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ORDINANZA del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, n. 3 del 20 marzo 2020, Nomina del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con facoltà di subdelega, quale soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso

(v. anche ordinanza firmata)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, l’articolo 122, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, a cui sono affidati i compiti previsti dal predetto art. 122, da esercitarsi in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile avvalendosi, per il suo tramite, del supporto logistico della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1, con il quale, all’art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è nominato Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

CONSIDERATO che occorre altresì attuare, in coerenza con le disposizioni di agli articoli 6 e 122 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, ogni misura utile all’acquisizione, anche mediante requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia;

CONSIDERATO che l’art. 122 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 prevede che il Commissario per l’emergenza nell’esercizio delle attività di propria competenza può avvalersi di soggetti attuatori e disporre - sia direttamente sia per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto - la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi.

CONSIDERATO che, fermo restando il divieto all’esportazione delle merci in parola in assenza della preventiva autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, occorre coinvolgere le Autorità preposte alle operazioni doganali relative ai beni mobili in parola, attivando ogni strategia utile a rilevare, anche nel corso delle operazioni doganali diverse dalla esportazione, eventuali violazioni delle disposizioni sopra richiamate, al fine di assicurare la possibilità di requisizione, in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, assicurando altresì la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, al fine di implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

NOMINA

il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con facoltà di subdelega, soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario Straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso, ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa.