Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di prevenzione contro la diffusione della malattia infettiva covid-19
(i soggetti provenienti dalle aree in cui risulta positiva almeno una persona riconducibile al covid-19, o comunque che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, nel rientrare in Molise, sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all’Autorità sanitaria locale, che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione per evitare la diffusione del virus)
Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 in materia di igiene e sanità pubblica
(misure di informazione e prevenzione e ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina, ovvero nei comuni italiani o nelle regioni ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus)
Ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
(obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientranti nella regione Molise dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli; permanenza domiciliare obbligatoria di 14 giorni per tali soggetti, i quali debbono comunicare entro 2 ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale e rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza)
Ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”
(revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano, finalizzata alla riduzione o alla soppressione in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali)
Ordinanza n. 5 del 14 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
(i soggetti con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderli a maggior rischio epidemico, debbono rivolgersi al medico, il quale, su richiesta dell’interessato, nel prescrivere farmaci procede direttamente all’invio della ricetta per via telematica alla farmacia, la quale è autorizzata a consegnare i farmaci prescritti a soggetti diversi dall’interessato muniti di delega dallo stesso)
Ordinanza n. 6 del 14 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. Seguito ordinanza n.3 dell’8 marzo 2020
(i soggetti impegnati nell’attività di trasporto dei beni di prima necessità sono esentati dagli obblighi di cui alla lettera b) e c) di osservare la quarantena obbligatoria e il divieto di spostamenti e viaggi, a condizione che si dotino e utilizzino dispositivi di sicurezza individuale (mascherina e guanti) sia durante il soggiorno che durante la circolazione nel territorio molisano.)
Ordinanza n. 7 del 15 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
(l’obbligo di comunicazione imposto dall’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 6 del 14 marzo 2020 alle aziende di trasporto è riferito alle sole aziende che hanno sede legale o una delle sedi operative in uno dei Comuni della Regione Molise, nonché alle aziende che utilizzano per l’attività di trasporto personale residente in uno dei medesimi Comuni)
Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al comune di Montenero di Bisaccia.
(ritenuto che la situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, la regione Molise ricorre agli ulteriori divieti: di allontanamento da parte di tutti gli individui, di accesso nel territorio comunale, di sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità)
Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Riccia
(ritenuto che la situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, la regione Molise ricorre agli ulteriori divieti: di allontanamento da parte di tutti gli individui, di accesso nel territorio comunale, di sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità)
Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
(ulteriori restrizioni tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni; divieto di allontanamento e di accesso nei vari comuni da parte di tutti gli individui e sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità)