Sezione a cura di: Viviana Di Capua, Ilde Forgione e Matteo Gnes
Tar Marche, decreto presidenziale 27 febbraio 2020, n. 56
(sospende gli effetti dell’ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020 del Presidente della Regione Marche, in quanto al momento dell'adozione non sussisteva il presupposto della presenza di almeno una persona positiva)
Tar Marche, ordinanza 5 marzo 2020, n. 63
(conferma il decreto cautelare n. 56/2020)
Tar Campania, Napoli, decreto presidenziale 18 marzo 2020, n. 416
(respinge la richiesta di annullamento previa sospensione dell'ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania, in quanto nella situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica)
Tar Campania, Napoli, decreto presidenziale 19 marzo 2020, n. 424
(respinge la richiesta di misura cautelare in quanto l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 è giustificata dall'incremento della diffusione del Covid.19; e non viene provata l'esigenza di cura della madre)
Tar Campania, Napoli, decreto presidenziale 20 marzo 2020, n. 433
(sospende l'atto di diffida e messa in quarantena per la verosimiglianza dell'essenzialità del percorso seguito per l'aprrovvigionamento di tabacchi; e per gli impegni professionali quale avvocato; respinge le istanze relative alla sospensione dell'oridnanza n. 15 del Presidente della Regione Campania e relativo chiarimento)
Tar Campania, Napoli, decreto presidenziale 21 marzo 2020, n. 436
(sospende l'intimazione ad osservare la permanenza domiciliare in quanto lo spostamento era giustificato dall'esigenza di assistere la madre; e al solo fine di consentire all'interessato di recarsi presso l'abitazione della madre onde poterla assistere)
Tar Campania, Napoli, Sez. V, decreto presidenziale 24 marzo 2020, n. 471
(respinta l'istanza cautelare contro la quarantena imposta a seguito di violazione di ordinanza regionale, in considerazione sia del mancato disconoscimento dell'inottempeanza all'ordinanza regionale, sia della mancata dimostrazione del pregiudizio conseguente)
Tar Catania, sez. IV, dec., 27 marzo 2020, n. 235
(conferma inibizione dell'attività di laboratorio per l’esecuzione di test diagnostici per Coronavirus effettuati in assenza di sintomi)
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, decreto presidenziale 28 marzo 2020, n. 165
(respinta la richiesta di sospensione cautelare dell’ordine di quarantena obbligatoria avanzata da un bracciante agricolo che era andato a lavorare nei campi, atteso che nell’attuale fase epidemica, in sede di comparazione degli interessi in conflitto, di deve dare prevalenza a quello pubblico inerente la tutela della salute della collettività e della necessità di arginare qualsiasi rischio di contagio)
Consiglio di Stato, Sez. III, decreto presidenziale 30 marzo 2020, n. 1553
(caso eccezionale di appello su decreto presidenziale, in quanto relativo a rischio di perdita ad un bene della vita costituzionalmente tutelato; respinge l'istanza cautelare contro la quarantena imposta a seguito di violazione di ordinanza regionale, essendo l’eventuale, provato pregiudizio economico risarcibile)
Tar Molise, decreto presidenziale 30 marzo 2020, n. 62
(sospende i provvedimenti della Azienda Sanitaria nella parte in cui dispongono il ricovero presso una struttura privata accreditata residenziale di una paziente proveniente dal Molise senza aver disposto preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus a differenza di quanto previsto per i provenienti da fuori regione)
Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, decreto presidenziale 1 aprile 2020, n. 416
(sospende decreto prefettizio di sospensione dell’attività imprenditoriale svolta da società che opera nel settore della comunicazione e delle affissioni, in quanto l’attività per conto di enti ed istituzioni pubbliche rientra nell’ambito dei “servizi di informazione e comunicazione” consentita dall’art.1, lett. a), DPCM 22 marzo 2020)
Tar Lazio, Sez. I quater, dec., 1 aprile 2020, n. 2346
(respinge richiesta del Codacons di ottenere ulteriori dati forniti dalla Protezione civile sull’emergenza Covid-19, relativi ai deceduti di Covid-19 a casa e in terapia intensiva in ospedale, nonché ai posti realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture sul territorio nazionale, in quanto tali dati/schede non hanno né la forma né la sostanza del provvedimento amministrativo)
Consiglio di Stato, Sez. III, decreto 1 aprile 2021, n. 1776
(nel respingere il ricorso cautelare afferma che il Governo deve rivalutare e motivare, sulla base dei dati scientifici, il meccanismo automatico di sospensione della didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'intero territorio delle regioni zona rossa, disposto con d.P.C.M. 14 gennaio 2021, nella parte in cui prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5, d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”)
Tar Sardegna, Sez. I, dec., 7 aprile 2020, n. 122
(conferma ordinanza sindacale che stabilisce limitazioni, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, alle uscite per fare acquisti di generi alimentari)
Cons. St., Sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735
(conferma la perdurante vigenza dell’art. 138 del d.lgs. n. 267/2000 - TUEL che attribuisce al Governo il potere di annullare gli atti degli enti locali viziati da illegittimità, a tutela dell’unità dell’ordinamento; rileva la sussistenza dei presupposti per l'annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina che obbliga chi intende attraversare lo stretto di Messina a registrarsi)
Cons. St., Sez. III, decreto presidenziale 8 aprile 2020, n. 1841
Cons. St., Sez. III, decreto presidenziale 8 aprile 2020, n. 1841
(dichiara inammissibile la richiesta del Codacons di integrazione dei dati forniti dalla Protezione civile sull’emergenza Covid-19, in quanto tale richiesta non può formare oggetto di una pretesa annullatoria, non essendovi alcun atto da annullare, anche in quanto la raccolta di dati regionali per l’informazione ai cittadini non esprime, né potrebbe farlo, alcun potere autoritativo pubblico)
--> Sulla base del parere è stato adottato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2020, Annullamento straordinario dell’ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 del sindaco del comune di Messina
Tar Sardegna, decreto presidenziale 10 aprile 2020, n. 133
(sospende l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 21 del 3 aprile 2020 nella parte in cui ordina che siano chiusi i distributori automatici h24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati in quanto l’attività di cui è titolare il ricorrente rientra tra quelle di vendita di generi alimentari che la stessa ordinanza fa salve; inoltre, dall’esecuzione dell’ordinanza deriva al ricorrente un danno irreparabile perchè dall’attività di cui è causa trae l’unica fonte di sostentamento per sé e per la propria famiglia)
Tar Campania, decreto presidenziale 14 aprile 2020, n. 779
(respinge la richiesta di sospensione dell’ordinanza del Sindaco che ha disposto la chiusura temporanea di una casa di cura all’interno della quale, nonostante le procedure impartite dall'Azienda sanitaria per il contenimento di casi Covid-19, si sono verificati ulteriori casi di Covid-19, essendo prevalente la funzione preventiva e precauzionale, sottesa a tutte le misure disposte)
Tar Piemonte, decreto presidenziale 15 aprile 2020, n. 212
(respinge l’istanza, proposta dalla Federazione Nazionale Migep delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie e da un sindacato degli operatori sociosanitari, di sospensione cautelare della deliberazione della Giunta regionale che fornisce indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19, atteso che la stessa non impedisce a dette strutture di procedere con le assunzioni di operatori sociosanitari attingendo alle graduatorie degli idonei o, una volta esaurite dette graduatorie, con bandi di concorso ad hoc che prevedano, come requisito di partecipazione il necessario titolo professionale)
Tar Calabria, decreto presidenziale 15 Aprile 2020, n. 219
(respinge l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12/2020 nella parte in cui ha imposto la misura immediata della “quarantena” obbligatoria per il periodo di giorni 14 nell’ipotesi di trasgressione del divieto di spostamento senza giustificato e documentato motivo, alla luce della potenziale esposizione al contagio, mancando l’atto applicativo delle disposizioni emanate con portata generale dal Presidente della Giunta)
Tar Campania, Napoli, ordinanza 8 aprile 2020, n. 713
(Respinge l’istanza di rinvio della camera di consiglio collegiale, ex art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020, mirando il combinato disposto del comma 1, u.p., e comma 2, terzo periodo, dell’art. 84 cit. ad evitare rinvii meramente strumentali, esclusivamente volti a conservare l’efficacia del decreto di accoglimento, eccezionalmente riconosciuta fino alla successiva udienza di rinvio, in deroga all’art. 56, comma 4, c.p.a.
Sospende il verbale di “Intimazione ad osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”, in quanto la disposta “domiciliazione fiduciaria” presuppone la circolazione senza una delle motivazioni di necessità previste dai D.P.C.M. ovvero dalle ordinanze regionali – consentendo invece l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15/2020 esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati, tra l’altro, da situazioni di necessità, correlate ad esigenze primarie delle persone.)
Tar Friuli Venezia Giulia, decreto presidenziale, 10 aprile 2020, n. 61
(respinge l’istanza di sospensione monocratica, presentata da un’Associazione di imprenditori, artigiani e titolari di partite IVA, dell'ordinanza contingibile e urgente, emessa dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che limita la circolazione di chiunque è presente nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ordina la chiusura nella giornata di domenica di tutte le attività commerciali di qualunque natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale.)
Consiglio di Stato, decreto presidenziale, 17 aprile 2020, n. 2028
(respinge la richiesta di sospensione del decreto cautelare del TAR Sardegna, n. 122/2020, che ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordinanza sindacale che ha disposto, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, stringenti limitazioni alle uscite per fare acquisti di generi alimentari, non essendo incise posizioni di interesse o diritto degli appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale)
Tar Sicilia, Palermo, decreto presidenziale 17 aprile 2020, n. 458
(respinge la richiesta di sospensione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 16/2020 del Presidente della Regione Sicilia che reitera il divieto (ex art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 6/2020) di ogni attività motoria all'aperto anche in forma individuale, comprese quelle dei minori accompagnati dai genitori, e ciò in quanto l’art. 3, comma 2, d.l. n. 19 del 2020 vieta tassativamente ai soli Sindaci di provvedere “in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”, mentre analogo, tassativo, divieto non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale.)
