Sezione a cura di: Viviana Di Capua e Ilde Forgione
Tribunale di Genova, Sez. III civile, decreto 1 giugno 2020
(ritiene sussistenti i presupposti per l’emanazione del decreto inaudita altera parte nel caso di ricorso presentato in via d’urgenza qualora il ricorrente abbia allegato la dazione all'affittante di cambiali in garanzia del pagamento del canone di locazione per il periodo aprile/maggio 2020, rappresentando l'impossibilità di procedere al pagamento per crisi di liquidità atteso che, a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto della pandemia Covid-19, è stata ordinata la chiusura dell'attività imprenditoriale - nella specie trattasi di discoteca - a far data dal 23 febbraio 2020 e fino a data da destinarsi; in simili ipotesi vanno rilevate altresì ragioni di estrema urgenza dovute ai gravi effetti pregiudizievoli che potrebbe subire il ricorrente qualora i titoli dati in garanzia vengano posti all'incasso e non pagati per difetto di provvista, quale in particolare la levata del protesto e la segnalazione alla Centrale Rischi, e ricadute di ciò sui rapporti, in specie bancari, in capo al ricorrente stesso)
Tribunale di Milano, Sez. VI civile, ordinanza 10 giugno 2020
(respinge il ricorso presentato per l’escussione di garanzia bancaria connessa a locazione commerciale per il mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore, ritenendo che il rischio di segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della banca, che stia per pagare quanto dovuto al locatore in base alla garanzia e conseguentemente possa esercitare azione di regresso nei confronti del conduttore, non configuri un pregiudizio imminente ed irreparabile tale da giustificare un'ordinanza che inibisca il pagamento della garanzia; la segnalazione in sofferenza non è infatti conseguenza immediata del pagamento della garanzia, bensì dell'esercizio dell'azione di regresso, e presuppone comunque l'accertamento di una definitiva incapacità di pagamento del debitore e, dunque, la previa valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore)
Tribunale, sez. lav., Mantova, 26 giugno 2020, n. 1054
(Rigetta la richiesta del lavoratore di potersi avvalere della prestazione del lavoro in modalità agile qualora egli svolga mansioni diversificate che, quantomeno in misura rilevante se non prevalente, necessitino la presenza fisica del dipendente, in quanto l’art. 90, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, prevede come condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, la compatibilità della suddetta modalità con le caratteristiche della prestazione che si richiede al dipendente).
Tribunale di Pisa, Sez. civile, ordinanza 30 giugno 2020
(in materia di locazione: respinge l’istanza di sospensione del pagamento del canone di locazione di un locale commerciale in quanto l’aggravio patrimoniale non è tale da alterare il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, dal momento che la normativa emergenziale, secondo la quale il rispetto delle misure di contenimento è valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore [art. 91 del d.l. n.18/2020 “Cura Italia“, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020], ha consentito di valutare l’incidenza dell’emergenza sanitaria esclusivamente sotto il profilo della scusabilità dell’inadempimento contrattuale)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 2 luglio 2020, n. 21367
(la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 – convertito con la l. n. 27/2020, e successivamente modificato dal d.l. n. 28/2020, convertito con la l. n. 70/2020 - laddove prevede, rispetto al contesto emergenziale da Covid-19, che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020, non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost., in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno [emergenza sanitaria], ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile. Lo stesso deve dirsi per la prevista sospensione del corso della prescrizione fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento previsto dall’art. 83, comma 7, lett. g), ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone l’art. 83, comma 9)
Tribunale di Pordenone, sentenza 8 luglio 2020
(respinge l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta con opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1°, c.p.c., sul presupposto che nessuna norma connessa all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 ha previsto che l’affittuario di un’azienda o il conduttore di un immobile possano sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali)
Tribunale di Napoli, Sez. IX civile, ordinanza 15 luglio 2020
