Valle d'Aosta

Ordinanza n. 104 dell’11 marzo 2020. Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

(chiusura servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche, dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità).

Ordinanza n. 111 del 15 marzo 2020. Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

(divieto di ogni spostamento delle persone (in entrata e in uscita) dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute o per raggiungere la propria residenza; divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull’intero territorio regionale; invito ai turisti, agli ospiti, agli villeggianti e a tutte le altre persone presenti sul territorio regionale che non sono ivi residenti a rientrare alla propria residenza).

Decreto n. 114 del 17 marzo 2020. Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

(nomina il Dott. Luca Montagnani, Direttore della Struttura Complessa anestesia, rianimazione ed emergenza territoriale dell’azienda Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, Coordinatore per la gestione di tutte le attività di carattere sanitario).

Ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020. Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

(dispone la limitazione all’accesso libero dei pazienti agli ambulatori delle strutture sanitarie, che può avvenire previa misurazione della temperatura corporea al paziente ed all’eventuale accompagnatore; rispetto delle norme precauzionali della distanza interpersonale all’interno degli studi medici, al fine di evitare assembramenti; uso della ricetta medica dematerializzata; abolizione Guardia Interdividivisionale Medica e contestuale istituzione di una Guardia Interdividisionale Unica).

Ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020. Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura dei cantieri e contrasto alle forme di assembramenti di persone.

(chiusura dei cantieri, tranne quelli impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti; chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici, al fine di evitare assembramenti di persone; limitazioni all’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi, consentito esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche, ossia ragioni di lavoro, di salute o di altre necessità primarie; limitazione dell’attività motoria per ragioni di salute o l’uscita con l’animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche, ammesse solo in prossimità della propria abitazione; applicazione sanzione ex art. 650 c.p., nel caso di inottemperanza).

Chiarimenti in merito all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 116 del 19 marzo 2020 in materia di chiusura dei cantieri.

(sono esclusi dalla chiusura: i cantieri impegnati nella sanificazione di locali o impianti, nonché i lavori di messa in sicurezza all’interno dei cantieri. Si consente la prosecuzione delle attività di cantiere di per sé vietate, limitatamente al tempo strettamente necessario alla chiusura delle stesse. I cantieri aperti sono sempre tenuti al rispetto delle norme di protezione previste dalla normativa a tutela dei lavoratori dal pericolo di contagio).

Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020. Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Pontey.

(divieto di spostamento (in entrata e in uscita) e di circolazione all’interno del Comune di Pontey, eccetto che per il rientro al proprio domicilio o alla propria residenza; limitazioni all’accesso pedonale e veicolare, consentito esclusivamente presso un unico varco presidiato dalle forze dell’ordine; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, esclusi i servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune anche ove le stesse si svolgano fuori dallo stesso; sospensione di tutte le attività imprenditoriali, produttive e commerciali, ad eccezione dei presidi sociosanitari esistenti e delle attività erogabili a distanza; obbligo di uso di dispositivi di protezione individuale per l’accesso ai servizi essenziali, di pubblica utilità e agli esercizi commerciali; sospensione del trasporto pubblico locale con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e della raccolta e smaltimento rifiuti).

Decreto n. 118 del 23 marzo 2020. Revoca del proprio decreto n. 103 del 10 marzo 2020 recante convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale per il giorno di domenica 10 maggio 2020 e rinvio degli stessi.

(revoca del decreto n. 103 del 10 marzo 2020 con cui sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale per il giorno di domenica 10 maggio 2020; nuova convocazione dei nuovi comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale da stabilirsi con successivo decreto da emanarsi entro e non oltre il termine di validità della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza).

Ordinanza n. 123 del 26 marzo 2020. Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale.

(introduzione di riduzioni, progressive e modulate, dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, con garanzia dei servizi essenziali nel rispetto delle norme di carattere precauzionale).

Ordinanza n. 124 del 27 marzo 2020. Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Indicazioni per la gestione dell’emergenza COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali.

Allegato

(applicazione delle “Indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-Cov2 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta”, allegate all’ordinanza, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 495/2017, nella parte in cui attribuisce all’Unità Operativa Medico-Specialistica per l’emergenza COVID-19 di riservare/occupare posti letto da dedicare a pazienti positivi al COVID-19 in ogni struttura, pubblica o privata, in deroga al sistema di contribuzione previsto per gli ospiti delle strutture residenziali, avendo i posti letto valenza sanitaria).

Ordinanza n. 139 del 4 aprile 2020. Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone.

(divieto di esercizio di attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di vendita analoga su area pubblica o privata di generi alimentari, eccetto che nei comuni in cui sia stato adottato dai sindaci di un apposito piano recante alcune prescrizioni di carattere precauzionale; obbligo per tutti gli esercizi commerciali di consentire la circolazione solo di soggetti dotati di mezzi di protezione individuale, di perimetrare l’area destinata alla vendita, di mantenere un unico accesso, di adottare ogni strumento idoneo ad evitare assembramenti; obbligo al personale addetto alla vendita di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine; consenso allo svolgimento delle attività contraddistinte con i codici ATECO 42 (Ingegneria civile, ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.01 e 42.99.09) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni); tali attività possono essere svolte a condizione che all’interno del cantiere non siano impiegati contemporaneamente più di 5 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, e che tutti indossino adeguati dispositivi di protezione individuali (con conseguente modifica della previgente ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020); obbligo delle imprese di rispettare il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali in data 14 marzo 2020)


Ordinanza n. 154 del 14 aprile 2020,Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio

(regolamentazione dell’accesso, della permanenza e della circolazione all’interno dei locali di vendita delle attività di commercio al dettaglio consentite dall’art. 1, lett. z), dell’Allegato 1 del d.p.c.m. 10 aprile 2020 (commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, vestiti per bambini e neonati), che dovrà avvenire nel rispetto delle regole precauzionali e di distanziamento sociale, tra cui l’utilizzo di mascherine e guanti)


Ordinanza n. 161 del 19 aprile 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per le attività agricole per autoconsumo

(subordina lo svolgimento delle attività lavorative agricole su superfici agricole - come orti, campi, prati, vigne e frutteti - all’attestazione, mediante autodichiarazione, da parte del soggetto interessato circa il possesso o l’uso di tale superficie a tali fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al sito e il rispetto delle misure precauzionali di protezione individuale e distanziamento sociale)

Ordinanza n. 171 del 21 aprile 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ecc.

(regolamentazione, attraverso la prescrizione di misure precauzionali - uso dei dispositivi di protezione individuale, accessi contingentati, definizione di tempo massimo di permanenza all’interno dei locali, ecc. - della vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti)

Ordinanza n. 181 del 24 aprile 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il conferimento di rifiuti derivanti da attività agricole per autoconsumo, rifiuti derivanti dalla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi e rifiuti urbani ingombranti

(consente, a determinate condizioni - quali, apposita autocertificazione e il rispetto delle norme precauzionali - il conferimento di alcuni rifiuti vegetali - derivanti dalle attività agricole per autoconsumo, dalla manutenzione delle “aree verdi” e urbani ingombranti - nei centri di raccolta territorialmente competenti, anche se situati in un Comune diverso da quello del luogo di domicilio o di residenza)

Ordinanza n. 182 del 25 aprile 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Pontey. Modifiche all'Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020

(dispone l’apertura al transito veicolare dei due accessi al territorio comunale di Pontey, in precedenza chiusi dalle ordinanze n. 117 del 22 marzo 2020 e n. 153 del 10 aprile 2020)

Ordinanza n. 183 del 27 aprile 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n, 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la vendita di cibo d’asporto

(dispone che la vendita di cibo d’asporto negli esercizi commerciali avvenga nel rigoroso rispetto di una serie di misure precauzionali, tra cui previa ordinazione on-line o telefonica; appuntamenti preventivi e dilazionati nel tempo per il ritiro dei prodotti ordinati; uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale per i clienti e rispetto delle norme sul distanziamento sociale per i clienti in attesa. Vieta il consumo di cibo sia all’interno che all’esterno dei locali)