Tar Campania, Napoli, decreto presidenziale 17 aprile 2020, n. 783
(respinge la richiesta di sospensione del provvedimento emesso dalla Polizia municipale che ha diffidato il ricorrente al rientro nel proprio domicilio con imposizione dell’obbligo di permanenza domiciliare in isolamento per 14 giorni, atteso che dall’autocertificazione dallo stesso sottoscritta non emergono le ragioni che avrebbero giustificato la violazione dell’obbligo di non lasciare il domicilio salvo i casi espressamente previsti)
Tar Calabria, decreto presidenziale 18 aprile 2020, n. 221
(respinge la richiesta di sospensione dell’ordinanza che ha disposto la quarantena obbligatoria “con decorrenza immediata”, per 14 giorni dalla commissione dell’illecito amministrativo di circolazione senza giustificato e documentato motivo, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 12/2020, alla luce della potenziale esposizione al contagio Covid-19, per mancanza di danno irreparabile, essendo ormai prossima (tre giorni) la cessazione della quarantena, essendo insussistente il requisito della “estrema gravità ed urgenza” richiesta dall’art. 56 c.p.a. ai fini della concessione della misura cautelare monocratica provvisoria)
Tar Lazio, decreto presidenziale 20 aprile 2020, n. 2915
(respinge l’istanza, presentata dal Codacons, di sospensione del decreto con il quale il è stato nominato un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare misure per fronteggiare l’emergenza e per la ripresa, nella parte in cui non include tra i membri esponenti di alcuni settori in quanto, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione del provvedimento, la scelta non è irragionevole poiché effettuata valorizzando l’esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi coinvolti dall’emergenza sanitaria)
Tar Sardegna,decreto presidenziale 20 aprile 2020, n. 141
(respinge l’istanza di sospensione dell’ordinanza Regione Sardegna n. 19/2020, nella parte in cui conferma fino al 26.04.2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio al dettaglio di libri. Ciò in quanto: i Presidenti delle Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive di quelle imposte con d.P.C.M. in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso; l’ordinanza impugnata ha effetto ancora per un numero oramai limitatissimo di giorni feriali; a fronte di una compressione di alcune libertà individuali, deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica)
Tar Veneto, decreto presidenziale 21 aprile 2020, n. 205
(respinge la richiesta di sospensione dell'ordinanza sindacale che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la chiusura temporanea dei cimiteri, atteso che il pregiudizio lamentato, ossia la preclusione all'esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio, si è già ormai per la più gran parte consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero, ove rapportato a quello già sofferto e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto, non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito)
Tar Lombardia, Milano, decreto presidenziale 22 aprile 2020, n. 596
(respinge la richiesta di sospensione, per mancanza dei requisiti del fumus e del danno grave e irreparabile, della determina del Direttore Generale con la quale è stata accettata la proposta di collaborazione avanzata da una società per la valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 in quanto l’accordo quadro stipulato con la società non sembra esaurirsi in un puro accordo di collaborazione scientifica, ma pare presentare contenuti sinallagmatici con precisi vantaggi economici e conseguente valore di mercato sottratto al confronto concorrenziale)
Tar Abruzzo, L’Aquila, decreto presidenziale 22 aprile 2020, n. 79
(accoglie l’istanza di sospensione dell’Avviso pubblico del Comune di L’Aquila per l’assegnazione dei buoni spesa per generi alimentari Emergenza Covid-19 nella parte in cui riservano l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei familiari “residenti nel Comune dell’Aquila”, apparendo in contrasto con le Linee Guida in materia di solidarietà alimentare dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio)
Tar Lazio, decreto presidenziale 23 aprile 2020, n. 3066
(respinge la richiesta di sospensione del decreto decreto interministeriale 7 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che i porti italiani non rappresentano più “luoghi sicuri” ai fini dello sbarco di migranti in caso siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana dovendosi escludere, in considerazione di un bilanciamento degli interessi contrapposti tipico della presente fase, che sussistano i requisiti di estrema gravità ed urgenza, e in ragione l’attuale situazione di emergenza, che rende impossibile fornire un “luogo sicuro”, senza compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti Covid-19)
Consiglio di Stato, decreto presidenziale 23 aprile 2020, n. 2128
(dichiara inammissibile l’appello proposto dal Codacons per la sospensione del decreto monocratico del Tar Lazio n. 2915/2020 che ha respinto l’istanza di sospensione del d.p.c.m. che nomina un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare misure necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori; ciò in quanto l’appello avverso il decreto presidenziale del TAR è ammesso soltanto allorché sia dimostrato il pericolo concreto di irreversibile perdita di un “bene della vita” tutelato da norme costituzionali, presupposto che nella specie manca)
Consiglio di Stato, decreto presidenziale 23 aprile 2020, n. 2129
(dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto per la sospensione del decreto monocratico
del Tar Milano n. 596/2020, che ha respinto l’istanza di sospensione dell’accordo quadro di collaborazione scientifica di test per la diagnosi da infezione Covid-19, in quanto l’appello avverso il decreto del TAR è ammesso soltanto allorché sia dimostrato il pericolo concreto di irreversibile perdita di un “bene della vita” tutelato da norme costituzionali)
Tar Milano, decreto presidenziale 23 aprile 2020, n. 634
(sospende l’ordinanza della Regione Lombardia n. 528/2020, che ha introdotto misure per la prevenzione e gestione emergenze epidemiologiche da Covid-19, limitatamente alla lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell’allegato 1, d.P.C.M. del 10 aprile 2020, in quanto il potere di ordinanza regionale è stato esercitato ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali)
Tar Napoli, decreto ante causam, 23 aprile 2020, n. 933
(dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l’istanza cautelare ante causam per la sospensione del provvedimento del Prefetto con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale di un panificio per 5 giorni, avendo tale provvedimento natura di sanzione adottata ex l. n. 689 del 1981, che esula dalla giurisdizione amministrativa ed è attribuita alla giurisdizione ordinaria ex art. 6, co.5., d.lgs. n. 150 del 2011)
Tar Bologna, decreto presidenziale 24 aprile 2020, n. 183
(respinge la richiesta di sospensione del verbale di accertamento della Polizia municipale, che ha irrogato la sanzione della cessazione dell’attività commerciale di vendita di prodotti al banco di gastronomia e pasticceria fresca in un supermercato senza che siano stati preconfezionati, perché tale modalità si pone in contrasto con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020 nella parte in cui ha previsto che aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto)
Tar Calabria, Catanzaro, decreto presidenziale 24 aprile 2020, n. 270
(respinge l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali e bar self service attraverso distributori automatici h 24, in quanto tali esercizi non consentono il distanziamento sociale)
Tar Puglia, Lecce, decreto presidenziale 27 aprile 2020, n. 321
(respinge l’istanza, proposta da un Comune, di sospensione della determina di una Asl nella parte in cui questa ha disposto che non siano effettuati ricoveri in alcuni reparti di un Presidio ospedaliero e che la relativa attività sia trasferita presso altro Presidio ospedaliero, non essendo configurabile un danno grave e irreparabile tale da non consentire la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda cautelare)
Consiglio di Stato, decreto presidenziale 27 aprile 2020, n. 2294
(respinge la richiesta di sospensione del decreto del TAR Catanzaro n. 270/2020, in materia di distributori automatici, chiarendo che in questo caso viene in rilievo unicamente l’interesse, di natura economica, a non perdere il ricavo per i giorni di sospensione della distribuzione. Al contrario, l’art. 41 Cost. limita la stessa libertà di iniziativa economica quando essa sia in contrasto con la sicurezza, libertà e dignità umana)
Tar Lazio, decreto presidenziale 28 aprile 2020, n. 3322
(rigetta l’istanza di sospensione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020)
Tar Lazio, Roma, decreto presidenziale, 29 aprile 2020, n. 3469
(rigetta l’istanza di sospensione avverso la determina di Roma Capitale che avrebbe disposto la fornitura dei buoni spesa senza valutare correttamente l’aspetto della convenienza concreta dell’offerta proposta dalla parte istante, non essendo ravvisabile un danno grave e irreparabile per il ricorrente a fronte dell’impatto sociale ed assistenziale di notevole valore svolto dai buoni)
Tar Lazio, Roma, decreto presidenziale, 29 aprile 2020, n. 3453
(respinge l’istanza di sospensione proposta avverso il provvedimento del 26.04.2020 che, nel periodo di emergenza Covid-19, mantiene l’inibizione alla partecipazione fisica alle cerimonie religiose, atteso che, in sede di comparazione di interessi prevale quello alla tutela della salute pubblica, nonché in ragione della possibilità di soddisfare il proprio sentimento religioso usufruendo delle alternative offerte mediante gli strumenti informatici)
Tar Catania, ordinanza cautelare, 27 aprile 2020, n. 385
(respinge l’istanza di sospensione del provvedimento che ha inibito la prosecuzione dell’attività di laboratorio relativa all’esecuzione di test diagnostici per Coronavirus, a favore dei soggetti asintomatici che ne facciano richiesta e che intendano affrontare il relativo costo, alla luce delle motivazioni di ordine tecnico fornite dall’ASP circa la “politica” sanitaria che governa il momento emergenziale, come ricavabile da circolari ministeriali, pareri del Consiglio Superiore di Sanità, e note dell’Istituto Superiore di Sanità)
Tar Calabria, Catanzaro, decreto presidenziale, 2 maggio 2020, n. 279
(rigetta l’istanza di sospensione cautelare proposta avverso l’ordinanza sindacale con la quale il ricorrente è stato sottoposto, in via cautelativa, alla misura dell’isolamento obbligatorio risultando la quarantena quasi interamente effettuata)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 4 maggio 2020, n. 3569
(respinge l’istanza di sospensione del d.p.c.m. del 26 aprile 2020 proposta da un Comune, per mancanza dei presupposti previsti dall’art. 56 c.p.a. per la tutela monocratica cautelare)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 7 maggio 2020, n. 3627
(sospende la determina della Regione Lazio recante “terapia domiciliare pazienti Covid-19”, nella parte in cui limita il diritto di prescrizione dei farmaci dei medici di medicina generale prevedendo l’accertamento di positività all’infezione per la somministrazione)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 7 maggio 2020, n. 3647
(respinge l’istanza di sospensione cautelare monocratica del provvedimento che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara, indetta per la fornitura di dpi, ai sensi dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 a seguito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016, presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, comma 1 c.p.a., stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata degli effetti del provvedimento impugnato).
Tar Catanzaro, sentenza, 9 maggio 2020, n. 841
(dichiara l'illegittimità, in quanto emanata in carenza di potere per incompetenza assoluta, dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria 29 aprile 2020, n. 37, nella parte in cui dispone sul territorio della Regione Calabria la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto, spettando al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 19 del 2020, che nel caso di specie non risultano integrati).