(rigetta la richiesta di parte intimante volta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, poiché la parte intimata ha corrisposto dei canoni dopo la notifica dell’atto introduttivo e in considerazione della grave crisi economica sociale dovuta alla nota pandemia da Covid 19 che ha portato la chiusura di tutte le attività economiche per un periodo di tempo apprezzabile in parte coincidente con le mensilità non pagate)
Giudice di Pace di Frosinone, sentenza 15-29 luglio 2020, n. 516
(dispone l’annullamento del verbale opposto con cui è stata contestata la violazione del divieto di spostamento imposto dall’art. 1 del d.p.c.m. del 9 marzo 2020, atto illegittimo sia in quanto adottato in conseguenza della deliberazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 emanata in difetto dei presupposti legislativi - in quanto nessuna fonte attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario - sia poiché, imponendo un divieto di spostamento assoluto, si traduce in una limitazione della libertà personale che può essere imposta solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato)
Tribunale di Roma, Sez. V civile, ordinanza 25 luglio 2020
(in materia di locazione: rigetta l’istanza di sospensione dell’obbligo di pagare il canone di locazione in quanto la normativa emergenziale nulla dispone in ordine al quantum ed al quando del pagamento dei canoni di locazione commerciale o di affitto di azienda; l’impossibilità parziale temporanea, di svolgere la prestazione contrattualmente pattuita comporta una riduzione del canone unicamente per il periodo in cui la prestazione è stata prestazione solo parzialmente conforme al regolamento contrattuale, ed destinata a cessare nel momento in cui la prestazione potrà tornare ad essere compiutamente eseguita)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza 7 settembre 2020, n. 25222
(in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica: la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista, per il giudizio di legittimità, dal comma 3-bis dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è applicabile qualora sussistano, congiuntamente, le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente, ossia non definito, nel medesimo periodo; è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, in quanto tale disposizione non ha introdotto una "nuova" figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 7 ottobre 2020, n. 27917
(l’incompatibilità tra le condizioni di salute del detenuto e il regime carcerario, in considerazione del rischio di contrarre l’infezione da Covid-19, deve risultare da elementi specifici che rivelino fattori di effettivo e concreto pericolo, alla luce anche delle specifiche misure di prevenzione adottate nell’istituto per garantire la distanza di sicurezza tra detenuti “a rischio”, nonché della possibilità che i detenuti che si trovano in condizioni di salute più precarie possano godere del trasferimento presso altri istituti o presso strutture sanitarie più adeguate del circuito penitenziario)
Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza 19 ottobre 2020, n. 28936
(la sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si applica anche all’interrogatorio di garanzia la cui assunzione doveva avvenire entro il periodo di vigenza della sospensione ed a condizione che l’indagato non abbia espressamente richiesto l’espletamento di tale atto ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. c), d.l. n. 18 cit., e che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 3, lett. c), d l. n. 18 del 2020, in relazione agli artt. 3, 10, 13, 24, 111, Cost., nella interpretazione per cui, nel periodo emergenziale, la sospensione dei termini stabiliti per le indagini preliminari si applica anche al termine previsto per l’interrogatorio di garanzia salvo richiesta dell’interessato)
Tribunale di Roma, Civile, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 45986
(in materia di locazione: dispone il rilascio dell’immobile per morosità a fronte del mancato pagamento del canone di locazione pattuito, in quanto il danno lamentato dal conduttore non è dovuto dall’emergenza sanitaria, ma deriva da provvedimenti amministrativi, ossia i DPCM, che le parti avrebbero dovuto specificamente impugnare. Rigetta la richiesta di riduzione del canone poiché l’immobile è stato occupato anche durante la pandemia ed il periodo interessato non è tale da esulare dal c.d. rischio d’impresa e, inoltre, atteso che l’immobile ha conservato il proprio valore locativo, essendo l’eccessiva onerosità della prestazione attinente ad aspetti obiettivi e non alle condizioni soggettive del conduttore, come nel caso di perdita di reddito)
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 27 gennaio 2021, n. 54
(dichiara illegittimo e, quindi, da disapplicare il DPCM del 08.03.2020, in quanto trattasi di fonte meramente regolamentare di rango secondario, incapace di imporre alcuna limitazione alla libertà personale, posto che l’art. 13 Cost. postula in materia una doppia riserva, di legge e di giurisdizione)