Ordinanza n. 187 del 27 aprile 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n, 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la vendita di cibo d’asporto

(dispone che la vendita di cibo d’asporto negli esercizi commerciali avvenga nel rigoroso rispetto di una serie di misure precauzionali, tra cui previa ordinazione on-line o telefonica; appuntamenti preventivi e dilazionati nel tempo per il ritiro dei prodotti ordinati; uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale per i clienti e rispetto delle norme sul distanziamento sociale per i clienti in attesa. Vieta il consumo di cibo sia all’interno che all’esterno dei locali)


Ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca delle ordinanze n. 111 in data 15 marzo 2020, n. 116 in data 19 marzo 2020, n. 117 in data 22 marzo 2020, n. 139 in data 4 aprile 2020, n. 153 in data 10 aprile 2020, n. 154 in data 14 aprile 2020, n. 160 in data 19 aprile 2020, n. 161 in data 19 aprile 2020, n. 171 in data 21 aprile 2020, n. 181 in data 24 aprile 2020, n. 182 in data 25 aprile 2020 e n. 183 in data 27 aprile 2020

(revoca, con decorrenza dal 4 maggio 2020 le ordinanze n. 111, 116, 117, 139, 153, 154, 160, 161, 171, 181, 182, 183. Ridefinisce le misure nel modo che segue. 1. Spostamenti: solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; considera necessari gli spostamenti per incontrare congiunti con distanziamento di un metro mascherine; vieta trasferimenti delle persone fisiche tra regioni; consente rientro al proprio domicilio, abitazione e residenza; consente spostamento verso seconda casa per ragioni di necessità: motivi di sicurezza, manutenzione e controllo. 2. Accesso a parchi e giardini pubblici, con chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; con divieto di assembramento e possibilità di chiusura da parte del sindaco in caso di impossibilità a garantire il rispetto del divieto. 3. Attività motoria e sportiva: conferma il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Consente lo svolgimento individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, dell’attività sportiva o motoria all’aperto, seppur nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Consente, ai fini dello svolgimento dell’attività motoria o sportiva, anche lo spostamento con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Vieta lo svolgimento di tali attività al di fuori del territorio regionale. 4. Costruzioni. ribadisce la sottoposizione delle attività nel settore delle costruzioni consentire dal dpcm 26 aprile 2020 al rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7 del dpcm 26 aprile 2020. 5. Commercio al dettaglio in genere: subordina lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio consentite dal dpcm 26 aprile 2020 al rispetto delle norme precauzionali e sul distanziamento sociale. 6. Mercati: subordina l’attività mercatale di vendita di generi alimentari all’adozione da parte del Sindaco di un apposito piano che ne regolamenti lo svolgimento per consentire il rispetto delle norme precauzionali e sul distanziamento sociale. 7. Commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, libri e vestiti per bambini e neonati: subordina lo svolgimento dell’attività al rispetto delle norme precauzionali e sul distanziamento sociale. 8. Commercio al dettaglio di semi, fiori e piante ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari: subordina lo svolgimento dell’attività al rispetto delle norme precauzionali e sul distanziamento sociale. 9. Attività agricole per autoconsumo: subordina lo svolgimento dell’attività al rispetto delle norme precauzionali e sul distanziamento sociale. 10. Vendita cibo da asporto: subordina lo svolgimento dell’attività al rispetto delle norme precauzionali e sul distanziamento sociale. 11. Toelettatura per cani e altri animali di compagnia: dopo aver precisato che l’attività di cura e igiene degli animali riveste pubblico interesse, ne consente lo svolgimento in esercizi autorizzati su appuntamento e nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali e sul distanziamento sociale. 12. Conferimento di rifiuti derivanti da attività agricole per autoconsumo, rifiuti derivanti dalla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi e rifiuti urbani ingombranti: consente a determinate condizioni - quali, apposita autocertificazione e il rispetto delle norme precauzionali - il conferimento di alcuni rifiuti vegetali - derivanti dalle attività agricole per autoconsumo, dalla manutenzione delle “aree verdi” e urbani ingombranti - nei centri di raccolta territorialmente competenti; 13. Alberghi e strutture simili: consente il soggiorno presso gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere solo per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, nel rispetto delle norme precauzionali e sul distanziamento sociale)


Ordinanza n. 201 del 12 maggio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell'ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020

(revoca, con decorrenza 13 maggio 2020, l'ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020, e ridefinisce le misure dalla stessa previste nel modo seguente: 1. Spostamenti: consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, considerando necessari anche gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; vieta alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E' consentito lo spostamento verso l'abitazione non di residenza o di domicilio (cd. seconda casa), sita nel territorio regionale, da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull'immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. 2. Accesso a parchi e giardini pubblici: permanenza della chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; limitazione dell’accesso alle “aree verdi” al divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, salva la facoltà del Sindaco di disporre la temporaneamente la chiusura della “aree” in cui non sia possibile assicurarne il rispetto. 3. Attività delle guide alpine: consente gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, delle guide alpine, le cui attività rientrano nei servizi di pubblica utilità. 4. Attività delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre dei maestri di mountain bike: consente l’attività delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike di cui alla legge regionale n. 11 del 2003, in possesso dell'abilitazione professionale e iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 7 della legge medesima, a condizione che sia rispettato il distanziamento interpersonale di due metri, nel caso di escursioni naturalistiche guidate, e di cinque metri, nel caso di attività di accompagnamento di turismo equestre e di attività di mountain bike con accompagnamento di maestro. 5. Attività motoria e sportiva: ribadisce il divieto di attività di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto: consente, tuttavia, di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Vieta lo svolgimento dell’attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale. Consente lo svolgimento delle attività sportive individuali all’aperto anche nell’ambito di impianti, centri e siti sportivi, nel rispetto tuttavia delle norme sul distanziamento sociale e a condizione della costante sanificazione dei locali. 6. Commercio al dettaglio in genere: condiziona lo svolgimento delle attività consentite dal d.p.c.m. 26 aprile 2020 al rispetto delle norme precauzionali igienico-sanitarie e di distanziamento interpersonale. 7. Commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri ed al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati: subordina lo svolgimento dell’attività al rispetto delle norme precauzionali igienico-sanitarie e di distanziamento interpersonale. 8. Commercio al dettaglio di semi, fiori e piante ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari: subordina lo svolgimento dell’attività al rispetto delle norme precauzionali igienico-sanitarie e di distanziamento interpersonale. 9. Mercati: consente lo svolgimento dell’attività mercatale al chiuso o all’aperto all’adozione, da parte del Sindaco, di un apposito piano, consegnato al commercianti, volto a regolamentare gli accessi e le vendite per evitare assembramenti. 10. Attività agricole per autoconsumo: consente lo svolgimento delle attività agricole per autoconsumo su superfici agricole di limitate dimensioni (orti, campi, prati, vigne e frutteti) e la conduzione di piccoli allevamenti, nonché il taglio della legna anche al di fuori del Comune di residenza, alla condizione che Comune di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso e che siano rispettate le norme sul distanziamento interpersonale. 11. Vendita di cibo da asporto: consente la vendita di cibo da asporto negli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e sul distanziamento sociale. 12. Servizi per animali: consente l’attività di cura e igiene degli animali negli esercizi autorizzati su appuntamento, senza contatto diretto tra le persona e preferibilmente con la modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”. 13. Alberghi e strutture simili: consente il soggiorno presso alberghi, residenze turistico-alberghiere, ecc. a soggetti soggiornanti in Valle d’Aosta per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero di salute, e a soggetti residenti o ivi domiciliati presi in carico dal Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione. Lo svolgimento dell’attività è subordinata al rispetto delle norme igienico-sanitarie e sul distanziamento sociale. 14. Attività artigianali: consente lo svolgimento delle attività artigianali (piccola carpenteria metallica, legno, vetro, ceramica) a condizione che nel laboratorio non siano presenti contemporaneamente più di tre persone compreso il titolare, nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020).

Ordinanza n. 203 del 13 maggio 2020,Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell'ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020

(dispone la modifica dell’ordinanza n. 201 del 12 maggio 2020, relativamente al paragrafo “Piccole attività artigianali”, secondo quanto disposto di seguito: lo svolgimento dell’attività è consentito nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, e a condizione che nel laboratorio non siano presenti contemporaneamente più di tre persone compreso il maestro artigiano)

Ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020

(subordina lo svolgimento delle attività economiche, produttive e lavorative, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, nonché delle attività di accoglienza e soggiorno presso alberghi e residenze turistico-alberghiere al rispetto di specifici protocolli approvati con deliberazione della Giunta regionale e, nelle more della relativa approvazione, alle Linee-guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 7 del d.p.c.m. 17 maggio 2020; dispone, con decorrenza dal 18 maggio 2020, la revoca delle ordinanze n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020, ridefinendo le misure nel modo seguente: 1. Attività delle guide alpine: subordina lo svolgimento di tali attività e dei relativi corsi al rispetto di norme precauzionali, anti-assembramento (gruppi composti da un numero massimo di 6 aspiranti e un istruttore, distanziamento sociale, rilevazione della temperatura corporea, ecc.), nelle more dell’approvazione di specifici protocolli o linee-guida. 2. Attività professionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2003: subordina lo svolgimento di tali attività al rispetto di norme precauzionali, anti-assembramento (gruppi composti da un numero massimo di 4 aspiranti e un istruttore, distanziamento sociale, rilevazione della temperatura corporea, ecc.), nelle more dell’approvazione di specifici protocolli o linee-guida. 3. Servizi per animali: subordina lo svolgimento delle attività relative ai servizi di cura per animali da compagnia al rispetto al rispetto di norme precauzionali, anti-assembramento (esercizi autorizzati su appuntamento, modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”), nelle more dell’approvazione di specifici protocolli o linee-guida. 4. Botteghe scuola: subordina svolgimento di tali attività, previste dall’art. 13 della legge regionale n. 2 del 2003, all’approvazione di protocolli specifici o linee-guida e, nelle more, a rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. 5. Attività motoria e sportiva: consente, fino al 24 maggio, lo svolgimento delle attività sportive anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, esclusivamente all'aperto (campi da tennis, ecc.), sia pur nel rispetto delle norme precauzionali anti-assembramento (divieto dell’uso degli spogliatoi, contingentamento degli ingressi, sanificazione degli ambienti, ecc.), e a decorrere dal 25 maggio 2020, anche al chiuso (palestre, piscine, ecc.). 6. Parchi: subordina l’ingresso e la circolazione all'interno di parchi zoologici, parchi e loro centri di visita, aree protette, orti, giardini botanici, ecc., alla previa adozione da parte del gestore di un piano anti-assembramento. Fa salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come previsto dal comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come previsto dal comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020).


Ordinanza n. 222 del 28 maggio 2020, Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978. n. 833 e dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento obbligatorio, nonché per il conferimento di rifiuti presso residenze socio-assistenziali e il conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche

(prescrive, fino al 31 luglio 2020, le modalità di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti risultati positivi al SARS-Cov-2 in isolamento obbligatorio e per il conferimento dei rifiuti presso residenze socio-assistenziali e presso le isole ecologiche. Ad esempio, prevede che i rifiuti costituiti da DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), usati ai fini della prevenzione del contagio, debbano essere conferiti come rifiuti urbani indifferenziati (Codice 20 03 01); i rifiuti provenienti da abitazioni in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus e sottoposti alla misura della c.d. quarantena precauzionale debbano essere conferiti come rifiuti urbani indifferenziati, senza adempiere agli obblighi di raccolta, e confezionati secondo le modalità previste dal Rapporto ISS COVID-19; la raccolta di tali rifiuti avviene in modalità “Porta a Porta” a seguito di richiesta dall’utente nelle modalità prescritte dal Comune territorialmente competente; tali rifiuti devono essere conferiti presso uno o più punti di raccolta temporanei comunali dove saranno stoccati in contenitori accessibili esclusivamente dal personale addetto; infine, devono essere conferiti in discarica, avendo cura di garantire la sicurezza nel trasporto per evitare fuoriuscita di materiale e collocati in determinati punti della discarica con adeguato strato protettivo allo scopo di evitare ogni forma di dispersione).

Ordinanza n. 223 del 28 maggio 2020, Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzate alla revisione dei servizi di trasporto pubblico locale

(dispone la revoca dell’ordinanza n. 123 del 26 marzo 2020 e ridetermina le modalità di svolgimento del trasporto pubblico locale, ad esempio attribuendo alle Strutture del Dipartimento Trasporti il compito di individuare i servizi di trasporto su gomma da incrementare, le quali sono tenute a garantire, tra l’altro: un costante monitoraggio del flusso dei passeggeri; un orario dei servizi che consenta gli spostamenti alle persone che riprendono le diverse attività; una capacità di trasporto adeguata, che consenta di mantenere a bordo dei mezzi gli opportuni distanziamenti; in autostazione, durante la sosta alle fermate e a bordo dei mezzi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti, dispositivi che ogni passeggero avrà cura di procurarsi; la capacità massima degli autobus deve intendersi di norma considerata pari al 50% dei posti omologati rinvenibili sulla carta di circolazione; ecc.)


Ordinanza n. 231 del 5 giugno 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell'ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020

(dispone la revoca dell'ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020 con decorrenza dal 6 giugno 2020, nonché il riavvio delle seguenti ulteriori attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 6 giugno 2020: a) le attività formative in presenza svolte da Organismi formativi, da scuole di lingue, da enti pubblici e da soggetti privati da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali, nonché la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani; b) l'attività estiva degli esercenti degli impianti a fune a vocazione turistica, anche ubicati in comprensori sciistici, limitatamente alle tipologie di impianti individuati dal protocollo regionale; c) l'accesso a parchi tematici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi; d) strutture termali e centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive. Tali attività sono esercitabili nel rispetto del protocollo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447 in data 29 maggio 2020 e pubblicato nel sito istituzionale della Regione. Ridefinisce le misure previste dal punto 1 dell’ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020 nel modo che segue: Attività delle guide alpine e maestri di sci: si svolgono nelle more dell’approvazione di specifici protocolli regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e concernente le professioni della montagna e guide turistiche, recepita con la presente ordinanza all'allegato n. 3, che forma parte integrante e sostanziale della medesima. Attività professionali di cui alla legge regionale n. 1/2003: si svolgono, nelle more dell'approvazione di specifici protocolli regionali o di linee guida: a) per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, concernente le professioni della montagna e guide turistiche, recepita con la presente ordinanza all’Allegato 3, applicabile, ove compatibile con la specifica professione esercitata, anche all'attività degli accompagnatori turistici. Dispone il divieto dell’utilizzo del megafono, dovendosi privilegiare l'impiego di audioguide con microfono; b) per le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre e maestri di mountain bike, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica di cui alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e concernente le professioni della montagna e guide turistiche, recepita con la presente ordinanza all'allegato n. 3, applicabile, ove compatibile con la specifica professione esercitata. Servizi per animali: le attività relative ai servizi di cura per animali da compagnia, nelle more dell'approvazione di specifici protocolli o di linee di indirizzo, deve essere svolta in esercizi autorizzati su appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, preferibilmente con la modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, con l'utilizzo, da parte sia degli addetti che dei clienti di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Botteghe scuola: nelle more dell'approvazione di protocolli specifici o linee di indirizzo, è svolta nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Parchi e aree picnic: l'ingresso e la circolazione all'interno di parchi e loro centri di visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili sono consentiti previa adozione da parte del gestore di un piano che disciplini l'ingresso delle persone nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno un metro e di un percorso di visita in sicurezza, nonché la separazione fra l'ingresso e l'uscita. Sono previste una serie di misure minime di carattere precauzionale (tra cui: creazione di percorsi separati per entrata ed uscita; rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; divieto di assembramento; copertura dei tavoli a cura degli utenti; ecc.).