Tar Molise, decreto presidenziale, 9 maggio 2020, n. 103
(non è consentita la caccia in quanto, pur essendo un’attività motoria di natura sportiva, non rientra nelle previsioni del d.P.C.M. 26 aprile 2020, all’art. 1, lett. f), quale ammette l’attività motoria o sportiva esclusivamente in forma individuale in quanto il Disciplinare che la regola prevede obbligatoriamente un’organizzazione dei cacciatori in squadre)
Tar Lazio, sez. I, decreto presidenziale, 11 maggio 2020, n. 3750
(rigetta l’istanza di sospensione, mancando i presupposti ex art. 56 c.p.a., del d.P.C.M. 26 aprile 2020, nella parte in cui non prevede la riapertura degli esercizi di parrucchieri e centri estetici in misura differenziata su base territoriale)
Tar Lazio, sez. I, decreto presidenziale, 12 maggio 2020, n. 3759
(rigetta l’istanza di sospensione, mancando i presupposti ex art. 56 c.p.a., del d.P.C.M. 26 aprile 2020, nella parte in cui non prevede la riapertura degli esercizi commerciali in misura differenziata su base territoriale).
Cons. St., sez. III, decreto presidenziale, 12 maggio 2020, n. 2586
(rigetta l’istanza, proposta da una casa di cura, di sospensione cautelare del decreto del Tar che ha respinto l’istanza cautelare avverso l’ordinanza regionale che stabiliva la sospensione delle attività di assistenza sanitaria a carattere non urgente e di indifferibile, atteso che le esigenze di continuità di tali servizi attengono ad un interesse pubblico generale di cui è portatrice l’Amministrazione regionale e non il singolo operatore privato)
Tar Lazio, sez. II, decreto presidenziale, 14 maggio 2020, n. 3818
(respinge l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione della procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di dpi e apparecchiature elettromedicali, per mancanza del presupposto dell’estrema gravità ed urgenza a fronte della imprescindibile urgenza dello Stato a definire la fornitura)
Tar Lazio, sez. I, decreto presidenziale, 15 maggio 2020, n. 3827
(rigetta l’istanza di sospensione per mancanza dei presupposti ex art. 56 c.p.a.,del d.P.C.M. 26 aprile 2020, nella parte in cui non prevede la riapertura degli esercizi di ristorazione misura differenziata su base territoriale)
Tar Lazio, sez. II ter, decreto presidenziale, 15 maggio 2020, n. 3829
(rigetta l’istanza di sospensione delle ordinanze del Sindaco di Roma (nn. 91 e 92 del 2020) che individuano gli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali artigianali e produttive, in quanto la delicatezza della questione controversa, involgendo più interessi di stampo costituzionale, ne rende fortemente opportuno il vaglio collegiale)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 15 maggio 2020, n. 3827
(rigetta l’istanza di sospensione del d.P.C.M. 26 aprile 2020, nella parte in cui non prevede la riapertura, dal 4 maggio 2020, degli esercizi di ristorazione in considerazione della diffusione del virus Covid-19 su base territoriale)
Tar Napoli, decreto presidenziale, 21 maggio 2020, n. 1064
(sospende la deliberazione del direttore Generale di un’Azienda ospedaliera avente ad oggetto il reclutamento a tempo determinato di personale operatore socio sanitario mediante la formulazione di graduatoria per titoli, ai sensi del d.l. n. 14/2020, onerando l’amministrazione a rideterminarsi, dando conto delle ragioni a sostegno della scelta di bandire nuova selezione piuttosto che scorrere le graduatorie)
Consiglio di Giustizia Amministrativa, decreto presidenziale, 22 maggio 2020, n. 455
(dichiara inammissibile l’appello proposto avverso il decreto monocratico cautelare che ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordinanza regionale n. 21/2020, atteso che per la misura cautelare monocratica presidenziale ogni questione di revisione va trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione delle conseguente collegiale camera di consiglio)
Tar Bari, sentenza, 22 maggio 2020, n. 733
(stabilisce che in caso di emergenza epidemiologica di rilievo internazionale, le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa statale impongono il rispetto del principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico; per questa ragione il Sindaco può esercitare il potere di ordinanza extra ordinem, ma non può assumere decisioni in contrasto con la normativa statale)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 22 maggio 2020, n. 3980
(rigetta l’istanza di sospensione della nota della direzione sanitaria aziendale di una Asl, relativa al ripristino della funzione di pronto soccorso, non ravvisandosi gli estremi di un danno grave e irreparabile)
Tar Liguria, decreto presidenziale, 23 maggio 2020, n. 147
(rigetta l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Sindaco di Genova a tutela dell'igiene e sanità pubblica, nella parte in cui si discosta dalla previsione dell’art. 3, comma 2, d.P.C.M. 17 maggio 2020 e dall’ordinanza della Regione Liguria n. 30/2020 in punto di obbligo incondizionato dell’utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree di proprietà privata, in quanto tale obbligo non può considerarsi né incongruo né particolarmente gravoso)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 26 maggio 2020, n. 4047
(sospende la delibera di urgenza adottata dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato il 2 marzo 2020 nella parte in cui prevede, per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale agli artigiani nel periodo emergenziale, la preventiva iscrizione al Fondo e la conseguente assunzione di vincoli contributivi nei confronti dello stesso)
Tar Lazio, ordinanza, 27 maggio 2020, n. 4098
(respinge l’istanza di sospensione cautelare dell’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale in tema di orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive, in quanto la misura costituisce espressione di un giudizio di merito di pertinenza dell’amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale solo ab extrinseco in presenza di palesi illogicità ed incoerenze, nella fattispecie non ravvisabili)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 27 maggio 2020, n. 4097
(rigetta l’istanza di sospensione dell’ordinanza n. 11/2020 del Commissario Straordinario, che impone il prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali, avuto riguardo alla natura della pretesa dedotta e al rilievo, nella necessaria comparazione dei più interessi pubblici e privati coinvolti, da annettersi all’esigenza di calmieramento del prezzo di un bene utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 28 maggio 2020, n. 4106
(rigetta l’istanza di sospensione, mancando i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza, delle modalità operative, attuative dell’art. 1, d.l. n. 23/2020, concordate tra da SACE S.p.A. e ABI per l’accesso, fino al 31.12.2020, alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, rese note con Circolare Abi del 21 aprile 2020 (Prot. UCR 000766), nella parte in cui non esclude dall’accesso al prestito garantito le imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero, e più in particolare le imprese sottoposte a Direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., da parte di capogruppo avente sede all’estero)
Tar Napoli, sentenza, 29 maggio 2020, n. 2074
(dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazione dalla l. n. 27/2020, nella parte in cui prevede che, nel periodo dal 15.04.2020 al 31.07.2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, trattandosi di norma di natura eccezionale ed emergenziale, finalizzata ad evitare la sostanziale paralisi della Giustizia amministrativa)
Tar Piemonte, decreto presidenziale, 30 maggio 2020, n. 286
(rigetta l’istanza di sospensione del Decreto n. 13/2020, del Presidente della Provincia di Novara, relativa all’attività di controllo della fauna selvatica e, in particolare, del cinghiale, non sussistendo il presupposto della estrema gravità ed urgenza, considerato che a sostegno dell’istanza di misure cautelari monocratiche la ricorrente si è limitata a prospettare irrimediabili pregiudizi all’ecosistema e al patrimonio ambientale faunistico, enunciati in termini del tutto generici)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 30 maggio 2020, n. 4124
(rigetta l’istanza di sospensione del diniego di accesso alle agevolazioni per la produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, disposte con ordinanza del commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in relazione alla natura della pretesa azionata e del danno lamentato)
Tar Napoli, decreto presidenziale, 1 giugno 2020, n. 1120
(sospende l’Ordinanza del sindaco di Napoli – impugnata dalla regione Campania - che disciplina l’attività di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e gli orari di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53/2020, consentendo altresì l’eventuale svolgimento di attività ludiche)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 1 giugno 2020, n. 4131
(rigetta l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Responsabile dell’Unità di Crisi Assessore alla Sanità della Regione Lazio che ha introdotto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in quanto ritiene insussistenti i profili di pregiudizio nelle more della delibazione collegiale)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 1 giugno 2020, n. 4132
(rigetta l’istanza di sospensione delle note emesse dalla Regione Lazio per le operazioni diagnostiche per la ricerca del virus sars-cov-2 mediante esami molecolari su tutte le matrici biologiche, non essendo configurabile il danno grave e irreparabile)
Tar Lazio, ordinanza, 4 giugno 2020, n. 4160
(rigetta l’istanza di sospensione della direttiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha disposto la sospensione dello svolgimento delle attività di scommessa nei luoghi nei quali è prevista l’attività di gioco pubblico, trattandosi di misura della sospensione delle attività che appare adeguata e proporzionata allo scopo di tutelare la salute individuale e collettiva nel periodo, ancora attuale, di emergenza sanitaria)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 4 giugno 2020, n. 4165
(rigetta l’istanza di sospensione in via monocratica l'ordinanza del Sindaco di Roma n. 92/2020 (del 15.05.2020), che disciplina gli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive, essendo stato il ricorso depositato solo il 4 giugno 2020, a dimostrazione della mancanza del carattere di urgenza).
Tar Lazio, decreto presidenziale, 5 giugno 2020, n. 4181
(respinge l’istanza di sospensione monocratica del decreto 2.06.2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, nella parte in cui limita fino al 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna ai servizi svolti in continuità territoriale, non sussistendo i presupposti per la sospensione cautelare monocratica)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 6 giugno 2020, n. 4185
(respinge l’istanza di sospensione cautelare monocratica del rigetto dell’istanza di ammissione alle agevolazioni disposte con ordinanza n. 4/2020 del commissario straordinario (incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di DPI), in quanto il danno ha natura patrimoniale e in virtù della prevalente necessità di garantire il pieno ed immediato perseguimento delle finalità di interesse generale cui tale procedura di agevolazioni finanziarie è preordinata)
Tar Napoli, decreto presidenziale, 8 giugno 2020, n. 1135
(accoglie l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’ordinanza del Sindaco di Napoli che ha stabilito l’orario degli esercizi di somministrazione in senso ampliativo rispetto alla analoga regolamentazione operata con atti regionali e, allo stesso tempo, deroga temporaneamente al regolamento comunale relativo alle concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, considerato che tale esigenza non rientra tra quelle sanitarie o di igiene pubblica o di tutela della pubblica incolumità ovvero di sicurezza urbana, che costituiscono l’ambito di esercizio delle competenze sindacali ex artt. 50 e 54 TUEL).
