; confermate le norme dei DPCM precedenti con alcune innovazioni in senso restrittivo, tra le quali: raccomandazioni per le persone fisiche a non spostarsi se non per motivi di lavoro, studio, salute, necessità, fruire servizi non sospesi; sospensione di competizioni sportive eccetto quelle di rilievo nazionale ed internazionale senza pubblico; sospensione attività di palestre, piscine, ecc. ma consentita attività sportiva di base e attività motoria svolte all’aperto presso centri sportivi; sospensione sport di contatto; manifestazioni pubbliche solo in forma statica; sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; nonché di teatri, sale da concerto e cinema; confermata chiusura locali da ballo; accesso contingentato ai musei; didattica a distanza per almeno il 75% delle scuole superiori 8confermata didattica in presenza per le altre scuole; orario servizi ristorazione tutti i giorni dalle 5 alle 18, con max 4 persone per tavolo e sempre consentita ristorazione con consegna a domicilio; chiusura impianti sciistici; attività ricettive consentite nel rispetto di specifiche regole. Confermate altre misure e protocolli)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

(in G.U. 4 novembre 2020, n. 275, S.O.) (vedi anche: testo firmato ; allegati (protocolli); confronto tra DPCM 24 ottobre 2020 e DPCM 3 novembre 2020; e infografica delle tre aree a cura della PCM)

(dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. (1) Nuove misure rispetto a DPCM del 24 ottobre valide su tutto il territorio nazionale [“aree gialle”]: divieto di spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 se non per motivate ragioni di lavoro, salute e necessità – cd. “coprifuoco”; possibilità di chiusura, anche per face orarie, di strade e piazze soggette ad assembramento; ulteriori limitazioni per l’attività sportiva, ove si consentono solo eventi di rilevanza nazionale riconosciuti tali dal Coni; sospensione giochi e scommesse anche se svolti in locali con altra finalità; chiusura mostre e musei; scuola secondaria di secondo grado solo con didattica a distanza, didattica scuola infanzia, primaria e medie in presenza con obbligo mascherine (salvo bambini < 6 anni); altri corsi solo a distanza, eccetto quelli in medicina, consentiti anche in presenza; riunioni organi collegiali solo a distanza; attività delle università a distanza, eccetto che per i primi anni dei corsi di studio e per i laboratori; sospensione procedure concorsuali e di abilitazione salvo se solo su titoli; chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali eccetto farmacie e alimentari; confermato orario ristorazione 5-18; occupazione massina trasporti pubblici al 50%. (2) Previsione di misure specifiche per le aree caratterizzate da scenario di elevata gravità e alto rischio [“aree arancioni”], determinate con ordinanza Ministro salute di concerto con Presidente regione: vietati spostamenti nei territori, salvo che per lavoro, necessità, salute e studio ove ancora in presenza; mero transito su tali territori consentito; divieto di spostamento in altri comuni; sospensione ristorazione, salvo che per asporto. (3) Previsione di misure specifiche per le aree caratterizzate da scenario di massima gravità e alto rischio [“aree rosse”], definite con o.m.: vietati spostamenti, con le eccezioni per zone arancioni; sospensione commercio al dettaglio eccetto alimentari e prima necessità; chiusura mercati eccetto alimentari; chiusura ristorazione eccetto per asporto, fino alle ore 22; chiusura centri sportivi: consentita solo attività individuale motoria presso la propria abitazione e con mascherina e attività sportiva individuale; scuole infanzia, primaria e primo anno delle medie in presenza, le altre con didattica a distanza; lezioni università solo a distanza; sospensione servizi alla persona, eccetto lavanderie, pompe funebri e barbieri/parrucchieri; limitazione personale in presenza a quello necessariamente in presenza per attività indifferibili. Misure organizzative nelle p.a. volte a favorire il lavoro agile. Riproposte le altre norme del DPCM precedente, relative ad attività produttive, misure di informazione, spostamento da/verso l’estero, obblighi dei vettori, navi da crociera, trasporto pubblico di linea).


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

(in G.U. 3 dicembre 2020, n. 301)