Ordinanza n. 242 del 13 giugno 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(dispone il riavvio delle attività della Casa da gioco di Saint-Vincent, a decorrere dal 15 giugno 2020 e nel pieno rispetto del protocollo adottato dalle deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 5 giugno 2020, e della scheda tecnica relativa all’attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse di cui alle Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 11 giugno 2020, nonché, per le altre attività esercitate, nel rispetto delle schede tecniche di cui alle citate Linee guida relative alle specifiche attività. Rimane fermo il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza. Fa salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, nonché le misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’art. 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020).

Ordinanza n. 249 del 17 giugno 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riapertura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell'ordinanza n. 104 in data 11 marzo 2020

(revoca dell’ordinanza n. 104 dell’11 marzo 2020, con decorrenza 22 giugno 2020, e riapertura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità, le cui attività si svolgono nel rispetto del protocollo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447 in data 29 maggio 2020. Si ribadisce il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza. Conservano validità le ordinanze n. 115 in data 19 marzo 2020 e n. 124 in data 27 marzo 2020).

Ordinanza n. 250 del 17 giugno 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Indicazioni per la gestione dell'emergenza COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali. Integrazione delle indicazioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione n. 124 del 27 marzo 2020 e revoca parziale della medesima ordinanza

(prescrive che le “Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della regione Valle d’Aosta - Fase 3 emergenza Covid-19”, allegate alla presente ordinanza, integrano le “Indicazioni per la gestione dell'emergenza COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali” allegate all'ordinanza del Presidente della Regione n. 124 in data 27 marzo 2020 e sono applicate sull'intero territorio regionale; che continuano a trovare applicazione le “Indicazioni per la gestione dell'emergenza COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali” allegate all'ordinanza del Presidente della Regione n. 124 in data 27 marzo 2020, ove non incompatibili con le “Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio assistenziali residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della regione Valle d'Aosta - Fase 3 emergenza Covid-19” di cui al precedente punto 1 e allegate alla presente ordinanza; che il punto 2 del dispositivo dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 124 in data 27 marzo 2020 è revocato; e che, in ogni caso, è vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza).

Allegato all’ordinanza n. 250 del 17 giugno 2020, recante “Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta - Fase 3 emergenza Covid-19”.

(Il documento ha lo scopo di regolamentare gli accessi presso le strutture residenziali da parte dei familiari, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti e la ripresa degli aspetti relazionali: ad esempio, subordinando l’accesso dei visitatori alla sussistenza di una serie di criteri (situazione generale della pandemia, autorizzazione del responsabile della struttura limitata a casi eccezionali, adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori, regolamentazione della durata e della frequenza delle visite, misure restrittive per inosservanza delle prescrizioni).

Ordinanza n. 278 del 10 luglio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(dispone, a decorrere dall’11 luglio 2020, l’apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attivi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del d.p.c.m. del 11 giugno 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Lince guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” di cui all’allegato 9 del decreto, recepita con la presente ordinanza, nonché, per le altre attività esercitate, nel rispetto dei relativi protocolli approvati dalla Giunta regionale o, in assenza di questi, dalle schede tecniche di cui alle citate Linee guida relative alle specifiche attività).

Ordinanza n. 293 del 16 luglio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(dispone il riavvio, a partire dal 17 luglio 2020, degli sport di contatto e squadra, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e g) del d.p.c.m. 11 giugno 2020, nonché dalle “Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra”, approvate dalla Conferenza stessa in data 25 giugno 2020, e trasmesse con nota 5095/COV19/C6SPORT ai Ministeri competenti, recepite con la presente ordinanza all'allegato n. 1).

Ordinanza n. 295 del 17 luglio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(dispone il riavvio, partire dal 20 luglio 2020, delle attività relative ai servizi educativi in contesto domiciliare rivolti ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e all'articolo 11 della l.1. 11/2006 nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3-36 mesi, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 607 del 14 luglio 2020 e pubblicato nel sito istituzionale della Regione).

Ordinanza n. 321 del 3 agosto 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Integrazione dell'ordinanza n. 250 del 17 giugno 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(modifica l’ordinanza n. 250 del 17 giugno 2020, disponendo la sospensione dell’accesso dei familiari degli ospiti delle strutture socio-assistenziali residenziali, pubbliche, private e convenzionate, nonché le uscite degli ospiti dalle strutture medesime, qualora siano stati riscontrati all’interno di tali strutture casi di positività al Covid-19. In tali casi le strutture provvedono a garantire la comunicazione, con frequenza almeno bisettimanale, tra ospiti e familiari mediante sistemi di videochiamata o di comunicazione a distanza).

Ordinanza n. 327 dell’8 agosto 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio delle attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell’ordinanza n. 115 in data 19 marzo 2020

(revoca, con decorrenza 10 agosto 2020, dell’ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020, disponendo il riavvio delle attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta anche per prestazioni non indifferibili, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle misure di biosicurezza: ad esempio, gli orari di apertura degli studi professionali devono rispettare quanto previsto dagli artt. 35 e 36, comma 5, dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali vigenti; le visite nello studio medico vengono di norma erogate su appuntamento, fatte salve le necessità urgenti, le quali devono comunque essere prese in carico, come previsto dagli artt. 35 e 36, comma 8, degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti, a seguito di triage telefonico; all'atto della prenotazione il medico, o suo collaboratore, raccomanda al paziente e all'eventuale accompagnatore, di presentarsi soltanto in assenza di sintomi, quali febbre, tosse e disturbi respiratori di possibile natura infettiva; qualora il paziente evidenzi tali sintomi, il medico fornisce al medesimo adeguate indicazioni per la sua presa in carico; se necessario, il paziente può essere accompagnato da una sola persona; l'attività deve essere organizzata in maniera tale da rispettare le regole del distanziamento sociale nei locali comuni e, in particolare, nelle sale di attesa; prevedere l'obbligo dell'uso della mascherina che deve essere indossata correttamente per tutta la durata della permanenza nell'ambulatorio, garantendo idonea copertura di naso e bocca; dotare l'ambulatorio di dispenser con prodotti igienizzanti prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già all'ingresso; garantire adeguato arieggiamento e sanificazione dei locali; prevedere, laddove possibile, percorsi differenziati di entrata e di uscita dall'ambulatorio. Rinvia ad un successivo provvedimento l'individuazione delle modalità e dei tempi di apertura delle attività ad accesso diretto, esercitate dai medici di assistenza primaria e dai pediatri di libera scelta, effettuate sia presso gli ambulatori, sia presso i poliambulatori con sede ad Aosta, Châtillon, Donnas e Morgex).

Ordinanza n. 344 del 14 agosto 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per centri benessere e strutture termali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Allegato

(dispone che, a decorrere dal 15 agosto 2020, le attività presso centri benessere e strutture termali, di cui alla precedente ordinanza n. 231 del 5 giugno 2020, sono esercitabili nel rispetto della scheda tecnica “Strutture termali e centri benessere” contenuta nelle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del DPCM 7 agosto 2020, come aggiornate in data 6 agosto 2020, allegata al provvedimento).

Ordinanza n. 345 del 17 agosto 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Revoca dell'ordinanza n. 278 del 10 luglio 2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(dispone, a decorrere dal 17 agosto 2020, la revoca dell’ ordinanza n. 278)


Ordinanza n. 357 del 1° settembre 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali, relativamente ai servizi educativi per l'infanzia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(dispone, a decorrere dal 7 settembre 2020, la revoca dell'ordinanza n. 295 del 17 luglio 2020 e la ripresa delle attività relative ai servizi educativi rivolti ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 65/2017 e all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2006, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3-36 mesi, pubblicato nel sito istituzionale della Regione).

Ordinanza n. 369 dell’11 settembre 2020, Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019 nei servizi di trasporto pubblico locale. Revoca dell'ordinanza n. 223 del 28 maggio 2020

(dispone, a decorrere dal 14 settembre 2020, la revoca dell'ordinanza n. 223 del 28 maggio 2020, nonché la ripresa delle attività di trasporto pubblico locale nella Regione Valle d'Aosta sulla base dell'allegato 15 di cui all'Allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”)

Ordinanza n. 422 del 15 settembre 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes

(a decorrere da venerdì 16 ottobre 2020 fino a nuovo provvedimento, dispone nei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes, le seguenti misure di contenimento del contagio da Covid-19: divieto di allontanamento, in entrata e in uscita, dal territorio comunale, con obbligo di permanenza domiciliare, eccetto che per motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute; sospensione delle attività dei pubblici uffici, eccetto l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati, anche ove le stesse si svolgano fuori dagli stessi, con esclusione di quelle che possono essere svolte a distanza; sospensione di tutte le attività produttive, commerciali, sociali, didattiche e formative; sospensione delle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, che possono essere svolte con modalità di consegna a domicilio ovvero in modalità a distanza; divieto di uso nelle rivendite di tabacchi di apparecchi da intrattenimento e per il gioco; limitazione delle uscite dal proprio domicilio per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente per nucleo familiare; obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici e la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre e pubblico locale, anche non di linea, nelle aree interessate, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità; chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni interessati, con attivazione della didattica a distanza; chiusura al pubblico dei luoghi di culto; chiusura al pubblico dei cimiteri comunali; divieto di praticare ogni attività motoria e sportiva all'aperto, ivi compresa la pratica venatoria, anche in forma individuale; divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza)


Ordinanza n. 437 del 22 ottobre 2020, Misure per la gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes. Revoca dell'ordinanza n. 422 in data 15 ottobre 2020

(dispone, con decorrenza dalle ore 24.00 del 22 ottobre 2020, la revoca dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 422 del 15 ottobre 2020, nonché l’obbligo di osservare tutte le misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 previste dalla normativa vigente e il divieto di assembramento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico)


Decreto n. 467 del 30 ottobre 2020, Costituzione di un’unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza Covid-19

(decreta la costituzione dell’“Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza COVID-19”, composta da: a) il Presidente della Regione, che la presiede e che si avvale anche del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale e del Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato; b) l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, che si avvale anche del Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato alla sanità salute e politiche sociali; c) il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti locali, o un suo rappresentante; d) il Coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e soggetto attuatore; e) il Direttore sanitario dell’Azienda Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta; o il Coordinatore sanitario per l'emergenza COVID-19;. g) eventuali altri soggetti, su invito del Presidente della Regione. L'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza COVID-19 è convocata dal Presidente della Regione, anche per le vie brevi, e le funzioni di segreteria sono curate dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione)


Ordinanza n. 468 del 30 ottobre 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a esercizi commerciali, spostamenti in orario notturno e attività scolastica

(dispone, a partire dalle ore 21 del 31 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, che gli esercizi commerciali al dettaglio adottino misure precauzionali volte a consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; che dalle ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo siano ammessi solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute, da attestarsi mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; che quest’ultima misura non si applichi, tuttavia, agli elettori agli elettori del Comune di Courmayeur in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, dell’8 novembre 2020 e, in caso di ballottaggio, per il giorno 22 novembre, per tutta la durata di apertura dei seggi, nonché a tutto il personale coinvolto nelle operazioni elettorali fino al termine delle medesime; che siano adottate dalla Giunta regionale, d’intesa con la Soprintendenza agli studi e sentiti i dirigenti delle istituzioni scolastiche, criteri volti a definire forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica digitale integrata)


Ordinanza n. 483 del 6 novembre 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Revoca parziale dell'ordinanza n. 468 in data 30 ottobre 2020

(dispone la revoca parziale dell’ordinanza n. 468 del 30 ottobre 2020 relativamente ai punti 1) e 2) del dispositivo; ferme restando le misure previste dal DPCM 3 novembre 2020 all’articolo 3, comma 4, lettera a) relativamente alle limitazioni degli spostamenti, prescrive ulteriori limitazioni in materia di attività sportiva; consente gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione delle guide alpine e degli agricoltori; consente gli spostamenti verso le c.d. seconde case; dispone prescrizioni di biosicurezza inerenti all’esercizio delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità; consente gli spostamenti degli elettori e di tutto il personale coinvolto nelle predette operazioni fino al termine delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur, da comprovarsi mediante autodichiarazione)


Ordinanza n. 485 del 6 novembre 2020, Misure per la gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza-ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-CoV-2. in isolamento obbligatorio, nonché per il conferimento di rifiuti presso residenze socio-assistenziali e il conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche

(prescrive, fino al 9 dicembre 2020, le modalità di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni sia di soggetti non positivi, sia di soggetti risultati positivi al SARS-Cov-2 in isolamento obbligatorio e per il conferimento dei rifiuti presso residenze socio-assistenziali e presso le isole ecologiche. Ad esempio, prevede che i rifiuti costituiti da DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), usati ai fini della prevenzione del contagio, debbano essere conferiti come rifiuti urbani indifferenziati; i rifiuti provenienti da abitazioni in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus e sottoposti alla misura della c.d. quarantena precauzionale debbano essere conferiti come rifiuti urbani indifferenziati, senza adempiere agli obblighi di raccolta, e confezionati secondo le modalità previste dal Rapporto ISS COVID-19; la raccolta di tali rifiuti avviene in modalità “Porta a Porta” a seguito di richiesta dall’utente nelle modalità prescritte dal Comune territorialmente competente; tali rifiuti devono essere conferiti presso uno o più punti di raccolta temporanei comunali dove saranno stoccati in contenitori accessibili esclusivamente dal personale addetto; infine, devono essere conferiti in discarica, avendo cura di garantire la sicurezza nel trasporto per evitare fuoriuscita di materiale e collocati in determinati punti della discarica con adeguato strato protettivo allo scopo di evitare ogni forma di dispersione).


Ordinanza n. 501 del 21 novembre 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Rinnovo dell'ordinanza n. 483 del 6.11.2020

(ordina il rinnovo dell’ordinanza n. 483 del 6 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020, con esclusione delle disposizioni relative alle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Vicesindaco e di 13 consiglieri del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur)


Ordinanza n. 519 del 30 novembre 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative alle attività commerciali al dettaglio

(consente lo svolgimento di tutte le attività commerciali al dettaglio presenti sul territorio nel rispetto delle seguenti misure: è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro; gli ingressi avvengono in modo dilazionato; è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; utilizzo delle mascherine; utilizzo di gel per la disinfezione delle mani; accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati; l'accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. Nelle giornate festive e prefestive dispone la chiusura di gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarınacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole).


Ordinanza n. 534 del 4 dicembre 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente l'applicazione delle ordinanze n. 501 in data 21 novembre 2020 e n. 519 in data 30 novembre 2020

(prevede che le disposizioni di cui alle ordinanze n. 501 del 21 novembre e n. 519 del 30 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dell'ordinanza del Ministro della Salute conseguente all'entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le disposizioni e le misure inerenti la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, volta alla collocazione della regione Valle d'Aosta all'interno di uno degli scenari di cui al documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, e comunque non oltre il 7 dicembre 2020).


Ordinanza n. 538 del 5 dicembre 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, attività commerciali servizi di ristorazione

(Ferme restando le misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) relativamente alle limitazioni degli spostamenti, dispone che gli spostamenti delle Guide alpine, degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano sono consentiti anche al di fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico, è consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti impianti e, comunque, nel rispetto delle misure previste dall'articolo 1, comma 10, lettera f) del DPCM 3 dicembre 2020; lo svolgimento di attività necessitate dall'esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso; lo spostamento verso l'abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull'immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l'accesso all'immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l'accesso è limitato ad una sola persona. Dispone che nello svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, siano osservate le seguenti misure: mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; dilazionamento degli ingressi; divieto di sosta all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento; utilizzo delle mascherine; utilizzo di gel per la disinfezione delle mani; accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati; l'accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020 è consentito lo spostamento nei Comuni vicini. Per gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, è onere dell'interessato munirsi di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).