Tar Bari, decreto presidenziale, 9 giugno 2020, n. 329
(rigetta l’istanza di sospensione monocratica del provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di disinfezione per emergenza Covid-19, non ravvisandosi i presupposti dell’estrema gravità e urgenza tali da non consentire la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile)
Tar Lazio, ordinanza, 15 giugno 2020, n. 4350
(sospende il diniego di autorizzazione opposto ad un centro diagnostico privato di eseguire i tamponi per la rilevazione della positività al Covid-19, in quanto il divieto per le strutture sanitarie private di eseguire test molecolari contrasta con il principio di libertà dell’utente nella scelta della struttura di fiducia per la fruizione dell’assistenza sanitaria, vinto solo laddove si accerti l’esistenza di effettive ragioni che giustifichino la restrizione “mediante un adeguato apparato motivazionale a supporto del provvedimento, e nella presupposta, oggettiva, valutazione dell’interesse pubblico finalizzato alla tutela del diritto alla salute)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 15 giugno 2020, n. 4332
(rigetta l’istanza di sospensione monocratica, per mancanza del requisito della gravità e irreparabilità del danno, dell'art. 2 del decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze concernente “Disposizioni attuative dell'art. 90, d.l. 17 marzo 2020, n. 18” nella parte in cui individua i criteri di ripartizione delle risorse a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore)
Tar Palermo, decreto presidenziale, 17 giugno 2020, n. 694
(sospende l’ordinanza n. 66/2020 del Sindaco di Palermo non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, che ha disposto, nella fase di emergenza Covid-19, la modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo, evidenziando la non ragionevole estensione del previsto divieto anche ai distributori automatici di bevande alcoliche, in relazione alle finalità dell’ordinanza)
Consiglio di Stato, decreto presidenziale, 26 giugno 2020, n. 3769
(sospende l’ordinanza Tar Lazio, n. 4350/2020 chiarendo che centri diagnostici privati non possono eseguire i tamponi perché le attività di analisi e tracciatura sono state affidate dalla Regione, in esclusiva, al servizio diagnostico pubblico)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 6 luglio 2020, n. 4638
(respinge, per mancanza del requisito dell’estrema gravità e urgenza, l’istanza di sospensione, in via monocratica, dell’ordinanza del 28 maggio 2020 del Sindaco di Ladispoli, con cui si limitano gli orari di apertura degli esercizi “minimarket etnici”)
Tar Catanzaro, decreto presidenziale, 11 luglio 2020, n. 378
(respinge, per mancanza del requisito del danno grave e irreparabile, l’istanza di sospensione monocratica dell’ordinanza del Sindaco di Praia a Mare che ha disposto, dal 3 giugno al 30 settembre 2020, per i proprietari /usufruttuari/titolari di diritti reali di abitazione/d'uso o di diritti personali di godimento delle “seconde case”, obblighi di comunicazione del periodo di permanenza prima dell'arrivo, per sé stessi e per gli ospiti o affittuari, allegando relativa autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al Covid-19)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 13 luglio 2020, n. 4711
(sospende monocraticamente il diniego opposto all’istanza di validazione straordinaria della rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti, presentata ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.l. n. 18/2020, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 13 luglio 2020, n. 4708
(ritiene illegittimo il silenzio opposto sull’istanza di validazione straordinaria della rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti, presentata ai sensi dell'art. 15, comma 3, d.l. n. 18 del 2020).
Tar Piemonte, decreto presidenziale, 14 luglio 2020, n. 354
(accoglie l’istanza di sospensione monocratica dell’esclusione dalla gara, bandita dalla Regione Piemonte per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di test rapidi sierologici per la rilevazione qualitativa di anticorpi, nell'ambito dell'emergenza sanitaria per Covid-19, in quanto l’Amministrazione, prima di escludere la concorrente dalla gara per carenza documentale, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio)
Consiglio di Stato, ordinanza, 16 luglio 2020, n. 4270
(sospende la sentenza del Tar Milano che ha dichiarato l'inefficacia dell'accordo di collaborazione scientifica sottoscritto da una società con la Fondazione San Matteo riguardante la validazione dei test anti Covid-19, in relazione al pregiudizio scaturente per la Fondazione dall’esecuzione della sentenza)
Consiglio di Stato, ordinanza, 17 luglio 2020, n. 4323
(ritiene non viziata da irragionevolezza la decisione della Regione Lazio di affidare in esclusiva al servizio diagnostico pubblico tramite la rete d'eccellenza Coronet Lazio, e non ai centri diagnostici privati, i tamponi per la verifica del contagio Covid-19)
Tar Lazio, decreto presidenziale, 23 luglio 2020, n. 5002
(respinge l’istanza di sospensione del d.P.C.M. 11 giugno 2020, in considerazione della vicina data della camera di consiglio collegiale)
Consiglio di Stato, decreto presidenziale, 25 luglio 2020, n. 4418
(rigetta l’istanza di sospensione monocratica delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all’uso delle piscine, stante la prevalenza dell’interesse primario e generale alla tutela della salute pubblica - anche alla luce dei focolai Covid che negli ultimi giorni stanno emergendo in molteplici aree del Paese - rispetto all’interesse economico, fatto valere dall’appellante, alla riapertura anticipata della piscina).
Consiglio di Stato, decreto presidenziale, 31 luglio 2020, n. 4574
(sospende monocraticamente la sentenza che ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego di accesso civico generalizzato ad alcuni verbali espressi dal comitato tecnico scientifico sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, per non pregiudicare definitivamente l'interesse dell'amministrazione contraria all'ostensione degli atti in attesa della decisione del collegio, vista la materia "meritevole di approfondimento" giuridico).
Tar Reggio Calabria, sentenza, 31 luglio 2020, n. 480
(ha stabilito che l’eccezionale sospensione dell’azione esecutiva nei confronti degli enti del SSN, introdotta dal d.l. n. 34/2020, all’art. 117, comma 4, siccome dettata per finalità di interesse generale, ha natura cogente ed imperativa e dunque, va applicata anche d’ufficio, pure in assenza di specifiche eccezioni di parte. Inoltre, la disposizione (ancora in fase di conversione al momento del passaggio in decisione della controversia) è da ritenersi applicabile anche ai giudizi di ottemperanza promossi innanzi al giudice amministrativo, rientrando ormai pacificamente nel novero delle azioni esecutive).
Tar Lazio, decreto presidenziale 19 agosto 2020, n. 5408
(respinge l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, con cui si dispone, tra l’altro, la chiusura delle discoteche e dei locali di ballo, per l’insussistenza del requisito del “periculum in mora”, in quanto il danno potrebbe essere risarcito per equivalente in caso di accoglimento del ricorso nel merito e che comunque è prevista l’apertura di un tavolo per individuare gli interventi economici di sostegno per le categorie danneggiate dall’ordinanza. Inoltre, “la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto”)
Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, decreto presidenziale 27 agosto 2020, n. 842
(sospende l'efficacia dell'ordinanza della regione Sicilia che aveva disposto lo sgombero di hot spot e centri di accoglienza migranti dell'isola, in quanto esorbitante l'ambito dei poteri attribuiti alle regioni dalle norme primarie ed in particolare quelle relative alla gestione dell'emergenza Covid-19, e in quanto mancanti i presupposti fattuali per l'emanazione dell'ordinanza, dal momento che l'esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio, appare meramente enunciata, senza che risulti sorretta da un'adeguata e rigorosa istruttoria)
Consiglio di Stato, decreto presidenziale 10 settembre 2020, n. 5175
(respinge l’istanza di sospensione del provvedimento di Roma Capitale che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda, presentata dall’esercente un locale di somministrazione di alimenti e bevande, di "occupazione suolo pubblico emergenza Covid/19” perché insiste sulla parte carrabile di viabilità principale in quanto la norma è riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della delibera n. 81 del 2020)
Tar Piemonte, decreto presidenziale, 17 settembre 2020, n. 446
(rigetta la richiesta di sospensiva del decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 20202 che dispone la misurazione della temperatura corporea da parte delle scuole, in quanto, tra l’altro, a fronte dell’assenza del danno per lo Stato, la sospensione dell’efficacia del decreto impugnato comporterebbe una riduzione del livello di tutela dal contagio presso gli istituti scolastici piemontesi)
Tar Sardegna, decreto presidenziale, 17 settembre 2020, n. 344
(sospende l’ordinanza del presidente della Regione Sardegna n. 43 del 2020 con la quale sono state dettate regole per l’ingresso nel territorio regionale limitative della circolazione delle persone con l’obbligo della presentazione dell’esito di un test effettuato nelle 48 ore precedenti, in quanto tale misura non appare adottata nel rispetto delle disposizioni normative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nella regione nonché in presenza di ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l’adozione, con ordinanza regionale, di una misura limitativa della libera circolazione delle persone fra le regioni e fra le nazioni)
TAR Lazio, sez. III quater, sentenze 2 ottobre 2020, n. 10047 e n. 10048
(annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 30 del 17 aprile 2020, che impone l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età - pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo - nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale - pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro -, emanata allo scopo evitare l’ingolfamento delle strutture ospedaliere anche da parte di coloro che presentino sintomi da semplice influenza, sul presupposto che la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale bensì in quella statale).
