Puglia

Ordinanza del 24 febbraio 2020, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”

(invito a persone provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto negli ultimi 14 giorni di comunicarlo al proprio medico o al Servizio igiene e sanità pubblica dell’ASL)


Ordinanza del 26 febbraio 2020, prot. n. 702, Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.883 in materia di igiene e sanità pubblica

(misure di informazione e prevenzione, ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus)

Ordinanza del 27 febbraio 2020, Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.883 in materia di igiene e sanità pubblica. Seguito ordinanza prot. n.702/SP del 26 febbraio 2020

(permanenza domiciliare con sorveglianza attiva sanitaria per la durata di 14 giorni per i passeggeri e l’equipaggio del volo. I prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze armate dandone comunicazione al presidente della regione. La violazione dell’obbligo comporta l’applicazione dell’art. 650 del codice penale).

Ordinanza del 3 marzo 2020, n. 168, Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(i dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado e i rettori delle università e vertici di alta formazione artistica/musicale sino al 15 marzo 2020 possono attivare modalità di didattica a distanza utilizzando le piattaforme e gli strumenti di didattica a distanza)

Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 172, Misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”. Atto di recepimento

(costituzione unità di crisi regionale)

Ordinanza dell’8 marzo 2020, n. 175, Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

(tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020, provenienti dalle regioni considerate zona rossa, hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di avvertire il medico in caso di comparsa di sintomi)

Ordinanza dell’8 marzo 2020, n. 176, Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(modifica l’ordinanza n. 175 ampliando le aree considerate zona rossa)

Ordinanza 8 marzo 2020, n. 177, Precisazioni sugli obblighi di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2020, n. 176

(precisa che sono esentati dall’obbligo dettato dall’ordinanza n. 176 gli addetti ai trasporti di merci, i trasfertisti abituali, i dipendenti di aziende edili e/o impiantistiche che operano in cantieri situati nelle zone medesime o che devono recarsi in strutture ubicate in tali zone per manutenzione)

Ordinanza del 14 marzo 2020, n. 182, Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall’estero o dai territori di tutte le altre regioni hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi e di avvertire il medico in caso di comparsa di sintomi)


Ordinanza del 14 marzo 2020, n. 183, Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

(fino al 3 aprile 2020, le aziende esercenti le attività di call center che non possono utilizzare modalità di lavoro agile, devono limitare la loro attività alle sole chiamate in entrata ovvero customer service, adozione di interventi straordinari di sanificazione clinica e di protocolli di sicurezza anticontagio per preservare i lavoratori in sede)

Chiarimenti del Presidente della Regione Puglia del 16 marzo 2020, Ordinanza del 14 marzo 2020, n. 182. Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(si chiarisce che le disposizioni suddette non si applicano a coloro che si spostano da e per la Puglia per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per comprovati motivi di salute)

Ordinanza 19 marzo 2020, n. 188, Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale ferroviario

(riduzione trasporto pubblico regionale locale ferroviario)

Ordinanza 21 marzo 2020, n. 190, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. – Indicazioni sulle modalità di spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di volontariato

(autorizzazione spostamenti nell’ambito del territorio regionale dei volontari)

Ordinanza del 2 aprile 2020, n. 197, Proroga efficacia Ordinanze Presidente Regione Puglia n. 178 del 12 marzo 2020 e n. 188 del 19 marzo 2020 recanti Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario

(proroga l’efficacia delle disposizioni delle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 178 del 12 marzo 2020 e n. n.188 del 19 marzo 2020, sull’intero territorio regionale, fino al 13 aprile 2020)

Ordinanza del 7 aprile 2020, n. 200, Modifica e integrazione Ordinanza n.172 del 6 marzo 2020 Unità di crisi

(l’Unità di crisi regionale, le cui azioni e misure di competenza sono quelle specificamente individuate nel documento “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è integrata dal Direttore Generale Asset Puglia, ing. Raffaele Sannicandro, con funzioni di supporto tecnico al Soggetto Attuatore nell’esercizio delle attività di coordinamento delle strutture della Regione Puglia competenti nei settori della protezione civile e della sanità)

Ordinanza del 9 aprile 2020, n. 204, Misure urgenti ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nei giorni 12 aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell’Angelo) 2020

(è disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono consentite: le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici; l’esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie)

Ordinanza dell'11 aprile 2020, n.205, Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.

(allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate sull’intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, le seguenti misure, a decorrere dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020: sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi; riduzione dei servizi ordinari feriali; mantenimento di tutti i servizi ordinari “giornalieri” con frequenza 365 gg; adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante; adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori; adozione di misure organizzative che assicurino una distanza interpersonale di almeno 1 metro fra i passeggeri trasportati. Sono altresì adottate sull’intero territorio regionale nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure: riduzione, fino a tutto il 3 maggio 2020, dei servizi ferroviari,privilegiando le fasce orarie di minore domanda; adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane)

Ordinanza 11 aprile 2020, n. 206, Misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza SARS-CoV-2

(fino alla durata dello stato di emergenza previsto per il 31 luglio 2020 ed i successivi trenta giorni necessari per il ripristino del servizio pubblico di gestione ordinaria dei rifiuti e, quindi, fino al 30/08/2020: gli impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti in esercizio sul territorio regionale destinano la propria capacità di trattamento e/o smaltimento prioritariamente ai rifiuti prodotti sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelli provenienti dalla raccolta e dal trattamento dei rifiuti urbani o ad essi assimilati)

Ordinanza del 15 aprile 2020, n. 207 ordinanza ai sensi dell'art 2 comma 12 disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese

(fino al 3 maggio 2020: con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione. E’ fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro)

Ordinanza del 17 aprile 2020, n. 209, D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Art. 1 comma 1 lett.a) e art.2 co.1 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali

(fino al 3 maggio 2020: è ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali, esclusivamente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 e alle seguenti condizioni: a. per non più di una volta al giorno; b. limitatamente agli interventi strettamente necessari, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali; c. autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini)

Ordinanza del 18 aprile 2020, n. 211, Misure urgenti ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020

(è disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono consentite: le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente; l’esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie)

Ordinanza del 21 aprile 2020, n. 212, D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Art. 2 comma 12 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese nel settore turistico delle strutture ricettive all’aperto

(fino al 3 maggio 2020, si consente accesso alle strutture ricettive, previa comunicazione al Prefetto, per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti sia nei locali aziendali che nelle aree scoperte annesse, funzionali all’esercizio dell’attività ricettiva, senza esecuzione di modifiche o nuove opere)


Ordinanza del 7 maggio 2020, n.226, D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura

(dal 18 maggio 2020 sino al01 giugno 2020: è consentita l’attività da parte degli esercizi di servizi estetici, servizi di bellezza, saloni di acconciatura a condizione che il servizio venga svolto per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale)

Ordinanza dell’8 Maggio 2020, n.227, D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: disposizioni sul territorio regionale pugliese in materia di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra

(con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, alle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, è consentito lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 )