Arrêté no. 551 du 11 décembre 2020, Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19

(A partir de l’entrée en vigueur de la loi régionale no. 11 du 9 décembre 2020, l’Unité de soutien et de coordination pour l'urgence COVID-19 est composée par:

a) le président de la Région, qui la préside et qui fait appel au chef du Cabinet de la Présidence et aux structures régionales compétentes dans les domaines législatif et légal, par le biais des dirigeants préposés, à savoir l'avocat dirigeant de l'Avocature de l'Administration régionale et le coordinateur du Département législatif et aides d’État;

b) l’assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, qui fait appel à la structure régionale compétente en matière de hygiène et santé publique et vétérinaire, par le biais du dirigeant préposé;

c) le président du Conseil permanent des collectivités locales, ou son délégué;

d) le syndic de la Ville d'Aoste;

e) le coordinateur du département compétent en matière de protection civile;

f) le directeur sanitaire de l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste;

g) le directeur général de l'Agence Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste;

h) un médecin généraliste justifiant d'une expérience en matière de grandes urgences, indiqué par le président de la Région, de concert avec l'assesseur à la santé, au bien être et aux politiques sociales;

i) éventuellement, d'autres acteurs invités par le président de la Région).


Ordinanza n. 552 dell’11 dicembre 2020, Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24 e 4, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11

(dispone la revoca dell’ordinanza n. 538 del 5 dicembre 2020 e che, a partire dal 12 dicembre 2020, nell’intero territorio regionale si applichino le seguenti disposizioni:

1. Disposizioni generali: obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di cui alla presente ordinanza; dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, ammissibilità esclusiva degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; forte raccomandazione di non ricevere nelle abitazioni private diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

2. Spostamenti: divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità e per i casi espressamente previsti dalla presente ordinanza; lo svolgimento di attività necessitate dall'esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni (quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna) sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l'uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l'indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.

3. Sport e attività motoria: l'attività sportiva o attività motoria all'aperto, si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico, é consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti impianti; la pratica dello sci di alpinismo, al di fuori dei comprensori sciistici e con l'accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, le escursioni con le ciaspole su sentieri e percorsi tracciati si svolgono anche nei comuni vicini a quello di residenza, domicilio o abitazione e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento.

4. Esercizi commerciali e servizi: le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure: è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro; - gli ingressi avvengono in modo dilazionato; è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento; utilizzo delle mascherine; utilizzo di gel per la disinfezione delle mani; accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati; l'accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare.

5. Ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e attività ricettive: tali attività sono sospese sino al 15 dicembre 2020. A decorrere dal 16 dicembre 2020 tali attività si svolgono dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo. salvo che si tratti di conviventi. E' vietata la consumazione al banco. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti.

6. Istruzione e formazione: a decorrere dal 14 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 18 della l. r. n. 11/2020, per le scuole secondarie di secondo grado, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza è riservata agli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l'inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l'uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell'Istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell'Istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell'istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell'istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale.

7. Pubblica amministrazione: tenendo costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione epidemiologica, le pubbliche amministrazioni adottano tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini; le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.

8. Ulteriori disposizioni: dal 12 dicembre 2020, nell’intero territorio regionale sono sospese le seguenti attività: parchi tematici e di divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; centri culturali, sociali, ricreativi e giovanili; sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; prove e le esibizioni di cori e bande; sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica; è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni)


Ordinanza n. 570 del 5 dicembre 2020, Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24, e 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca parziale dell'ordinanza n. 552 in data 11 dicembre 2020. Disposizioni per il periodo dal 20 dicembre al 23 dicembre 2020

(dispone la revoca dell’ordinanza n. 552 del 11 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dalla medesima al paragrafo 18 “Istruzione e formazione”, e che nell'intero territorio regionale, dal 20 dicembre 2020, si applichino le seguenti disposizioni:

1. Disposizioni generali: obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. E fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di cui alla presente ordinanza. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

2. Sport e attività motoria: L’attività sportiva o attività motoria all’aperto, si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi (comprese le piste di sci nordico) avvengono nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto, per l'attività svolta presso i suddetti impianti, l'uso degli spogliatoi ivi presenti; la pratica dello sci di alpinismo viene svolta al di fuori dei comprensori sciistici e con l'accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento. L'attività venatoria si svolge secondo quanto stabilito dalla normativa di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi, e senza alcun assembramento.

3. Esercizi commerciali e servizi: le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure: distanza interpersonale di almeno un metro; dilazionamento degli ingressi; divieto di sosta all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento; utilizzo delle mascherine; utilizzo di gel per la disinfezione delle mani; accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati; l'accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare.

4. Ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e attività ricettive: le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande si svolgono dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di conviventi. E' vietata la consumazione al banco. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

5. Pubblica amministrazione: le pubbliche amministrazioni adottano tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini; le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.

6. Ulteriori disposizioni: dal 20 dicembre 2020, nel territorio regionale sono sospese le seguenti attività: parchi tematici e di divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; centri culturali, sociali, ricreativi e giovanili; sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso; sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; le prove e le esibizioni di cori e bande; sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica; è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) elo dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni).


Ordinanza n. 575 del 22 dicembre 2020, Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell'ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. Disposizioni per il periodo dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021

(dispone, per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021, la sospensione del divieto di ingresso nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, disposto con propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020, a condizione che al momento dell'accesso non vi siano nella struttura ospiti COVID-19 positivi, limitatamente ai soli familiari degli ospiti, i cui accessi avvengono nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza stabilite nel documento “Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020”, allegato all’ordinanza; dispone la sospensione delle visite presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali sono sospese nel caso di insorgenza di una positività al virus COVID-19 in un ospite; prevede che i famigliari, al momento di recarsi presso la struttura, devono essere muniti dell'esito del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore prima del giorno concordato per la visita e, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dell'autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire su richiesta alle forze di polizia, riportante la ragione dello spostamento, il luogo di destinazione e l'orario dell'appuntamento presso la struttura)


Ordinanza n. 580 del 23 dicembre 2020, Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24, e 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978. n. 833. Disposizioni per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - Allegato 1 - Allegato 2

(dispone che nel territorio regionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, si applichino le seguenti disposizioni:

1. disposizioni generali: obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; raccomandazione dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; ammissibilità degli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Spostamenti: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati su tutto il territorio regionale, anche all'interno del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, di studio, di salute, di necessità, nonché per quelli espressamente previsti dalla presente ordinanza ai punti 9, 10, 11, 12, 13 e 14, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell'ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 ammissibilità degli spostamenti sull'intero territorio regionale.

3. Sport e attività motoria: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 ammissibilità dell’attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo che si tratti di congiunti o di accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; ammissibilità dell'attività sportiva esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore ai duemiladuecento metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione.

4. Esercizi commerciali e servizi: nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure: distanza interpersonale di almeno un metro; ingressi dilazionati; divieto di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento; utilizzo delle mascherine; utilizzo di gel per la disinfezione delle mani; accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati; l'accesso consentito ad un solo componente per nucleo familiare; l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00. Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, tali attività sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 all’ordinanza, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

5. Ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e attività ricettive: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, ad eccezione degli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale.

6. Servizi alla persona: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 sono consentite esclusivamente le attività inerenti i servizi per la persona di cui all’Allegato 2 all’ordinanza.

7. Pubblica amministrazione: implementazione del lavoro agile; riunioni solo in modalità telematica, salvo comprovate ragioni)


Ordinanza n. 5 del 5 gennaio 2021, Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24, e 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021

(dispone che nell'intero territorio regionale dal 7 al 15 gennaio 2021 si applichino le seguenti disposizioni:

1. disposizioni generali: obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

2. Spostamenti: dalle ore 5.00 alle ore 22.00, sono consentiti gli spostamenti sull'intero territorio regionale. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Sport e attività motoria: l'attività sportiva o attività motoria all'aperto si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Lo svolgimento di attività sportiva all'aperto presso impianti, centri e circoli sportivi (comprese le piste di sci nordico) avvengono nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto, per l'attività svolta presso i suddetti impianti, l'uso degli spogliatoi ivi presenti; la pratica dello sci di alpinismo è consentita esclusivamente al di fuori dei comprensori sciistici e con l'accompagnamento di guida alpina o di maestro di sci, e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento.