TAR Campania, Napoli, Sez. V, decreti presidenziali 19 ottobre 2020, n. 1921 e n. 1922
(respinge l’istanza di sospensione cautelare proposta avverso l’ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 emanata dalla Regione Campania, che sospende le attività didattiche in presenza nella scuola primaria e secondaria fino al 30 ottobre 2020. Infatti: l’istruttoria pare aver esaurientemente documentato la correlazione tra aumento dei casi di positività al COVID-19 e frequenza scolastica; nel bilanciamento degli interessi sembra doversi dare prevalenza a quello pubblico volto a tutelare il diritto primario della salute; la compromissione degli altri interessi non è assoluta, proseguendo le attività scolastiche a distanza; la misura è espressamente temporanea nelle more di ulteriori valutazioni)
Cons. Stato, sez. III, dec., 10 novembre 2020, n. 6453
(in materia di sospensione dell’attività didattica nella scuola dell’infanzia e primaria in Campania: respinge il ricorso per la sospensione del decreto monocratico del giudice di primo grado che non ha accolto l’istanza, presentata da alcuni genitori di figli minori, di sospensione dell’ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania, nella parte in cui dispone, “la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria” nonché “la sospensione… dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia”, e ciò in quanto non sono stati forniti elementi decisivi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta alla più rigorosa prevenzione della salute pubblica nell’ambito territoriale di competenza)
Consiglio di Stato, decreto cautelare, 12 novembre 2020, n. 6534
(rigetta l’istanza cautelare concernente l’esenzione dall’obbligo di uso continuativo della mascherina a scuola per minori infradodicenni, dal momento che l’affermazione di problemi di ossigenazione del minore per l’uso prolungato del D.P.I. non risulta suffragata da alcun elemento anche sommario di prova, che avrebbe potuto già essere agevolmente offerto, ad esempio, mediante l’uso in classe di un apparecchio misuratore del livello di ossigenazione del sangue)
TAR Lazio, Sez. III quater, sentenza 16 novembre 2020, n. 11991
(in materia di assistenza domiciliare ai malati Covid-19. Annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio che affida ai medici di medicina generale il compito di assistenza domiciliare ai malati Covid-19, atteso che tali funzioni di assistenza sono affidati dagli artt. 8, d.l. n. 14 del 2020 e 4 bis, d.l. m. 18 del 2020 unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite dal legislatore nazionale d’urgenza proprio ed esattamente a questo scopo)
TAR Lazio, sez. III quater, decreto 23 novembre 2020, n. 7265
(respinge la domanda di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 13 novembre 2020, rettificata con Ordinanza del 14 novembre 2020, che prevede la chiusura nei giorni festivi e prefestivi delle grandi strutture di vendita di cui all'art. 15, comma 1, lett. l), l. reg. Lazio 6 novembre 2019, n. 22, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatte salve le attività commerciali dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, le tabaccherie ed edicole, essendo prevalente la tutela della salute pubblica, assicurata anche con la limitazione dell’accesso alle grandi strutture di vendita e dalla conseguente riduzione di movimentazione di popolazione)
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, decreto 23 novembre 2020, n. 609
(in considerazione del grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio scolastico e della carente istruttoria, sospende, in via monocratica, l’Ordinanza del Presidente f.f. della Giunta regionale della Regione Calabria del 14 novembre 2020, nella parte in cui è stata ordinata sull'intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse)
TAR Basilicata, decreto 24 novembre 2020, n. 272
(dispone il riesame dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 44 del 15 novembre 2020, che di fatto sospende le lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado ad eccezione della scuola dell’infanzia e degli asili nido, incidendo la stessa in maniera diretta e significativa sul diritto allo studio, contemplato nell’art. 34 Cost., avendo tale diritto rilevanza primaria al pari dell’art. 32 Cost., concernente il diritto alla salute)
Consiglio di Stato, sez. III, decreto 26 novembre 2020, n. 6795
(rigetta l’istanza di sospensione dei D.P.C.M. 3 novembre 2020 e 17 novembre 2020 concernenti l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, per bambini di età superiore ai sei anni)
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 27 novembre 2020, n. 6832
(rigetta l’istanza di sospensione della pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, prevista dai decreti ministeriali 26 giugno 2020, n. 39, 3 agosto 2020, n. 80 e 6 agosto 2020, n. 87, quali: il possibile e consistente ricorso alla didattica a distanza; la disciplina delle modalità di accesso e uscita da scuola, uscite a orari scaglionati; l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°; il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo [sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.]; l’obbligo di mascherina per gli studenti che si muovano all’interno dei locali scolastici)
TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 1 dicembre 2020, n. 415
(dichiara illegittima l’esclusione dalla prova scritta di una selezione pubblica bandita dal Comune di Trieste di un candidato al quale è stata rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, essendo stata surrettiziamente introdotta e applicata una causa di esclusione dalla selezione pubblica che, oltre a non trovare legittimazione in alcuna disposizione di legge o altra norma di carattere sovraordinato cd. “emergenziali” (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da Covid 19), non è in alcun modo prevista dalla lex specialis che disciplina la selezione stessa)
Consiglio di Stato, ordinanza 11 dicembre 2020, n. 7097
(sospende in sede cautelare la nota del 22 luglio 2020 di AIFA, impugnata da un gruppo di medici di base, nella parte in cui vieta la prescrizione off label dell’idrossiclorochina per la lotta al Covid -19)
Consiglio di Stato, sentenza 17 dicembre 2020, n. 8126
(dichiara legittimo l’accordo fra una società e una Fondazione I.R.C.C.S. per la validazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, non configurando né una concessione di bene pubblico, per la mancanza dell’elemento dell’esclusività del bene oggetto di concessione e perché esso ha ad oggetto non un elemento strutturale ma un'attività funzionale, né un contratto relativo ad attività strumentali rispetto a quelle istituzionali degli I.R.C.C.S.)
Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 18 dicembre 2020, n. 2075
(dichiara illegittima l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Calabria che ordina sull'intero territorio regionale, dal 16 al 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, non potendo un organo di governo sub centrale adottare provvedimenti extra ordinem in settori di competenza statale in deroga alla scelta governativa)
Consiglio di Stato, sentenza 18 dicembre 2020, n. 8166
(stabilisce che non sussistono preclusioni per i medici di medicina generale ad effettuare visite domiciliari ai pazienti Covid-19 in quarantena domiciliare, riformando la sentenza del Tar Lazio n. 11991/2020)
Tar Calabria, Catanzaro, sentenza, 18 dicembre 2020, n. 2077
(dichiara illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti nel territorio del Comune, nel caso in cui non siano stati riscontrati focolai di infezione negli istituti scolastici con sede nel territorio del Comune, né un’incidenza del contagio nella popolazione locale, o un incremento dello stesso, maggiore della media nazionale)
Tar Lazio, decreto 31 dicembre 2020, n. 7964
(rigetta l’istanza cautelare volta all’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del DPCM 3 dicembre 2020, del d.l. n. 33/2020, nonché del d.l. n. 158/2020 ove non prevede l'esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef e dispone incombenti istruttori ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di depositare in giudizio: la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, e della successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020; il verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 630/2020; una sintetica relazione ed ogni altro elemento utile a chiarire le evidenze scientifiche poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai minori infradodicenni, anche durante l’orario scolastico)
Tar Catanzaro, decreto, 8 gennaio 2021, n. 2
(sospende l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria nella parte in cui ha disposto lo svolgimento della didattica a distanza dal 7 al 15 gennaio 2021 per le attività scolastiche di ogni ordine e grado diverse dalle scuole secondarie di secondo grado e da quelle di istruzione e formazione professionale, in quanto l’intervento statale deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti e cioè quello alla salute, all’istruzione e quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità).
Consiglio di Stato, decreto 11 gennaio 2021, n. 18
(conferma la sospensione, disposta dal Tar Catanzaro con decreto n. 2/2021, dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria nella parte in cui ha disposto lo svolgimento della didattica a distanza dal 7 al 15 gennaio 2021 per le attività scolastiche di ogni ordine e grado diverse dalle scuole secondarie di secondo grado e da quelle di istruzione e formazione professionale, sulla base della duplice circostanza: a) che, a fronte di norme statali successive all’ordinanza regionale, la eventuale misura regionale più restrittiva, tenuto conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto della attività scolastica in presenza; b) che, trattandosi di regione non classificata “zona rossa” - il che imporrebbe per alcune classi il ripristino della DAD - nella ordinanza regionale vi è una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento di contagi)
Tar Lombardia, Milano, decreto 13 gennaio 2021, n. 32
(accoglie l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 676/2021, che ha disposto, per tutto il territorio regionale, il ricorso alla didattica a distanza per la totalità della popolazione scolastica degli istituti superiori per violazione del d.l. 1/2021, il quale prevede la progressiva ripresa dell’attività didattica in presenza, ritenendo, inoltre, l’ordinanza non sufficientemente motivata, contraddittoria e illogica in quanto per contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza e, a fronte di un rischio solo ipotetico di formazione di assembramenti, anziché intervenire su siffatto ipotizzato fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, didattica che l’ordinanza neppure indica come causa in sé di un possibile contagio, in ragione delle concrete modalità di effettuazione della didattica stessa)
TAR Emilia Romagna, Bologna, decreto 15 gennaio 2021, n. 30
(sospende l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 3/2021, nella parte in cui ha disposto che su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado svolgono esclusivamente attività didattica tramite ricorso alla didattica digitale integrata, introducendo un regime più restrittivo di quello previsto dal d.P.C.M. 3 dicembre 2020, in mancanza di ogni riferimento a dati o indici specificatamente e univocamente attinenti al più probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado)
Tar Trieste, decreto monocratico, 15 gennaio 2021, n. 7
(sospende l’ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1/2021 che ha imposto il ricorso esclusivo alla didattica digitale per le scuole secondarie di secondo grado fino al 31.01.2021, in quanto le misure derogatorie risultano gravemente dannose, anche per la salute psico-fisica dei giovani interessati, non essendo giustificate da dati di contagio diversi e peggiori rispetto ai precedenti, a fronte del puntuale rispetto da parte delle istituzioni scolastiche di tutta la normativa di sicurezza e del potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, i quali risultano sufficienti ad evitare qualsiasi incremento della situazione di rischio epidemiologico)
Tar Napoli, decreto monocratico, 20 gennaio 2021, n. 142
(sospende l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2/2021, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2021 perché prescrive il divieto di didattica in presenza anche per le classi del primo ciclo successive alla terza (quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media), per le quali invece il DPCM esclude la didattica a distanza, se non, limitatamente alla seconda e terza media, nell’ipotesi di accertato scenario di alto rischio, che non ricorre nella Regione Campania, classificata in c.d. “fascia arancione” fino all’11.012021, e, attualmente in c.d. “fascia gialla”)
Tar Trieste, decreto monocratico, 21 gennaio 2021, n. 9
(respinge la richiesta di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2021, la quale ha confermato l’obbligo del ricorso esclusivo alla didattica digitale per le scuole secondarie di secondo grado fino al 31.01.2021, in quanto, vista la necessità di tempi tecnici per permettere agli Istituti scolastici di organizzare la ripresa della didattica in presenza, dall’accoglimento della richiesta deriverebbe una limitatissima anticipazione temporale della ripresa delle attività in presenza rispetto alla scadenza dell’ordinanza, tale da non far ritenere particolarmente grave il danno lamentato da parte ricorrente)
Tar Venezia, decreto monocratico, 21 gennaio 2020, n. 30
(rigetta la richiesta di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 2/2021, la quale ha previsto l’obbligo del ricorso esclusivo alla didattica digitale per le scuole secondarie di secondo grado fino al 31.01.2021, in quanto, stante la non univocità di valutazione dei dati epidemiologici da parte degli Enti competenti, rilevato il fatto che la didattica a distanza dura già da 120 giorni e vista la necessità di tempi tecnici per permettere agli istituti scolastici di organizzare la ripresa della didattica in presenza, allo stato non ritiene sussistente la situazione di estrema gravità ed urgenza che non consente la dilazione fino alla data della camera di consiglio)
Tar Napoli, decreto monocratico, 22 gennaio 2021, n. 153
(sospende l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2/2021, ritenendo che il sistema scolastico campano si debba obbligatoriamente conformare agli indirizzi dettati da ultimo dal DPCM 16.01.2021 quanto alle percentuali, minime e massime, di studenti frequentanti in presenza gli istituti di istruzione secondaria superiore; ordina inoltre alla Regione di conformarsi a quanto prescritto nel DPCM, previo apprestamento di misure, generali o particolari, volte a definire in concreto la fruizione nella percentuale prevista e di misure di sostegno al trasporto pubblico per consentire la mobilità scolastica in presenza)
TAR Lazio, Sez. III Quater, sentenza 22 gennaio 2021, n. 879
(il TAR ordina al Ministero della salute, ai sensi della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi, di consegnare ai ricorrenti, entro trenta giorni, copia del "Piano nazionale di emergenza" menzionato dal Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute in un’intervista del 21 aprile 2020)
Tar Sardegna, decreto cautelare, 2 febbraio 2021, n. 25
(respinge il ricorso cautelare presentato dalla Regione Sardegna per la sospensione degli effetti dell’ordinanza 22 gennaio 2021 emanata dal Ministro della Salute, che, in applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, ha assegnato la Regione nella c.d. “zona arancione”. Tale classificazione è stata infatti effettuata sulla base di dati, che non sono risultati erronei ed è frutto dell’applicazione di numerosi criteri, per lo più automatici o che comunque sono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non quando manifestamente illogica. Inoltre, sulla base della normativa vigente, per poter ottenere una riclassificazione migliorativa occorre che i parametri risultino positivi in due report settimanali consecutivi. Quanto all’eventuale danno derivante dalla classificazione, deve ritenersi prevalente la tutela del diritto alla salute)
Tar Sicilia, Palermo, decreto cautelare, 21 gennaio 2021, n. 60
(respinge l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza regionale che ha escluso l’applicabilità, nel territorio regionale, delle disposizioni di cui all’art. 3 d.P.C.M. 14 gennaio 2021, che autorizzano spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone, mancando la prova di un pregiudizio irreparabile per diritti fondamentali della persona, per il solo fatto che vi sia una limitazione ulteriore della libertà di circolazione).
Consiglio di Giustizia amministrativa, decreto monocratico, 25 gennaio 2021, n. 61
(dichiara inammissibile l’appello proposto avverso il decreto del Tar Palermo n. 60/2021, che ha respinto l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza del Presidente della regione Sicilia che ha escluso l’applicabilità, nel territorio regionale, delle disposizioni di cui all’art. 3 d.P.C.M. 14 gennaio 2021, mancando la prova di un pregiudizio irreparabile per diritti fondamentali della persona, per il solo fatto che vi sia una limitazione ulteriore della libertà di circolazione)
Consiglio di Stato, decreto monocratico, 26 gennaio 2021, n. 304
(sospende l’obbligo di indossare la mascherina da parte di un alunno che abbia certificato problemi di difetto di ossigenazione per l’uso prolungato del dispositivo di protezione individuale durante tutto l’orario di lezione, essendo il pericolo di affaticamento respiratorio, in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro, troppo grave e immediato).
Tar Abruzzo, Pescara, ordinanza, 3 febbraio 2021, n. 53
(respinge la richiesta di differimento delle prove concorsuali per positività al Covid-19, in quanto nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, nel settore sanitario appare prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste).
Tar Salerno, sentenza, 11 febbraio 2021, n. 368
(ritiene utilizzabile l’ozono nella sanificazione degli ambienti sanitari in riferimento al Covid-19, recependo le conclusioni cui sono giunti importanti studi scientifici, tra cui il rapporto del gruppo di lavoro ISS-INAIL n. 56 del 23 luglio 2020)
Tar Lazio, ordinanza cautelare, 13 febbraio 2021, n. 873
(con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina in orario scolastico per i minori infradodicenni, accoglie la domanda cautelare ma mantiene ferma l’efficacia dell’impugnato DPCM del 14 gennaio 2021 fino alle nuove determinazioni dell’autorità amministrativa, in ossequio al principio di precauzione, in quanto l’atto in questione e quelli precedenti si sono discostati dalle indicazioni del CTS il quale non ne ha imposto l’uso in modo indiscriminato, ma ha affermato che la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione).
Tar Sicilia, Catania, decreto monocratico, 13 febbraio 2021, n. 102
(respinge la richiesta di sospensione del decreto dell’Assessore della Salute della Regione Sicilia, che ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino, sul rilievo che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto)
Tar Umbria, Perugia, decreto monocratico, 13 febbraio 2021, n. 29
(sospende l’ordinanza regionale n. 14/2021 che disponeva, fino al 21 febbraio, la chiusura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nella provincia di Perugia e di Terni, dichiarati zona rossa. Respinge, invece, l’istanza di sospensiva dell'ordinanza nella parte in cui disponeva la chiusura delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, in quanto in questo secondo caso va assicurata prevalenza alla questione sanitaria, ben potendo la formazione proseguire a distanza).
Tar Lazio, sez. I, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1842
(annulla la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. ii), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 (ed efficace fino al 5 marzo 2021) nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n. 24, esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa)
Tar Napoli, sez. V, decreto 16 febbraio 2021, n. 302
(respinge l’istanza di tutela cautelare monocratica, presentata da gruppi di genitori che chiedevano la sospensione delle ordinanze del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, nella parte in cui ha disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria e la chiusura degli asili nido comunali)
Tar Lazio, Sez. I, sentenza 19 febbraio 2021, n. 2102
(dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM 3 novembre 2020 nella parte in cui ha imposto l’uso della mascherina ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni durante l’orario scolastico, anche al banco e con il rispetto della distanza di un metro, così discostandosi dalle indicazioni specifiche fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico, senza tuttavia motivare alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS. Tale misura, peraltro, si pone in contrasto con il principio di precauzione, in quanto le evidenziate carenze istruttorie e motivazionali indicano che il giudizio di “stretta necessità” attraverso cui si declina il principio non sia stato compiuto appieno dall’amministrazione)
Consiglio di Stato, Sez. III, decreto 22 febbraio 2021, n. 884
(respinge l’istanza di sospensione monocratica del d.P.C.M. 14 gennaio 2021, che ha bloccato l’attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò fino al 5 marzo prossimo come misura di contrasto all'epidemia da Covid-19 anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente)
Tar Napoli, sez. I, decreto 1 marzo 2021, n. 401
(respinge l’istanza di sospensione ante causam dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27 febbraio 2021, che ha disposto con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 la sospensione dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università, essendo improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi (salute ed istruzione) entrambi di rango costituzionale, mentre da parte ricorrente non viene dedotto alcuno specifico e personale caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale ex art. 61 c.p.a.)
Consiglio di Stato, sez. III, decreto 1 marzo 2021, n. 1006
(sospende in via monocratica l’obbligo di indossare il DPI per l’intera durata della giornata scolastica da parte di un minore che ha dimostrato difficoltà respiratorie connesse all’uso della mascherina)
Consiglio di Stato, sez. III, decreto 3 marzo 2021, n. 1031
(al fine del decidere l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 2021 che, disponendo la didattica a distanza preclude al figlio di parte appellante di seguire le lezioni in presenza, nella città di Vasto, ordina alla Regione di depositare i dati relativi al monitoraggio e ai connessi dati scientifici relativi al possibile aggravamento del contagio e dunque ipotetiche misure restrittive presso il Comune di Vasto, non inserito in zona rossa)
Consiglio di Stato, sez. III, decreto 3 marzo 2021, n. 1034
(respinge l’istanza cautelare per la sospensione in via monocratica dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania che ha disposto sospensione dell'attività didattica in presenza, dei servizi educativi per l’infanzia, dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università, non potendosi il giudice sostituire alle scelte dell’amministrazione, che ha deciso di applicare il principio di massima precauzione sanitaria a scapito della temporanea compressione del diritto degli scolari alla frequenza in presenza)
Tar Lazio, ordinanza 4 marzo 2021, n. 1412
(accoglie il ricorso presentato da alcuni medici e sospende la nota Aifa 2/12/2020 che fissa i principi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare nella parte in cui nei primi giorni di malattia prevede unicamente una “vigilante attesa” e “somministrazione di fans e paracetamolo“, e nella parte in cui “pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid-19)
Tar Napoli, sez. V, decreto 4 marzo 2021, n. 432
(respinge l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 6 del 27 febbraio 2021, con la quale è stata sospesa la didattica in presenza dal 1° al 14 marzo, atteso che, a seguito della adozione del d.P.C.M. 2 marzo 2021, le cui disposizioni sono efficaci dalla data del 6 marzo 2021, in Campania sarà necessaria una nuova ordinanza del Presidente della Regione sulla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della regione entro l'8 marzo, al fine di rideterminarsi in conformità alle nuove disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 2 marzo 2021).
Tar Toscana, Sez. II, sentenza 5 marzo 2021, n. 334
(annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 3 del 22 gennaio 2021 nella parte in cui consente il rientro in Toscana, presso la propria abitazione, dalle altre regioni, soltanto a coloro che hanno nel territorio regionale il proprio medico di base)
Tar Bologna, decreto 9 marzo 2021, n. 120
(rigetta l’istanza di sospensione dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 25/2021, nella parte in cui ha previsto su tutto il territorio delle province di Bologna e di Modena la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, ponendosi in coerente e logica condivisione e applicazione delle misure previste dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto)
Consiglio di Stato, decreto 10 marzo 2021, n. 1224
(rigetta l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna che ha previsto tamponi molecolari obbligatori ai viaggiatori che sbarcano nella Regione Autonoma della Sardegna con ogni mezzo)
Consiglio di Stato, decreto 11 marzo 2021, n. 1234
(rigetta l’istanza di sospensione dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria n. 22/2021, nella parte in cui ha disposto la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado anche nel Comune di Perugia, stante l’innegabile aumento del contagio anche in Umbria e ciò anche nello stesso specifico interesse delle categorie più giovani della popolazione, che appaiono più vulnerabili alle emergenti “varianti” del COVID 19 rispetto alle fasi in cui era dominante il virus originario).
Consiglio di Stato, decreto 20 marzo 2021, n. 1448
(rigetta l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo che ha prorogato nella Regione la didattica a distanza per tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. ciò in quanto la valutazione sulla sospensione del servizio scolastico in presenza, rientra nella responsabilità piena ed esclusiva della autorità di governo territoriale, sindacabile in sede giurisdizionale solo sulla base della manifesta irragionevolezza e incongruità rispetto ai dati scientifici a supporto, trattandosi di comparare il diritto all’istruzione con il diritto alla salute dell'intera popolazione in tempo di pandemia).