Tribunale di Pisa, sentenza 17 marzo 2021, n. 419/2021
(pronuncia l’assoluzione per il reato di cui all’art. 650 c.p. per la violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8 marzo 2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 deve, infatti, ritenersi illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Per cui a fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31 gennaio 2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emanati per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La stessa Carta Costituzionale non prevede alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne l’eccezione ex art. 78, per cui le Camere deliberano lo stato di guerra)
Tribunale di Belluno, ordinanza, 19 marzo 2021, n. 12
(respinge il ricorso cautelare presentato da alcuni operatori socio-sanitari di una RSA che, per aver rifiutato di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19, erano stati costretti dal datore di lavoro ad usufruire di periodi di ferie, ritenuto che la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro avrebbe comportato per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti, e che è ormai notorio che il vaccino anti-Covid-19 costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia)
Tribunale di Belluno, ordinanza, 6 maggio 2021, n. 328
(dichiara l’inammissibilità del reclamo per difetto di interesse ad agire, in sede cautelare, in capo a due operatrici socio-sanitarie di una RSA che, per aver rifiutato di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19, erano state costrette dal datore di lavoro ad usufruire di periodi di ferie, poiché, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 4, d.l. n. 44 del 2021, deve ritenersi venuto meno l’interesse ad agire in capo alle reclamanti, risultando introdotto, altresì per gli operatori socio-sanitari l’obbligo vaccinale, e conseguentemente ritenersi giustificata, sulla base del predetto obbligo, l’adozione, da parte del datore di lavoro, di provvedimenti volti a inibire la presenza sul luogo di lavoro, nei particolari ambiti previsti dal decreto, di lavoratori che abbiano rifiutato la vaccinazione anti-Covid-19.
Dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale che le reclamanti avevano prospettato in via subordinata contro l’art. 4, d.l. n. 44/2021, in relazione all’art. 32 Cost., nella parte in cui prevede l’obbligo della vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, dovendosi ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, il diritto alla salute dei soggetti fragili, che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in quanto bisognosi di cure, e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria, derivante dalla pandemia da Covid-19)
Tribunale di Modena, Terza Sezione Civile, Sottosezione Lavoro, ordinanza 19 maggio 2021, n. 274
(respinge il ricorso per la sospensione cautelare del provvedimento datoriale con cui è stata disposta la sospensione di due operatrici socio-sanitarie presso una RSA dal servizio e dalla retribuzione per aver rifiutato di sottoporsi al vaccino per la prevenzione dell’infezione da Covid-19, poiché l’art. 4, d.l. n. 44/2021, attualmente in vigore, stabilisce come tale vaccinazione costituisca un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati)
Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, ordinanza 25 maggio 2021, n. 446
(respinge il ricorso per la sospensione cautelare del provvedimento con cui un’operatrice socio-sanitaria presso una RSA è stata collocata in aspettativa non retribuita per l’inidoneità temporanea allo svolgimento delle sue mansioni per aver rifiutato di sottoporsi al vaccino per la prevenzione dell’infezione da Covid-19, poiché l’art. 4, d.l. n. 44/2021, attualmente in vigore, stabilisce come tale vaccinazione costituisca un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati)
Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, ordinanza 16 giugno 2021, n. 626
(Respinge il ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la revoca del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro comminato ad un’operatrice socio-sanitaria presso una RSA per aver rifiutato di sottoporsi al vaccino per la prevenzione dell’infezione da Covid-19, essendo tale provvedimento non solo legittimo, ma altresì doveroso, in quanto adottato in forza dell’obbligo contenuto nell’art. 4, d.l. n. 44/2021 e in ossequio al dovere di tutela ex art. 2087 c.c. nonché delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 (artt. 17, 18, 41 e 279, in relazione all’art. 4 d.l. n. 125/2020 che ha recepito la direttiva UE 739/2020, inserendo il Covid-19 negli agenti biologici di categoria 3)).
Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, ordinanza 20 luglio 2021, n. 530
(respinge il ricorso presentato da dieci operatrici socio-sanitarie presso una RSA contro il provvedimento datoriale con cui sono state collocate forzatamente e senza preavviso in ferie per tutto il mese di maggio 2021, in quanto si sostanzia in un trattamento maggiormente favorevole per la dipendente rispetto a quello applicabile in forza dell’art. 4, d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021. Tale ultima disposizione, applicabile a chi assuma il ruolo di operatore di interesse sanitario che svolge la propria attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (art. 4, comma 1), dispone che per tali soggetti la vaccinazione sia un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, stabilendo che, qualora il soggetto non vi si sottoponga, il datore di lavoro lo adibisca, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle implicanti la vaccinazione e che “quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”)
Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, ordinanza, 23 luglio 2021, n. 2467
(ritiene legittima, a fronte del principio di solidarietà collettiva, gravante sulla generalità dei consociati, compresi i lavoratori, la scelta datoriale che, nel contemperare i suddetti principi, disponga la temporanea sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del dipendente, in luogo dell’interruzione del rapporto di lavoro (tutelato dall’art. 4 Cost.), onde preservare l’incolumità degli utenti della struttura sanitaria e del personale dipendente (compresa la salute del lavoratore attinto dal provvedimento di sospensione). Trattasi di misura connotata da una evidente finalità precauzionale, in quanto diretta a prevenire la diffusione del contagio all'interno della RSA. Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali. L’art. 2087 cod. civ., quale diretta estrinsecazione dell’art. 32 Cost., impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che, secondo la migliore scienza ed esperienza, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro. Allo stato, la vaccinazione contro il Covid-19 costituisce la misura più idonea ad evitare, in modo statisticamente apprezzabile, il rischio di trasmissione della malattia e dell'infezione all'interno dell’azienda)
Tribunale di Roma, Seconda Sezione Lavoro, sentenza 4 agosto 2021, n. 18441
(respinge nel merito il ricorso per la sospensione del provvedimento con cui un’operatrice socio-sanitaria presso una RSA è stata dichiarata temporaneamente inidonea allo svolgimento delle sue mansioni per aver rifiutato di sottoporsi al vaccino per la prevenzione dell’infezione da Covid-19, in quanto sul datore di lavoro grava l’obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto ai sensi dell'art. 2087 c.c.)
Tribunale di Roma, Sezione Feriale Lavoro, ordinanza 20 agosto 2021, n. 21283
(respinge il ricorso cautelare per l’accertamento e la declaratoria di nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottati nei confronti di un’ostetrica, poiché il d.l. n. 44/2020 ha introdotto una duplice qualificazione per quanto riguarda la vaccinazione nell’ambito del rapporto di lavoro: non solo in termini di obbligo “al fine di tutelare la salute pubblica”, ma anche di requisito essenziale per lo svolgimento appunto di determinate attività, al fine di “mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle di cura e assistenza da parte dei suddetti soggetti”. In tal modo, la vaccinazione diventa anche una misura, tipizzata dalla legge, per l’adempimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.)
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza, 15 settembre 2021, n. 2316
(accoglie il ricorso proposto da un’operatrice socio-sanitaria presso una RSA contro il provvedimento datoriale di collocamento in aspettativa non retribuita, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio o di legittima sospensione della prestazione lavorativa, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, in quanto, l’inadempimento all’obbligo vaccinale, impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Sicché, la sospensione del lavoratore senza retribuzione è l’extrema ratio, in quanto vi è un preciso onere del datore di lavoro di verificare l’esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e retributiva, da un lato, e compatibili, dall’altro, con la tutela della salubrità dell’ambiente di lavoro, in quanto non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.