4. Esercizi commerciali e servizi: le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure: distanza interpersonale di almeno un metro; ingressi dilazionati; divieto di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento; utilizzo delle mascherine; utilizzo di gel per la disinfezione delle mani; accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati; l'accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare.

5. Ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e attività ricettive: nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 e dall'11 al 15 gennaio 2021, le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) si svolgono dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di conviventi. E' vietata la consumazione al banco. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e, in ogni caso, nelle zone adiacenti agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. 14. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono sospese, ad eccezione di quelle degli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi sono consentite, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

6. Istruzione e formazione: dal 7 al 9 gennaio 2021, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza è riservata agli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l'inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l'uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell'Istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell'Istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell'istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell'istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale; dall'11 al 15 gennaio 2021 è garantito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata.

7. Pubblica amministrazione: massima applicazione del lavoro agile; riunioni sempre a distanza, salvo motivate ragioni).


Ordinanza n. 28 del 16 gennaio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 83 Disposizioni relative a spostamenti, attività commerciali, servizi di ristorazione, istruzione e formazione, nonché esami di qualificazione di Operatore socio sanitario

(ferme restando le misure previste dall’art. 2, comma 4, lett. a) e b), DPCM 14 gennaio 2021 dispone che gli spostamenti sull'intero territorio regionale siano consentiti limitatamente alla fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; che gli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario, con riferimento ai corsi di formazione che risultano conclusi, si svolgono in presenza secondo quanto previsto dall'Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome; che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie; che le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservino: la distanza interpersonale di almeno un metro; ingressi dilazionati; divieto di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento; utilizzo delle mascherine; utilizzo di gel per la disinfezione delle mani; accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati; accesso consentito ad un solo componente per nucleo familiare)


Ordinanza n. 47 del 1 febbraio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, istruzione e formazione, nonché esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario

(dal 1 al 15 febbraio 2021: consente lo svolgimento delle attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e dei centri termali; dispone che le istituzioni scolastiche di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica; conferma che le attività commerciali al dettaglio siano svolte nel rispetto delle norme precauzionali e di distanziamento interpersonale prescritte dai protocolli nazionali e regionali)

Ordinanza n. 56 del 5 febbraio 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, di ristorazione, istruzione e formazione, musei e altri istituti e luoghi di cultura, palestre, piscine e centri fitness nonché esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario e di prove concorsuali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

(dal 6 al 15 febbraio 2021: dispone la revoca dell’ordinanza n. 47 del 1 febbraio 2021; consente le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; dispone che gli esami per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario, con riferimento ai corsi di formazione che risultano conclusi, si svolgono in presenza secondo quanto previsto dall'Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome; dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica; prescrive che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rispetto delle norme precauzionali e di distanziamento interpersonale presenti nei protocolli nazionali e regionali; dispone la riattivazione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, comprese le biblioteche, nel rispetto dei protocolli vigenti e con accesso dei visitatori esclusivamente previa prenotazione)


Ordinanza n. 67 del 15 febbraio 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, di ristorazione, istruzione e formazione, musei e altri istituti e luoghi di cultura, palestre, piscine e centri fitness nonché esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario e di prove concorsuali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

(dal 16 febbraio al 5 marzo: consente le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, nonché per l'attività di personal training nei centri fitness e palestre, in lezioni individuali, e nel rispetto del protocollo approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2021; dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza, mentre la restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata; dispone che le attività commerciali osservino le regole precauzionali anti-contagio; consente ai clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, di fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante)


Ordinanza n. 103 del 5 marzo 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, di ristorazione, istruzione e formazione, musei e altri istituti e luoghi di cultura, palestre, piscine e centri fitness nonché esami di qualificazione di Operatore socio-sanitario

(dal 6 al 14 marzo 2021: consente le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, nonché per l'attività di personal training nei centri fitness e palestre, in lezioni individuali, e nel rispetto del protocollo approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2021; dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza, mentre la restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata; dispone che le attività commerciali osservino le regole precauzionali anti-contagio; consente ai clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, di fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante)


Ordinanza n. 117 del 13 marzo 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione nonché attività commerciali e di ristorazione

(dal 15 al 28 marzo 2021: consente gli spostamenti tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente spostamenti motivati da esigenze di lavoro, salute, necessità; vieta gli spostamenti in entrata nella Regione per recarsi presso abitazioni diverse da quella principale, salvo che per motivi salute, lavoro, necessità; consente le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità; dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza; dispone che le attività commerciali osservino le regole precauzionali anti-contagio; consente lo svolgimento in presenza degli esami per il conseguimento di qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionale di formazione professionale)


Ordinanza n. 122 del 16 marzo 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative alle attività di ristorazione in occasione di competizioni e allenamenti di atleti di interesse nazionale nelle discipline di sci alpino e sci nordico

(dal 17 al 28 marzo 2021: reca indicazioni relative allo svolgimento delle attività di ristorazione situate nei comprensori sciistici di sci alpino o in prossimità di piste di sci nordico, tra l’altro, definendo gli orari di apertura nonché stabilendo che i punti di appoggio e ristoro sono riservati esclusivamente agli atleti, agli allenatori ed organizzatori delle competizioni)


Ordinanza n. 134 del 26 marzo 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative agli spostamenti

(Revoca il punto 1. dell’ordinanza n. 117 del 13 marzo 2021; prevede il divieto di ogni spostamento all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, da comprovarsi mediante autodichiarazione; consente lo svolgimento dell’attività motoria esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; consente su tutto il territorio regionale gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell'ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna)


Ordinanza n. 135 del 27 marzo 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, attività motoria e sportiva, attività riabilitative, terapeutiche, socio-assistenziali, attività didattiche e extra-scolastica, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale e per il rilascio dell'abilitazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari, attività commerciali e di ristorazione nonché servizi di cura per gli animali da compagnia

(consente lo spostamento nei Comuni vicini per usufruire di attività e di servizi non sospesi; consente nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi; consente su tutto il territorio regionale gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell'ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla 1.r. 5/2001 e di soccorso in montagna; vieta a coloro che non risiedono nel territorio della Regione gli spostamenti in entrata in detto territorio per recarsi presso c.d. seconde case; consente lo svolgimento dell’attività motoria esclusivamente nel Comune di residenza, domicilio o abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; dispone lo svolgimento in presenza nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2021 delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, mentre le attività didattiche delle scuole dei restanti ordini e gradi si svolgono in modalità a distanza; dispone che le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 23 al medesimo DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita si svolgano nel rispetto delle misure precauzionali e di distanziamento sociale)


Ordinanza n. 140 del 31 marzo 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative ai servizi per la prima infanzia

(dispone che le attività dei servizi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, si svolgano in presenza dal 1° al 6 aprile 2021, secondo i calendari definiti con gli enti locali di riferimento).


Ordinanza n. 146 del 6 aprile 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, attività motoria e sportiva, attività riabilitative, terapeutiche, socio-assistenziali, attività didattiche ed extra-scolastiche, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale, attività commerciali e di ristorazione nonché servizi di cura per gli animali da compagnia

(consente sempre lo spostamento nei comuni vicini quando sia necessario usufruire di attività e di servizi non sospesi; consente sempre gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, su tutto il territorio regionale; consente, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio e abitazione, lo svolgimento di attività necessitate dall'esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna, a condizione che i motivi siano attestati mediante autodichiarazione; vieta gli spostamenti verso le c.d. case non giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero da motivi di salute; consente lo svolgimento dell’attività motoria esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione; dispone che le attività didattiche delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, si svolgano in presenza, e che, al contrario, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgano in modalità a distanza; consente lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021 nel rispetto delle norme precauzionali anti-contagio; dispone che le attività relative ai servizi di cura di animali da compagnia si svolgano previo appuntamento e con modalità che limitano i contatti tra gli addetti e i clienti).