Consiglio di Stato, decreto 22 marzo 2021, n. 1511
(il decreto, a seguito dell’impugnazione del DPCM 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che “è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni”, ribadisce che l’esibizione tempestiva di tutti gli atti richiesti dal decreto presidenziale appellato, non solo costituisce ineludibile esecuzione dell’ordine del giudice, ma rappresenta la base istruttoria minima indispensabile della funzione giurisdizionale)
Consiglio di Stato, decreto 24 marzo 2021, n. 1529
(accoglie l’istanza di sospensione monocratica delle ordinanze del Presidente della Regione Campania che hanno disposto la sospensione delle attività di vendita di generi alimentari svolte in posteggi fuori mercato, in quanto nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania è stato confermato il contenuto delle prescrizioni sospensive dell’attività di “fiere e mercati”, ma non è stata regolata la vendita di generi alimentari in “posteggi isolati”)
Tar Lazio, ordinanza 26 marzo 2021, n. 1947
(stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri riesamini entro il 2 aprile le misure che, sulla base del DPCM 2 marzo 2021, comportano l'automatica chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse, prevedendo il ricorso alla didattica a distanza nelle zone gialle e arancioni, dal momento che le previsioni del DPCM inerenti alle modalità di svolgimento delle attività educative e scolastiche non risultano supportate da un’adeguata istruttoria e che non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto che il contagio avvenuto in classe influisca sull'andamento generale del contagio e che l'aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all'apertura delle scuole)
Tar Lazio, ordinanza 26 marzo 2021, n. 1949
(respinge il ricorso presentato da alcuni gestori contro i DPCM che hanno confermato, nel tempo la chiusura delle sale giochi e scommesse, ritenendole luoghi non sicuri ed attività non essenziali)
Tar Catanzaro, decreto 26 marzo 2021, n. 516
(rigetta l'istanza cautelare contro l'ordinanza del sindaco di Catanzaro n. 2225/2021, che ha disposto la sospensione dell'attività didattica e l'attivazione della Dad dal 25 al 31 marzo in quanto, tenuto conto del numero ridotto di giorni di lezioni in presenza concretamente fruibili fino al 31 marzo, ritiene in via eccezionale prevalente l’interesse riconducibile al diritto alla salute, anche in considerazione dell’aumento dei contagi nelle scuole e delle difficoltà di tracciamento da parte dell’Asp, ma anche della saturazione dei reparti negli ospedali del capoluogo)
Consiglio di Stato, decreto 2 aprile 2021, n. 1804
(respinge l’istanza di sospensione dell’obbligo generalizzato di uso della mascherina per gli studenti tra i 6 e i 12 anni, non caratterizzandosi per la “manifesta irragionevolezza”, dal momento che non vi è unanimità nei documenti scientifici circa la tollerabilità fisica dell'uso della mascherina in quella fascia di età)
Consiglio di Stato, decreto 7 aprile 2021, n. 1832
(rigetta l’istanza di sospensione in via monocratica delle ordinanze della Regione Umbria nn. 23, 25 e 27 del 2021, nella parte in cui impediscono l'ordinaria attività scolastica delle scuole superiori umbre, in quanto esse si adeguano semplicemente alla disposizione nazionale, non ritenendo la Regione di dover introdurre una disciplina locale differente per il settore scolastico)
Consiglio di Stato, decreto 8 aprile 2021, n. 1840
(rigetta l’istanza di sospensione in via monocratica del DPCM 2 marzo 2021, che ha previsto l’obbligo generalizzato dell’uso della mascherina per gli scolari di età compresa tra i 6 e i 12 anni, avendo tale previsione cessato la sua efficacia ed essendo ora introdotta con norma di rango primario, ossia l’art. 1, comma 1, d.l. n. 44/2021).
Tar Bolzano, decreto 8 aprile 2021, n. 39
(rigetta la richiesta, presentata da alcuni genitori, di sospensione cautelare dei test nasali “fai da te” nelle scuole, previsto dall’ordinanza della Giunta provinciale n. 18/2021, che aveva reso obbligatorio lo screening per la frequenza in presenza, in quanto il danno lamentato dai ricorrenti è declinato in modo sommario ed estremamente generico)
Tar Palermo, decreto 17 aprile 2021, n. 244
(respinge la richiesta di sospensiva presentata del Comune di Bagheria contro la zona rossa imposta dal presidente della Regione con ordinanza n. 38/2021 per l’area metropolitana di Palermo, in quanto la misura risulta giustificata non solo il dato epidemiologico aggiornato, ma anche dalla riscontrata circolazione di varianti di SARS-CoV-2, tale da determinare alto rischio di diffusività o induzione di malattia grave).
Tar Catanzaro, sentenza breve 21 aprile 2021, n. 838
(annulla l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10/2021, limitatamente al punto 1, con cui è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, in quanto l’istruttoria risulta sommaria e carente in punto di specifica situazione di rischio, violando il parametro della proporzionalità; inoltre, la sospensione del servizio scolastico in presenza tout court, il cui rischio risulta già sotto controllo con le misure nazionali in atto, ha leso oltre misura il diritto all’istruzione per i cittadini più giovani arrecando non solo pregiudizio formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione)
Tar Catanzaro, decreto 23 aprile 2021, n. 259
(rigetta il ricorso del Comune di Tortora contro l’ordinanza della Regione Calabria n. 27/2021 che istituiva la zona rossa, in quanto il provvedimento è giustificato dall’urgenza e dalle preoccupazioni palesate circa il grado di saturazione nel numero dei posti letto occupati in Area medica e Terapia Intensiva, in relazione all’interesse a frenare sensibili trend di crescita epidemica aventi incidenza superiore ai livelli di allerta in specifiche parti del territorio regionale e in località determinate)
Consiglio di Stato, ordinanza 24 aprile 2021, n. 2221
(accoglie il ricorso di Aifa e Ministero della Salute avverso il decreto Tar Lazio n. 1833/2021, ritenendo che la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna)
Consiglio di Stato, sez. III, dec., 11 maggio 2021, n. 2493
(respinge l’istanza di sospensione monocratica della circolare del Ministero dell’interno, esplicativa dell’art. 4, d.l. n. 52 del 2021, nella parte in cui dispone l’esclusione dalla riapertura del c.d. settore della ristorazione privata, limitatamente alle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private, trattandosi di disposizione meramente interpretativa-attuativa della fonte normativa primaria)
Consiglio di Stato, sez. I, parere 13 maggio 2021, n. 850 (ricorso straordinario)
(dichiara la legittimità dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 che danno attuazione alle disposizioni introdotte dai decreti-legge disciplinanti l’emergenza epidemiologica Covid-19, in quanto il ricorso ai decreti attuativi, operato dai precedenti decreti-legge, è coerente con il sistema delle fonti, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché in linea generale non è riservata alla norma primaria (ancorché contenuta nell’atto-fonte di necessità e urgenza) la disciplina di dettaglio e analitica delle fattispecie regolate (soccorrendo a tal fine, nella fisiologia della normazione, secondo uno schema gradualista delle fonti, la disciplina secondaria dell’esecutivo); in secondo luogo perché il decreto-legge, per quanto agile e di rapida approvazione parlamentare, non avrebbe consentito, nel sopra descritto contesto storico, la duttilità, l’adattabilità e la flessibilità necessarie ad aderire plasticamente alla continua mutevolezza delle condizioni oggettive di sviluppo e andamento della pandemia, notoriamente variabili e scarsamente prevedibili, con significative diversificazioni territoriali, tali da richiedere la capacità di provvedere – di mutare le disposizioni – anche nel breve arco di un mese (o, addirittura, di settimane), duttilità, adattabilità e flessibilità certamente assicurate in misura maggiore dallo strumento esecutivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dichiara, inoltre, la legittimità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 nella parte in cui hanno introdotto, senza motivazione, il divieto di svolgere attività di ristorazione tra le ore 18.00 e le ore 5.00 e ciò in quanto la chiusura, peraltro parziale in quanto limitata alla fascia serale, delle attività di ristorazione risponde a principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, si è resa necessaria per la nota situazione pandemica al fine di evitare possibili forme di assembramento, ed è stata adottata tenendo conto delle cognizioni e valutazioni acquisite dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di una scelta, ampiamente discrezionale, di accordare prevalenza, nel contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, alla necessità di tutelare il diritto alla salute quale primario interesse generale della collettività, anche a scapito di altri diritti costituzionalmente tutelati, di cui il ricorrente lamenta la violazione con il presente ricorso).
Tar Napoli, sez. V, 16 giugno 2021, n. 4127
(annulla l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Presidente della Regione Campania con cui, nel quadro dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed in vista dell'avvio dell'anno scolastico, si impone al personale docente e non docente la sottoposizione a test sierologico o tampone. Stabilisce, inoltre, la non sostenibilità, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari, di una imposizione con regolamentazione affidata a provvedimenti amministrativi, ostandovi la riserva di legge ai sensi dell’art. 1, l. n. 180 del 1978, dell’art. 3, l. n. 833 del 1978 e dell’art. 32 Cost.)