(misure dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021: riprende le misure stabilite dal DPCM 3 novembre 2020, prevedendo anche alla luce delle misure stabilite dal d.l. n. 158/2020, limitazioni specifiche agli spostamenti e chiusure delle attività per il periodo natalizio, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; introduce nuove limitazioni alle attività sportive, consentendo solo le competizioni di livello agonistico con atleti “muniti di tessera agonistica”, stabilendo l’obbligo di vigilanza di CONI e CIP; consente apertura biblioteche con accesso su prenotazione; prevede dal 7 gennaio didattica in presenza al 75% per scuole superiori; prevede istituzione presso prefetture di tavoli di coordinamento per raccordare orari di scuole e trasporti pubblici, con provvedimenti da adottare da parte delle amministrazioni ed aziende dei trasporti e in mancanza dal presidente della regione; consente corsi per conseguimento di patenti nautiche, abilitazione a pilota, ecc. nonché altri corsi ed esami per conseguimento di patenti e brevetti vari; consente svolgimento di esami universitari e sedute di laurea in presenza in base all’evoluzione del quadro pandemico e sentito il comitato universitario regionale di riferimento; consente fino al 6 gennaio l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio fino alle ore 21,00; amplia strade e porti in cui possono rimanere aperti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, includendo E45 e E55; prevede possibilità di riapertura impianti sciistici dal 7 gennaio 2021 previa approvazione di apposite linee guida; prevede procedura di applicazione delle restrizioni in base allo scenario di rischio ai sensi dei d.l. 149/2020 e 157/2020, con permanenza nella classificazione [arancione o rossa] per 14 giorni, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore; per gli ingressi sul territorio nazionale, prevede che gli elenchi dei paesi con restrizioni siano aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; obbligo di test antigenico effettuato nelle 48 [non più 72] ore precedenti il viaggio per ingressi per ragioni indifferibili; sospensione dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo o di destinazione finale porti italiani)


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021» (in G.U. 15 gennaio 2021, n. 11)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»

(dal 6 marzo al 6 aprile 2021: obbligo utilizzo mascherine, anche di comunità, anche all’aperto, con eccezioni; distanza interpersonale di 1 m.; fino al 27 marzo, divieto di spostamento tra regioni, salvo esigenze di lavoro, salute, necessità; obbligo permanenza domiciliare in caso di febbre > 37,5°C; misure per disabilità; ribaditi protocolli per attività produttive; lavoro agile nelle p.a. e misure organizzative. Misure per zona bianca, individuata in caso di contagi < 50 casi ogni 100.000 abitanti: non si applicano misure di contenimento di zone gialle, ma solo misure anti-contagio e protocolli, con divieto di eventi che comportano assembramento, fiere e sale da ballo. Misure per zona gialla: coprifuoco 22-5; fino al 27 marzo consentito un solo spostamento giornaliero verso altra abitazione privata; manifestazioni pubbliche solo in forma statica; possibilità di chiusura di luoghi soggetti ad assembramento; parchi frequentabili senza assembramenti; accesso a luoghi di culto previo rispetto protocolli; convegni e congressi solo a distanza; cerimonie pubbliche senza pubblico; riunioni nelle p.a. a distanza; apertura musei e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì escluso festivi con misure di contingentamento; apertura di sale teatro e concerto dal 27 marzo con contingentamento posti; sospensione attività centri culturali, ricreativi, da ballo, divieto di feste, sagre, fiere; consentita attività sportiva e motoria all’aperto; sospensione attività palestre e piscine; consentita attività motoria nei circoli senza uso spogliatoi; sospensione sport di contatto, ad eccezione di eventi agonistici di preminente interesse nazionale e relativi allenamenti; chiusura impianti sciistici, eccetto atleti agonisti, sospese attività di sale giochi e parchi di divertimento; scuole superiori con presenza al 50-75%; scuole infanzia, primarie e secondarie sempre in presenza con obbligo uso mascherine eccetto soggetti < 6 anni e con patologie; sospensione da parte dei presidenti di regione in caso di > 250 contagi per 100.000 abitanti; coordinamento orari e misure da parte del prefetto; riunioni organi collegiali a distanza; no viaggi istruzione; attività delle università in relazione ad andamento epidemiologico, sentito comitato regionale di riferimento; sospensione concorsi, con eccezioni; corsi di formazione solo a distanza; attività commerciali secondo protocolli, chiusura di centri commerciali nei festivi e prefestivi; attività di ristorazione solo tra 5 e 18, con consumo al tavolo di max 4 persone se non conviventi; no vendita alcolici dopo le 18, fino alle 22 ristorazione con asporto, strutture ricettive aperte con rispetto protocolli; servizi alla persone consentiti con rispetto protocolli; raccomandazione per attività professionali; trasporti al 50%. Misure per zona arancione (nel caso di > 50 casi ogni 100.000 abitanti + scenario di tipo 2 e rischio moderato): no spostamenti tra territori [comuni] eccetto se < 5000 abitanti; chiusura musei e luoghi della cultura; ristorazione solo con consegna o per asporto fino alle 22. Misure per zona rossa (nel caso di > 50 casi ogni 100.000 abitanti + scenario di tipo 3 e rischio moderato): divieto spostamento nei territori; sospensione attività sportiva se non attività motoria presso propria abitazione e in forma individuale; chiusura musei; sospensione attività di tutte le scuole e delle università; chiusura mercati e negozi eccetto alimentari, tabaccai e farmacie, nonché attività di servizio alla persona; attività lavorativa in modalità agile laddove possibile. Misure per spostamenti verso l’estero; misure per trasporti e navi da crociera)