Ordinanza n. 159 del 16 aprile 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga dell'Ordinanza n. 146 in data 6 aprile 2021 “Disposizioni relative a spostamenti, attività motoria e sportiva, attività riabilitative, terapeutiche, socio assistenziali, attività didattiche ed extra-scolastiche, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale, attività commerciali e di ristorazione nonché servizi di cura per gli animali da compagnia”

(dispone la proroga fino al 19 aprile del 2021 dell’ordinanza n. 146 del 6 aprile 2021)


Ordinanza n. 174 del 19 aprile 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga dell'Ordinanza n. 146 in data 6 aprile 2021 “Disposizioni relative a spostamenti, attività motoria e sportiva, attività riabilitative, terapeutiche, socio assistenziali, attività didattiche ed extra-scolastiche, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale, attività commerciali e di ristorazione nonché servizi di cura per gli animali da compagnia”

(dispone la proroga fino al 26 aprile 2021 dell’ordinanza n. 146 in data 6 aprile 2021)


Ordinanza n. 181 del 24 aprile 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell'ordinanza n. 174 del 19 aprile 2021

(dispone la revoca dell’ordinanza n. 174 del 19 aprile 2021; fino al 10 maggio, consente gli spostamenti sul territorio regionale limitatamente alla fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00, eccetto che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; dispone che le istituzioni scolastiche di secondo grado adottino forme flessibile nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo da garantire l’attività didattica in presenza almeno al 70 per cento e fino a un massimo del 100 per cento; dispone misure precauzionali anti-contagio per l’esercizio di attività commerciali al dettaglio)


Ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordinanza n. 181 del 24 aprile 2021

(dal 3 al 10 maggio 2021: dispone la revoca dell’ordinanza n. 181 del 24 aprile 2021; consente lo spostamento nei comuni vicini motivato dalla necessità di usufruire di attività e di servizi non presenti nel comune di residenza, domicilio o abitazione; consente gli spostamenti delle guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, e dispone che le relative attività si svolgano nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili, in modo che almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza, mentre la restante parte è svolta a distanza; dispone che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali anti-contagio)


Ordinanza n. 199 del 7 maggio 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021

(dal 10 al 16 maggio 2021: dispone la revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021; consente gli spostamenti sul territorio regionale, ivi compresi quelli previsti dall’art. 2, comma 3, d.l. n. 52/2021, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 5 alle ore 22 e, al di fuori del suddetto limite orario, solo quelli giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili, in modo che almeno al 70% e fino a un massimo del 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza, mentre la restante parte è svolta a distanza; dispone che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali anti-contagio)


Ordinanza n. 204 del 12 maggio 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca dell’ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

(misure dal 12 maggio al 30 luglio 2021: dispone la revoca dell’ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020; dispone fino al 31 luglio 2021 che nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali, private e convenzionate presenti sul territorio regionale siano applicate le seguenti ulteriori misure precauzionali: accesso ad un solo visitatore per ospite per visita; sospensione dei rientri in famiglia e delle uscite programmate degli ospiti fino al 30 giugno 2021; misure precauzionali per i nuovi ospiti; misure precauzionali per le uscite/rientri per motivi sanitari o trasferimenti da altre strutture)


Ordinanza n. 214 del 14 maggio 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga ordinanza n. 199 in data 7 maggio 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione, nonché attività commerciali e di ristorazione. Revoca dell’ordinanza n. 189 del 30 aprile 2021”

(misure dal 17 al 24 maggio 2021: dispone la proroga fino al 24 maggio 2021 dell’ordinanza n. 199 del 7 maggio 2021, con esclusione del punto 1 del dispositivo; consente lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione e assimilati con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi, esclusivamente all’aperto, nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 18, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, ferma restando la possibilità della ristorazione con consegna a domicilio e d’asporto fino alle ore 22)


Ordinanza n. 228 del 21 maggio 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a piscine, musei e altri luoghi di cultura, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale, attività commerciali, attività di ristorazione e altre attività

(misure dal 24 maggio al 6 giugno 2021: dispone la revoca dell’ordinanza n. 214 del 14 maggio 2021; dispone che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili, in modo che almeno al 70% e fino a un massimo del 100% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza., mentre la restante parte è svolta a distanza; dispone che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali anti-contagio; dispone che, dal 28 maggio 2021 al 31 maggio 2021 le attività di ristorazione si svolgono anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 65/2021, nonché delle linee guida e dei protocolli vigenti)


Ordinanza n. 229 del 21 maggio 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modifica, mediante integrazione, dell’ordinanza n. 204 in data 12 maggio 2021 “Revoca dell’ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 ‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica’”

(misure dal 22 maggio al 30 luglio 2021: dispone la modifica del punto 2.2 del dispositivo dell’ordinanza n. 204 del 12 maggio 2021, prevedendo che la sospensione non si applica alle uscite programmate per ragioni terapeutiche, riabilitative, lavorative e di formazione degli ospiti e che le uscite programmate dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento dell'epidemia)


Ordinanza n. 258 del 4 giugno 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a piscine e centri benessere, musei e altri luoghi di cultura, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale, attività commerciali e altre attività

(dal 7 giugno fino al 20 giugno 2021 dispone che: le attività di piscine, centri benessere e centri termali siano consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 70% e fino a un massimo del 100% della popolazione studentesca sia garantita la didattica in presenza; le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali anti-contagio)

Ordinanza n. 281 del 18 giugno 2021, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a piscine e centri benessere, musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò nonché formazione, esami di qualificazione professionale e altre attività

(dispone fino al 24 giugno 2021 che: le attività di piscine, centri benessere e centri termali siano consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità; l’attività formativa in presenza all'interno della Casa circondariale di Brissogne si svolga nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2020; le manifestazioni legate alle “Batailles des Chèvres 2021” si svolgano nel rispetto dei protocolli di settore).

Ordinanza n. 293 del 25 giugno 2021, Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei servizi di trasporto pubblico locale. Revoca dell'ordinanza n. 369 in data 11 settembre 2020

(dal 28 giugno 2021, revoca l’ordinanza n. 369 dell’11 settembre 2020).

Ordinanza n. 309 del 29 giugno 2021, Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione. Revoca delle ordinanze n. 204 in data 12 maggio 2021 e n. 229 in data 21 maggio 2021

(revoca le ordinanze n. 204 del 12 maggio 2021 e n. 229 del 21 maggio 2021. Dispone che l’accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione, pubbliche, private e convenzionate, nelle more dell’adozione del protocollo nazionale previsto dall’articolo 2-ter del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52, sia sottoposto alle disposizioni del Ministro della salute di cui all'ordinanza in data 8 maggio 2021 e del documento allegato recante “Modalità di accesso e uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”. Inoltre, dispone che a tali strutture siano applicate ulteriori misure di carattere precauzionale: accesso ad un solo visitatore per ospite per visita; misure precauzionali per i nuovi ospiti; misure precauzionali per le uscite/rientri per motivi sanitari o trasferimenti da altre strutture)


Ordinanza n. 349 del 4 agosto 2021, Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione

(dispone fino al 30 settembre 2021 che l’accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, si svolga nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 44/2021, e 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 52/2021 nonché delle linee guida di cui al documento recante “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”, che, allegato alla presente ordinanza, ne costituisce parte integrante. Inoltre, dispone che a tali strutture siano applicate ulteriori misure di carattere precauzionale: accesso ad un solo visitatore per ospite per visita; misure precauzionali per i nuovi ospiti; misure precauzionali per le uscite/rientri per motivi sanitari o trasferimenti da altre strutture)