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 luglio 2021, n. 5213
(dichiara che la trasmissione nelle more del giudizio di appello - ai deputati della Repubblica italiana, che hanno esercitato l’accesso civico generalizzato nell’esercizio delle prerogative ad essi riservate ex art. 67 Cost. - del “Piano Sanitario Nazionale in risposta ad una eventuale emergenza pandemica da Covid 19”, soddisfa l’interesse ostensivo, azionato ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013, per la trasparenza degli atti adottati dalle autorità sanitarie nel contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19)
Consiglio di Stato, sez. I, ricorso straordinario, 20 luglio 2021, n. 1275
([NB decisione non in materia di Covid19, ma di possibile interesse]. Essenziali criteri di affidamento del cittadino nella pubblica amministrazione richiedono di tenere conto dell’attività svolta dall’amministrazione stessa con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito istituzionale; ed infatti, una volta suggerita, attraverso le FAQ, una questione, all’amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni già fornite esclusivamente se è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni)
Tar Lecce, sez. II, decreto, 5 agosto 2021, n. 480
(respinge l’istanza di sospensione della delibera che, in applicazione dell’art. 4, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccino per il Covid-19 ove sia stata valutata, con esito negative, la possibilità di ricollocazione lavorativa del medico con adibizione dello stesso ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario)
Tar Lazio, sez. I, decreto, 24 agosto 2021, n. 4450
(respinge l’istanza di sospensione - richiesta ante causam - della nota del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto il d.l. 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, non ravvisandosi la sussistenza degli stringenti presupposti di ‘eccezionale gravità ed urgenza’ che soli consentono la concessione della richiesta misura cautelare ante causam ex art. 61 c.p.a., tenuto conto che l’interesse azionato mediante il manifestato intento di proporre ricorso avverso la nota ministeriale indicata in epigrafe – la quale riveste carattere meramente ricognitivo del contenuto del d.l. n. 111 del 2021 – è volto ad evitare le verifiche ed i controlli in ordine al possesso del Green Pass richiesto ai fini dello svolgimento della erogazione del servizio di istruzione in presenza)
Tar Lazio, sez. I, decreto, 24 agosto 2021, n. 4453
(respinge l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, che aggiunge l'art. 9-ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il Green Pass)
Tar Friuli-Venezia Giulia, sentenza 10 settembre 2021, n. 261
(in materia di obbligo vaccinale, dichiara che vaccini attualmente disponibili per l’infezione da Covid-19 non sono in fase di sperimentazione)
Tar Brescia, decreto presidenziale 3 marzo 2020, n. 50
(respinge la richiesta di rinvio della trattazione della causa nel periodo di emergenza sanitaria epidemi)ologica da Covid-19 chiesto da avvocato genitore di figli minori
Tar Bari, sez. II, decreto presidenziale 26 marzo 2020, n. 139
(respine richiesta di conversione della decisione cautelare monocratica speciale ex artt. 56 c.p.a. e 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 in decisione collegiale ex art. 55 c.p.a.)
Tar Napoli, sez. V, decreto 30 marzo 2020, n. 638
(tempistica dell’adozione del decreto monocratico che ha sostituito la tutela collegiale nell'emergenza Covid-19)
Cons. St., sez. VI, decreto presidenziale 2 aprile 2020, n. 1641
(istanza di tutela monocratica ex art. 84, d.l. n. 18 del 2020 contenuta in memoria non notificata)
Tar Lazio, sez. I quater, decreto presidenziale 4 aprile 2020, n. 2438
(difetto di giurisdizione sulla delibera dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense che ha proclamato l’astensione degli avvocati dal 6 al 20 marzo 2020)
Tar Marche, sentenza 14 aprile 2020, n. 212
(chiarisce che l’art. 84, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui consente il passaggio in decisione della controversia nel periodo dal 6 al 15 aprile 2020 se ne fanno “congiuntamente” richiesta tutte le parti costituite, deve essere inteso nel senso che tale istanza di trattazione, per essere valida, può essere depositata anche da ciascuna parte costituita e non necessariamente essere contenuta in un unico foglio sottoscritto dai difensori di tutte le parti costituite)
Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 21 aprile 2020, n. 2539
(rinvio della trattazione della camera di consiglio cautelare per consentire la discussione orale. Chiarisce che l’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 va interpretato nel senso che ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale, allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte alla ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione, potendosi, nel rito cartolare, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale, in particolare nella fase cautelare. La pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero per quanto possibile evitati essendo la necessaria temporaneità e proporzionalità delle misure processuali semplificate legate alla situazione pandemica “acuta”)
Tar Lazio, sentenza, 30 aprile 2020, n. 4466
(chiarisce la natura perentoria del termine per presentare istanza di rimessione in termini per il deposito di scritti difensivi nel periodo emergenziale Covid-19, in particolare per quanto riguarda l’orario di deposito delle memorie per l’udienza in regime di PAT. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell’art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 non incide sulla modalità di trasmissione degli atti giudiziari che deve comunque avvenire nelle forme e nei termini della disciplina sul processo amministrativo telematico (PAT) finalizzata, tra l’altro, ad agevolare la trasmissione da remoto degli atti di parte).
Consiglio di Stato, ordinanza, 8 maggio 2020, n. 2475
(respinge la richiesta di differimento dell'esame dell'appello cautelare proposto dall'Amministrazione alla fine della fase emergenziale, onde consentirne la discussione orale ritenendo che, da un lato che esso potesse compromettere la ragionevole durata del giudizio cautelare e, dall'altro, che il decorso del tempo potesse vanificare e privare di utilità la richiesta cautelare dell'appellante Amministrazione, con lesione del principio di economia processuale).
Consiglio si Stato, sez. II, ordinanza, 15 maggio 2020, n. 3109
(stabilisce che nell' udienza svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020, che ha previsto il passaggio in decisione senza discussione orale, in caso di rilievo d'ufficio di un profilo di inammissibilità della impugnazione, deve essere applicata la disposizione dell’art. 73, comma 3, seconda parte, c.p.a., dettata per l’ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, assegnando alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie e riservando la decisione ad altra camera di consiglio)
Tar Palermo, decreto presidenziale, 20 maggio 2020, n. 632
(rigetta l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020 atteso che, stante i tempi per la delibazione collegiale, la misura cautelare monocratica, ove concessa, finirebbe per rendere vana la stessa delibazione della misura cautelare in sede collegiale, nella predetta camera di consiglio)
Consiglio di Stato, decreto, 3 giugno 2020, n. 881
(accoglie l’opposizione alla richiesta di discussione orale della causa, stante il contesto circostanziale e normativo speciale relativo allo svolgimento dell’udienza mediante modalità telematiche e fatta salva l’integrità del contraddittorio comunque pienamente garantita, in quanto l’opposizione risulta fondata su elementi di meritevolezza, non emergendo una obiettiva peculiarità della causa tale da superare il principio della concorde convergenza delle parti nel richiedere la discussione orale nelle modalità attualmente previste)
Tar Bologna, decreto presidenziale, 5 giugno 2020, n. 102
(rigettata l’opposizione all’istanza di discussione orale da remoto, presentata sul rilievo che le controparti hanno depositato memoria difensiva e che le stesse hanno tempo per replicare, in quanto deve escludersi che la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio alla memoria prodotta dalla parte avversaria comporti la preclusione della discussione orale da remoto della causa in sede cautelare, una volta che sia stata presentata domanda di discussione orale).
Tar Reggio Calabria, decreto presidenziale, 8 giugno 2020, n. 55
(dispone la discussione orale con la presenza da remoto, degli avvocati, nonostante il deposito tardivo della relativa istanza, e in mancanza di opposizione della controparte; ciò in quanto è ravvisabile una oggettiva ragione di incertezza su questione di diritto sul computo a ritroso il termine per il deposito dell’istanza)
Consiglio di Giustizia amministrativa, ordinanza, 18 dicembre 2020, n. 816
(chiarisce che ai sensi dell’art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28/2020, richiamato dall’art. 25, d.l. n. 137/2020, sono tardive le note d’udienza depositate pervenute oltre le ore 12 del giorno antecedente l’udienza, in quanto: a) il momento ultimo delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza deve essere inteso come mezzogiorno (21 ore prima dell’udienza) e non come mezzanotte, al fine di consentire al Collegio di prendere visione dei depositi in tempo utile per l’udienza; b) il termine delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza riguarda sia le note di udienza che le istanze di passaggio in decisione, al fine della fictio iuris della presenza in udienza)
Consiglio di Giustizia amministrativa, ordinanza, 18 dicembre 2020, n. 824
(chiarisce che in caso di udienza da remoto non può gravare sull’Ufficio giudiziario la circostanza che al momento del collegamento si sia verificato un malfunzionamento del microfono di un avvocato che ne ha impedito la partecipazione, avuto riguardo alle previsioni di cui alle “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, di cui al Decreto 22/05/2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, All. 3, secondo cui i difensori o le parti sono tenuti a garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza)
Consiglio di Giustizia amministrativa, ordinanza, 18 dicembre 2020, n. 826
(chiarisce che il termine delle ore 12 del giorno antecedente l’udienza camerale, previsto dall’art. 4, d.l. n. 28/2020, deve essere considerato “termine ultimo”, non essendo logicamente ammissibile che il legislatore abbia inteso consentire il deposito di tali scritti in qualsiasi momento, anche nel corso dell’udienza, che risulterebbe pesantemente intralciata dalla necessità di acquisire continuamente contezza di depositi sopravvenuti)
Consiglio di Giustizia amministrativa, ordinanza, 18 dicembre 2020, n. 849
(chiarisce che ai sensi del d.l. n. 28/2020, delle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico (ed in particolare l’All.3, contenente le “Specifiche tecniche per le udienze da remoto”), nonchè del decreto 22/05/2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, le parti ricevono dalla segreteria l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento e sono tenute ad essere presenti nella fascia oraria indicata, a nulla rilevando la presenza in orario anteriore o posteriore)
Consiglio di Giustizia amministrativa, ordinanza, 21 dicembre 2020, n. 858
(chiarisce che deve essere disconnesso dalla discussione in udienza da remoto l’avvocato se nel luogo da cui è collegato telematicamente è visibile la presenza di un’altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio se non trova riscontro il reiterato invito del Presidente del Collegio a far allontanare il soggetto non autorizzato, invito rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa)
Consiglio di Giustizia amministrativa, decreto 18 febbraio 2021, n. 33
(respinge l’opposizione alla discussione da remoto della causa, presentata sul rilievo che tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello, dovendo la stessa rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive e non tendere ad una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice)
Consiglio di Giustizia amministrativa, decreto 25 febbraio 2021, n. 39
(esclude che la carenza di dotazione informatica per partecipare all’udienza di discussione da remoto in capo ad una parte possa costituire giusto motivo per opporsi alla domanda di discussione da remoto tempestivamente proposta dalla controparte)
Consiglio di Giustizia amministrativa, sentenza 25 febbraio 2021, n. 144
(l’eccezionale mezzo delle note di udienza, previsto dall’art. 4, d.l. n. 28 del 2020 nel processo del periodo emergenziale Covid-19, che si aggiunge alle memorie e alle repliche, è consentito a ciascuna parte una sola volta e non sono consentite plurime note di udienza né repliche alle altrui note di udienza, pena una defatigante moltiplicazione di scritti difensivi. L’ordinanza collegiale resa nel rito elettorale soggiace al termine breve di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione. L'ordinanza con cui il giudice a quo motiva la rilevanza e la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale rimettendo al giudice delle leggi non è impugnabile).
Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere del 10 marzo 2020, n. 571
(svolgimento udienza in via telefonica/telematica; la sospensione dei termini processuali riguarda solo la notifica dei ricorsi e non i termini endoprocedimentali)
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, parere 7 aprile 2020, n. 110
(esprime parere favorevole a che l’Adunanza consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa possa essere svolta di norma con strumenti di collegamento da remoto e anche con modalità telematiche dei magistrati e del segretario dell’Adunanza)